Un parere del Mit ribadisce che negli incarichi fiduciari non si applica mai il criterio dell’offerta più vantaggiosa, anche in caso di servizi sociali, ristorazione e prestazioni ad alta intensità di manodopera
Con il parere n. 2301/2024, l’ufficio legale di supporto del Mit risponde ad alcuni quesiti in tema di affidamento diretto circa l’applicabilità (o meno) delle nuove disposizioni codicistiche in tema di indicazione del Ccnl, delle disposizioni sugli oneri della manodopera e, soprattutto – stante alcuni dubbi pratico/operativi -, sui rapporti tra affidamento diretto ed il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e quindi sull’ambito applicativo di quanto oggi previsto nell’articolo 108 del codice dei contratti).
Affidamento diretto e disposizioni applicabili
Sotto il profilo generale, nel parere si chiarisce che ai contratti sotto soglia si applica l’ambito normativo costituito dagli artt. 48/55 del nuovo codice dei contratti e, nei limiti degli aspetti che non hanno una specifica regolamentazione, la disciplina ordinaria prevista anche per gli appalti sopra la soglia comunitaria. Più nel dettaglio, ad esempio, anche in relazione agli affidamenti diretti trova applicazione l’inedito comma 2 dell’articolo 11 (il c.d. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore) da cui emerge che il Rup, in fase di predisposizione della legge di gara, è tenuto ad individuare il contratto collettivo applicabile (ai soggetti che eseguono la prestazione).
Rimane ferma la facoltà dell’operatore economico di applicare un contratto differente a condizione che certifichi l’equivalenza delle tutele economico/normative.
Ciò premesso, si legge nella risposta, «il principio in esame non può non trovare applicazione» nonostante una «apparente disapplicazione» che si potrebbe dedurre dalla mancanza, nell’affidamento diretto, di un bando/avviso.
L’applicazione delle disposizioni, però, sottolinea il Mit si deve desumere dal «principio del risultato di cui all’art. 1 del nuovo codice». Secondo il Mit, il Ccnl potrebbe (deve) essere già individuato in modo informale in fase di trattative preliminari.
Allo stesso modo trovano disposizioni le previsioni in tema di scorporo degli oneri della manodopera (e della sicurezza). In relazione ai primi (art. 41, comma 14), si rammenta che gli obblighi in parola trovano applicazione «anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – che deve essere comunque rispettato. Tuttavia, nei casi in cui sia necessario procedere allo scorporo dei costi della manodopera, si tenga conto delle esigenze di semplificazione sottese agli affidamenti diretti ai fini della individuazione delle modalità di scorporo medesimo». Analoga riflessione viene espressa in relazione agli impegni che l’appaltatore deve assumere, come previsto nell’articolo 102 del codice. Ad ogni modo, si rileva, il Rup della stazione appaltante deve valutare «l’applicabilità della portata normativa alla luce dell’art. 102» contemperando «l’esigenza di tutela dei lavoratori con il valore dell’affidamento (…) per non aggravare il procedimento di gara».
Affidamento diretto e criteri di aggiudicazione
Uno degli aspetti di maggior rilievo, trattato nel parere è quello dei (non) rapporti tra l’affidamento diretto ed il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel quesito specifico, si richiede se l’articolo 108, comma 2, che impone l’obbligo di utilizzare esclusivamente il multicriterio in relazione ad una serie specifica di appalti (servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera») senza alcun riferimento alle fasce di importo sia o meno applicabile anche all’affidamento diretto.
Il Mit, condivisibilmente, risponde negativamente alla domanda richiamando lo specifico riferimento normativo contenuto nell’articolo 50 comma 4 che riferisce il criterio in parola solo alle procedure negoziate.
Si tratta di una risposta evidente anche per effetto della dinamica stessa dell’affidamento diretto che, anche con le modalità digitalizzate implica comunque un momento di «trattativa» tradizionale in cui gli aspetti qualitativi (così come lo stesso Ccnl applicabile) vengono definiti prima della formalizzazione dell’aggiudicazione che avverrà, inevitabilmente, con dinamiche praticamente automatiche (sul prezzo).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
