Il Tar Campania ricorda gli elementi da considerare nella valutazione discrezionale della Pa ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 380
Per evitare la decadenza del permesso di costruire non basta che il richiedente abbia disposto tutte le fasi preliminari alla realizzazione dell’opera ma occorre che i lavori siano effettivamente iniziati con «trasformazioni di entità significativa non prescindendo dalla valutazione dell’opera da eseguire». Il principio è stato ribadito recentemente dal Tar Campania che ha respinto il ricorso di una società immobiliare che aveva contestato la comunicazione della decadenza del permesso di costruire relativo a un centro commerciale.
La vicenda – che peraltro si è svolta nel complicato periodo pandemico e post pandemico – riguarda l’ottenimento di un permesso edilizio che inizialmente prevedeva l’inizio lavori nel giugno 2020 ma che è stato prorogato più volte fino al termine ultimo del 22 giugno 2022. Cinque giorni prima della scadenza la società ha comunicato di aver avviato i lavori, inviando tuttavia al comune una documentazione che attestava solo l’avvio di «attività preliminari all’inizio dei lavori, quali la identificazione della impresa che li avrebbe eseguiti con la documentazione attestante la posizione contributiva della stessa e l’indicazione del nominativo», come si legge nella sentenza n.970/2024 pubblicata il 9 febbraio scorso. Il comune ha chiesto ulteriore documentazione (che i giudici hanno accertato essere effettivamente mancante) e infine – circa un mese dopo – ha comunicato la decadenza del titolo, che l’interessato ha impugnato al Tar.
I giudici della Sesta Sezione del Tar Campania hanno ricordato il consolidato principio che la giurisprudenza segue nell’applicare il dettato dell’articolo 15 del testo unico edilizia che non definisce i contenuti dell’inizio dei lavori. «La nozione di inizio lavori è dinamica – si ricorda citando il Consiglio di Stato – dovendosi parametrare all’opera definitiva», pertanto il «titolo deve essere sempre rapportato all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio autorizzato». Ne consegue che, ricordano sempre i giudici, «l’inizio dei lavori rilevante al fine di impedire la decadenza dal titolo edificatorio deve dunque essere comprovato dall’effettuazione di trasformazioni che superino la soglia delle mere attività preparatorie, dovendo essere di entità significativa non prescindendo dalla valutazione dell’opera da eseguire». Nel caso specifico, dalle evidenze portate in giudizio, era chiaro che i lavori non erano effettivamente iniziati.
FONTI Massimo Frontera “Enti Locali & Edilizia”
