Le conseguenze giuridiche sui ritardi nei lavori e l’impatto sui contratti in essere. Come i recenti eventi hanno portato imprese, Pa e legislatore a esplorare l’ambito giuridico del riequilibrio contrattuale
Negli ultimi anni, si è registrato un ritardo nella conclusione dei lavori – in particolare, con riguardo agli appalti edilizi – causato a catena prima dalla pandemia da virus Covid-19 e a seguire dalla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e della manodopera. Infatti, se, da un lato, nell’estate del 2020 le attività di cantiere potevano riprendere (sebbene in maniera rallentata al fine di conformarsi alle misure di contenimento), dall’altro, si sono riscontrate nuove difficoltà nel reperimento delle materie prime e della manodopera anche a causa dei provvedimenti normativi italiani. Precisamente, il legislatore italiano con il c.d. decreto Rilancio (d.l. 34/2020) ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali, tra cui, il cd. Superbonus che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di interventi edilizi che ha scatenato una vera e propria corsa al recupero edilizio. L’effetto è stato – come noto – la difficoltà di reperire personale e materie prime, un eccessivo aumento dei costi e, conseguentemente, un ulteriore ritardo nell’ultimazione dei lavori.
Inoltre, la Cina anche per tutto il 2021 e di nuovo nel 2022 ha adottato misure restrittive ferree a causa dei contagi da Covid-19 comportando un blocco della produzione e ritardi nella consegna di materie prime. Precisamente, il lockdown cinese ha comportato il blocco delle partenze navali ed è nota la centralità per il mondo intero del porto di Shangai, da dove partono navi che forniscono al mondo intero non solo materie prime come ferro e alluminio ma anche beni strategici per l’industria mondiale. A complicare ulteriormente il contesto storico vi è stato l’improvviso scoppio della guerra russa-ucraina nel febbraio 2022 con conseguenze evidenti anche nel settore dell’edilizia. In tale contesto storico si pongono due temi giuridici:
1) Quali sono le conseguenze dell’aumento dei costi in relazione ai contratti in essere?
2) L’appaltatore è responsabile del ritardo nella consegna dei lavori causato dalla difficoltà di reperire il materiale e la mano d’opera?
Le conseguenze del caro materiale sui contratti in essere
L’eccessivo e imprevedibile aumento dei costi delle materie prime e della mano d’opera ha logicamente un impatto sul sinallagma contrattuale. In tema di appalto (sia pubblico che privato), l’art. 1664 c.c. fornisce alle parti del contratto la possibilità di riequilibrare il rapporto contrattuale tramite la revisione del prezzo nel caso di aumento del costo dei materiali o della mano d’opera per circostanze imprevedibili. In aggiunta alle previsioni dell’art. 1664 c.c. (disciplina speciale applicabile solo al contratto d’appalto), l’art. 1467 c.c. (che, invece, è applicabile a tutti i contratti) prevede la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto «se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili».
A nostro avviso, la risoluzione del contratto deve rappresentare l’extrema ratio in virtù del principio di conservazione del contratto. Pertanto, anche in applicazione del generale principio di buona fede di cui all’art 1375 c.c., che deve ispirare sempre le parti, si dovrebbe tentare la rinegoziazione degli aspetti economici del contratto per ristabilire l’equilibrio sinallagmatico quando per eventi eccezionali (e non dipesi da negligenza della parte) questo è alterato. Gli eventi storici sopra menzionati (in primis, la pandemia da Covid-19 e lo scoppio della guerra russo-ucraina) rientrano pacificamente nel concetto di avvenimenti straordinari e imprevedibili. A conferma di quanto sopra si rileva che il Governo stesso ha adottato delle “misure urgenti” connesse sia all’epidemia da Covid-19 che all’aumento del costo dei materiali (tra cui, in relazione ai contratti d’appalto pubblico i vari c.d. Decreti Sostegni bis e ter e, in relazione ai contratti tra privati, il D.L. 6/2020). Tali misure, da un lato, confermano il carattere eccezionale e imprevedibile dell’aumento delle materie prime negli ultimi anni e, dall’altro, ribadiscono la necessità di rinegoziare il prezzo. Più precisamente, il Governo ha ribadito il concetto di buona fede nei rapporti contrattuali e di conservazione del rapporto, onerando le parti a rinegoziare i contratti laddove divenuti squilibrati.
Le conseguenze giuridiche in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione
Il ritardo nell’esecuzione della prestazione dovuta al mancato reperimento delle materie prime e della manodopera costituisce, invece, un’ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione che esonera la parte (l’appaltatore, ad esempio) da ogni responsabilità nei confronti della propria controparte. Ciò si ricava dall’art. 3, comma 6 bis, Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – misura emergenziale adottata per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – secondo cui «il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimento». Tuttavia, la liberazione da responsabilità per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., solo se ed in quanto concorrano l’elemento oggettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. In altri termini e in conclusione, gli avvenimenti storici degli ultimi anni hanno cambiato il mondo, anche giuridico, tanto è vero che, oggi, si prevedono clausole contrattuali che disciplinano anche dettagliatamente gli eventi eccezionali.
FONTI Claudia Utile* “Enti Locali & Edilizia”
(*) avvocato DLA Piper
