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Gare Pnrr, Mit: ecco a chi tocca nominare il Rup tra centrale committenza e comune non capoluogo

Fino al 30 giugno resta confermato il divieto ad agire in proprio per gli enti non qualificati oltre le soglie di 139mila euro per beni e servizi e 150 mila euro per i lavori

 

All’ufficio di supporto del Mit è stato posto un quesito (riscontrato con il parere n. 2286/2023) sul dettaglio di compiti tra Cuc e comune non capoluogo nell’aggiudicazione di appalti del Pnrr/Pnc.

Fermo restando, si legge nel quesito, che fino al 30 giugno 2024 (come prorogato dall’articolo 8, comma 5, del DL 215/2023) i comuni non capoluogo non possono aggiudicare direttamente gli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc (anche se qualificati) per importi pari o superiori ai 139 mila euro per beni e servizi e per importi pari o superiori ai 150 mila euro per lavori, si chiede come debbano essere definiti i compiti tra tale stazione appaltante (richiedente/beneficiaria dell’appalto) e la Cuc delegata allo svolgimento della procedura di aggiudicazione (ed eventualmente anche altri compiti).

In particolare, si legge nel quesito, si chiede se «all’interno del rapporto convenzionale» stipulato tra i due enti sia «possibile prevedere che il Comune non capoluogo – per le procedure non rientranti nell’affidamento diretto – possa attualmente continuare a nominare il Responsabile del procedimento (o del progetto?), acquisire il Cig adottare il provvedimento di indizione/aggiudicazione, stipulare il contratto, riservando alla scrivente centrale di committenza l’espletamento della procedura di gara in conformità al nuovo Codice n.36/2023».

Con il quesito, pertanto, si richiede in pratica una interpretazione definitiva sul comma 13 dell’articolo 62 del nuovo codice in cui si puntualizza che «le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un Rup, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza».

Dalla norma, pertanto, emerge che la nomina del Rup risulta di competenza della Cuc mentre la nomina di specifici responsabili di procedimento (o di fase) risulta rimessa alla stazione appaltante delegante (che non può, se non nei limiti degli importi in cui è consentito l’affidamento diretto), né acquisire il Cig né svolgere la procedura di gara per il Pnrr/Pnc.

 

Riscontro
Nel riscontro, effettuato un richiamo all’articolo 62, comma 13, l’ufficio di supporto evidenzia che nel caso posto, la stazione appaltante beneficiaria dell’appalto è tenuta a nominare specifici responsabili di procedimento «per le attività di propria pertinenza». Alla luce di questa prima indicazione, sembra doversi leggere che il Rup è della Cuc mentre i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’appalto (esclusa quella dell’affidamento) sono equiparabili a responsabili di procedimento (di fase).

Ma il successivo periodo contiene la sottolineatura secondo cui «resta fermo che la S. A. beneficiaria è comunque tenuta alla nomina di un proprio Rup per la fase di programmazione ed esecuzione, se tale fase resta in capo alla medesima».

Questa indicazione, pur autorevole, non sembra perfettamente aderente al dettato dell’articolo 15 (norma generale sul Rup) in cui si legge che il Rup è solo il soggetto che si occupa dell’attuazione del progetto e di realizzare gli obiettivi di cui al contratto mentre chi si occupa di specifiche fasi (in questo caso, programmazione ed esecuzione del contratto) è, appunto, un responsabile di procedimento della fase.

La questione, sotto l’aspetto pratico, risulta anche maggiormente complicata dalla successiva sottolineatura contenuta nel parere in cui si legge che «si ricorda che nell’allegato I.2 – Attività del Rup (Art. 15, comma 5, del Codice), l’art. 6 comma 2, lett. l) prevede, tra i compiti specifici del Rup, l’acquisizione del Cig nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento».

Questa precisazione richiede un chiarimento: è chiaro che se il Rup è il soggetto della Cuc che si occupa dell’affidamento, sarà proprio lui o a nominare tra i suoi collaboratori un responsabile di fase (a cui far richiedere il CIG per la stazione appaltante richiedente l’appalto) o a procedere direttamente.

In pratica, nel caso di delega dell’appalto, la fase dell’affidamento viene sottratta all’ente delegante che, pertanto, non avrà uno specifico responsabile di fase. Avrà, in realtà un responsabile di procedimento per tutti quei compiti e atti propedeutici da trasmettere alla Cuc al fine di predisporre l’aggiudicazione (come chiarito nelle specifiche convenzioni che disciplinano i rapporti tra i due enti).

È interessante anche la conclusione del parere in cui si chiarisce che, in ogni caso, il comune non capoluogo deve comunque nominare un Rup per le ulteriori fasi (ad esempio per l’esecuzione sempre che anche questa non sia stata delegata alla Cuc).

La questione risulta effettivamente complessa, sotto il profilo pratico, per l’esigenza di individuare chiaramente un Rup (soprattutto per le responsabilità conseguenti). Se, tenendo conto di quanto si evidenzia nel parere, il comune non capoluogo deve nominare un proprio Rup (piuttosto che un responsabile di fase) per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione (di competenza della Cuc) è chiaro che si realizza una sorta di convivenza, nell’ambito del progetto, di due Rup (uno per soggetto giuridico coinvolto) i cui compiti andranno chiaramente esplicitati nelle convenzioni.

 

 

FONTI        Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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