La formazione deve essere realizzata da soggetti accreditati, con sviluppo secondo differenti livelli di complessità
La formazione dei dipendenti delle stazioni appaltanti in materia di contratti pubblici deve essere realizzata da soggetti accreditati, con sviluppo secondo differenti livelli di complessità.
La Scuola nazionale dell’amministrazione ha reso noto il testo del decreto che stabilisce i requisiti per l’accreditamento della formazione da svolgere ai fini della qualificazione, elaborato in co0llaborazione con l’Anac, con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Mit.
Il decreto è previsto dal comma 10 dell’articolo 63 del Dgs 36/2023, nel quale è stabilito che la Sna definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi e alle conseguenti attività di accreditamento.
Il decreto, in aderenza alla disposizione del codice dei contratti, definisce il sistema di accreditamento con riferimento anzitutto a soggetti deputati alla formazione, come università (pubbliche e private, queste ultime senza fine di lucro) ed enti pubblici che abbiano tra le proprie finalità istituzionali la formazione dei dipendenti pubblici. Tra i soggetti accreditabili rientrano anche gli organismi di diritto pubblico (società in house, fondazioni eccetera) che abbiano nel proprio statuto la previsione realizzativa di attività formative e soggetti privati: sia gli uni che gli altri, però, non devono avere fini di lucro.
Il dato normativo configura pertanto il novero dei soggetti accreditabili con riferimento solo a organismi comunque privi di fine di lucro, determinando una linea restrittiva rispetto a un settore con un significativo numero di imprese.
La classificazione delle attività formative corrisponde alle tipologie specificate nell’allegato II.4 del Dlgs 36/2023 e dettagliate in termini essenziali dall’Anac in alcune faq sulla qualificazione secondo un diverso livello di complessità: base, specialistica e avanzata.
La formazione di base deve avere una durata di non meno di 20 ore di didattica ed è sviluppabile su tematiche generali afferenti alle macro-fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, con una prova di valutazione finale strutturata su almeno trenta domande a risposta multipla.
La formazione specialistica deve avere una proiezione temporale di almeno 60 ore di didattica, con contenuti di tipo pratico e con approccio laboratoriale: anch’essa deve essere comprovata da una prova di valutazione finale con almeno quarantacinque domande a risposta multipla.
Sia per la formazione base che per quella specialistica, la prova di finale è superata con risposte esatte ad almeno due terzi delle domande.
La formazione avanzata deve essere articolata in un percorso di almeno 150 ore di didattica, con contenuti laboratoriali sviluppati da esperti e con una prova di valutazione finale consistente nella realizzazione di un project work.
L’effettuazione dei percorsi con esito positivo delle prove finali determina per i partecipanti il conseguimento di attestati, che sono resi in forma di open badge, accessibili mediante una piattaforma informatica.
La formazione acquisita in ciascun livello ha una validità di tre anni, che può essere stesa mediante la partecipazione ad attività di formazione di aggiornamento.
I requisiti per l’accreditamento dei soggetti erogatori delle attività formative (che ha validità triennale ed è rinnovabile) prevedono la disponibilità di figure professionali qualificate in materia di appalti, di strutture organizzative stabili e di adeguate dotazioni tecnologiche, nonchè, per i soggetti privati, di un comitato scientifico.
Il decreto stabilisce che i suoi aspetti operativi saranno definiti con un regolamento adottato dalla Sna, ma non dispone previsioni transitorie, per cui è probabile che l’Anac sia chiamata ad esprimersi su come dovranno essere considerate le attività formative acquisite dai dipendenti pubblici (erogate anche da soggetti con fini di lucro) sino alla piena operatività del sistema di accreditamento.
FONTI Alberto Barbiero “Enti Locali & Edilizia”
