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Anac e Anci, silenzio assenso per la certificazione della comparazione dei prezzi nell’affidamento diretto

 

Proposte delle modifiche al codice dei contratti che, tra le altre, riguardano anche il lavoro istruttorio del Responsabile unico di progetto

 

Sia ANAC che ANCI – come già evidenziato sul quotidiano del 24 e del 26 luglio – propongono una serie di modifiche al codice dei contratti che, tra le altre, riguardano anche il lavoro istruttorio del Responsabile unico di progetto.

La struttura di supporto

Una delle prime segnalazioni, si legge nel documento dell’ANAC, riguarda la possibilità di alimentare la composizione della struttura di supporto ed il superamento degli attuali limiti economici che si leggono nel comma 6 dell’articolo 15 a mente del quale “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

La disposizione, si legge nel documento, non terrebbe conto del fatto che l’applicazione della percentuale dell’1% nel caso di basi di affidamento molto elevate può generare importi superiori alle soglie entro cui è consentito l’affidamento diretto dei servizi (oggi la soglia è l’importo inferiore ai 140 mila euro).

La correzione della disposizione dovrebbe avvenire espungendo l’aggettivo “diretto” e sostituendolo con l’inciso “nel rispetto del Codice”.

La precisazione sembra fondarsi sulla lettura della disposizione in termini di tradizionale possibilità di avvalersi del classico supporto esterno al RUP.

In realtà la previsione introduce una ulteriore possibilità ovvero la prerogativa di alimentare la costituita struttura di supporto con professionalità esterne.

Incarichi, quindi, che necessariamente – avendo portata diversa dal classico supporto al RUP (per cui è richiesta una complessa professionalità e costi maggiori) -, dovrebbe tradursi in affidamenti chirurgici e specifici su professionalità ad hoc in relazione all’intervento da attuare.

L’aggettivo “diretto” – come hanno anche spiegato gli estensori – si riferisce non tanto all’adozione dell’atto ma alla scelta sul procedimento correlate alle istanze di semplificazione e speditezza a cui il nuovo codice cerca di fornire risposta.

La questione del tempo di verifica dei requisiti

Alcune istanze dell’ANAC e dell’ANCI hanno lo stesso obiettivo ovvero quello di assicurare maggiore tempestività/celerità nella fase dell’aggiudicazione (e/o avvio dell’esecuzione del contratto).

In particolare, l’ANAC si pone il problema dei tempi di verifica dei requisiti di partecipazione “riferiti a dati e informazioni non accessibili attraverso” il fascicolo virtuale dell’operatore economico.

In questi casi il RUP deve procedere con la verifica ricorrendo direttamente agli enti emittenti (cfr. delibera ANAC n.262/2023) con dilatazione dei tempi visto che ad aggiudicazione si può addivenire solo previa verifica positiva dei requisiti.

Per evitare ulteriori ritardi l’ANAC suggerisce l’introduzione di una fattispecie di silenzio assenso – almeno nelle more “della piena attuazione delle disposizioni sul FVOE” -, come già avviene per “l’informativa antimafia” per gli appalti PNRR/PNC, consentendo al RUP di procedere “all’aggiudicazione” (o di predisporre la proposta di aggiudicazione per il dirigente/responsabile del servizio con poteri a valenza esterna) “decorsi 30 gg dalla richiesta” all’ente interessato.

Analoga problematica, in sostanza, affronta anche l’ANCI nelle sue richieste di modifica chiedendo l’introduzione (la reintroduzione) dell’istituto utilizzato per gli appalti del PNRR/PNC (dl 76/2020 art. 8 comma 1 lett. a)) ovvero la possibilità di assegnare l’esecuzione anticipata delle prestazioni in situazioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti.

Il testo proposta da ANCI – per un comma 9-bis dell’articolo 17 – dovrebbe prevedere che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

A ben valutare, le due proposte potrebbe anche coesistere visto che la prima (proposta di ANAC) potrebbe essere utilizzata in generale.

Rotazione anche per gli inviti

L’ANAC, poi, chiede un maggior rigore in tema di rotazione – anche per superare la discrepanza rispetto alla disciplina in materia di concessioni per cui si prevede la rotazione anche per gli inviti e non solo per il pregresso concessionario.

L’articolo 49, in pratica, dovrebbe reintrodurre l’obbligo di rotazione anche in relazione ai soggetti solamente invitati alla precedente procedure semplificata – ovviamente del sottosoglia -, ed un maggior rigore circa la possibilità della stazione appaltante di individuare le fasce di valore con la precisazione che in questa operazione occorre evitare arbitrari frazionamenti (evitando quindi di innestare nel regolamento un numero elevato di fasce di importo per aggirare l’obbligo della rotazione visto che l’alternanza si applica solo per gli appalti di valore ricadenti all’interno di ogni specifica fascia).

Ulteriore richiesta, in tema di affidamenti diretti, è quella obbligare il RUP a certificare nella decisione di affidamento di aver comparato dei prezzi in modo da controbilanciare l’ampia discrezionalità nella gestione del procedimento amministrativo (l’affidamento diretto, infatti, non è una procedura di selezione).

Si tratta, in realtà, di una operazione istruttoria che il RUP compie – quella della comparazione dei prezzi – per certificare la congruità dell’affidamento.

 

 

FONTI     Stefano Usai         “Enti Locali & Edilizia”

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