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Gare, limite del 30% al subappalto in contrasto con le norme Ue

 

L’Anac ricorda in un parere che la restrizione prevista nel Dlgs 50/2016 non è più consentita neanche nell’esecuzione delle gare avviate quando la norma era vigente

 

Il limite del ricorso al subappalto, in misura non superiore al 30% previsto dal precedente codice appalti (Dlgs/50/2016) non è più consentito. Lo ribadisce l’ Anac in un recente parere in funzione consultiva (n.31/2024, pubblicato sul sito il 16 luglio)  firmato dal presidente Giuseppe Busia. L’Autorità ricorda che la novità si deve alla Corte di Giustizia Ue, che con la decisione del 27 novembre 2019 (causa C-402/18)  e   la decisione 26 settembre 2019 (causa C-63/18). Fin qui il principio generale richiamato nel parere.

Parere in cui tuttavia la stazione appaltante richiedente prospetta una situazione particolare, avendo bandito una gara in regime di Dlgs 50/2016 per la convenzione di un servizio di facility management, chiede se, all’atto della stipula del contratto a valle della convenzione, possa/debba applicarsi l’originaria versione del Dlgs 50 che ammetteva il subappalto fino al 30% oppure la successiva novella intervenuta (in ottemperanza alle sentenze Ue) che eliminava tale limite (orientamento peraltro confermato dal Dlgs 36/2023). «Un contratto d’appalto stipulato a seguito di gara pubblica indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, resta disciplinato da tale fonte normative anche con riguardo alla fase esecutiva», premette l’Anac, aggiungendo però che «le sentenze della Corte di Giustizia (sopra richiamate in tema di subappalto) hanno efficacia immediata e diretta nell’ordinamento e comportano “il dovere-potere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con l’ordinamento comunitario, anche in riferimento ai rapporti giuridici sorti prima della pronuncia della Corte di Giustizia, poiché questa esplica i propri effetti ex tunc, cioè sin dall’entrata in vigore della norma oggetto del rinvio pregiudiziale». «In correlazione a tale potere-dovere – aggiunge l’Anac – vige l’obbligo per tutte le articolazioni dello Stato membro, quindi anche per gli apparati amministrativi, di non applicare la disposizione interna contrastante con il diritto euro-unitario, anche quando il contrasto si realizzi con una direttiva self executing, ed in specie se esso sia già stato affermato da una fonte univoca quale una sentenza della Corte di Giustizia, organo deputato ad assicurare l’uniformità di interpretazione e di applicazione delle norme comunitarie da parte degli Stati membri».

Conclusione: «la disposizione interna contrastante con l’ordinamento comunitario, va disapplicata dall’autorità giudiziaria e tale “disapplicazione è un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per gli apparati amministrativi che, attraverso i suoi funzionari, siano chiamati ad applicare la norma interna contrastante con il diritto euro-unitario”».

 

 

FONTI     M.Fr.     “Eni Locali & Edilizia”

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