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Procedura negoziata, la Pa non può scegliere discrezionalmente

Bisogna procedere con l’avviso pubblico a manifestare interesse e indicando criteri oggettivi, dice il Mit in un parere di risposta a quesito

 

Per la procedura negoziata, anche nella scelta degli operatori dal MEPA o altro mercato elettronico, occorre procedere con l’avviso pubblico a manifestare interesse con indicazione di criteri oggettivi. In questo senso il parere MIT n.2508/2024 del 17 luglio scorso.

 

Il quesito
La stazione appaltante pone un quesito sulle modalità di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata del sottosoglia (come disciplinata nell’articolo 50 del codice) nel caso di utilizzo del MEPA «quale albo fornitori» visto che questa modalità, piuttosto che dotarsi di albo interno (come ipotizzato nell’articolo 3 dell’allegato II.1), consentirebbe «un’importante semplificazione ed economicità di risorse umane e temporali».

 

Il riscontro
Il quesito posto lascia trapelare la possibilità per il RUP di scegliere discrezionalmente dalle vetrine del MEPA gli operatori da far competere alla procedura negoziata del sottosoglia. Dalla risposta, evidentemente, si esclude che il RUP possa avere una simile prerogativa di scelta discrezionale proprio per quanto specificato nell’allegato II.1 («Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»). Una possibilità di scelta discrezionale (intesa come discrezionalità tecnica non come approccio fiduciario) è ammissibile solo nell’affidamento diretto fermo restando che il RUP motivi il possesso dei requisiti richiesti, adeguatezza e congruità del costo della prestazione, carenza di interesse transfrontaliero e rispetto della disposizione sulla rotazione.

Nel caso della procedura negoziata (e quindi di una procedura di gara) – come emerge dalla risposta fornita dal MIT -, il RUP deve seguire, per giungere alla scelta degli operatori da far competere, le disposizioni dell’allegato II.1. L’allegato, sostanzialmente, consente due possibilità o l’indagine di mercato formalizzata con la pubblicazione dell’avviso pubblico a manifestare interesse o la scelta da un albo fornitori (anche del MEPA o di altro mercato elettronico). Nel primo caso, si impone una indagine di mercato formalizzata tramite l’avviso pubblico con indicazione di criteri di scelta «dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato». E questo vale anche per la scelta dal MEPA o altro mercato elettronico (come già chiarito con il pregresso parere del MIT n.2406/2024).

In questo caso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il RUP è tenuto ad assicurare sempre «l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità». A tal riguardo, prosegue la disposizione, il RUP predispone e cura la pubblicazione di «un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni». Questa procedura, quindi, deve essere seguita anche nel caso di scelta dal MEPA o altro mercato elettronico.

 

L’albo/elenco fornitori
Diverso è il caso in cui la stazione appaltante decida di dotarsi di un proprio albo fornitori. In questo caso, la disciplina è rinvenibile nell’articolo 3 dell’allegato II.1. Nel caso dell’albo interno, pertanto, lo stesso dovrà essere costituito con apposito «avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare». Anche questo avviso – e ciò rappresenta, come nel primo caso, l’importante novità rispetto a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 4 -, deve essere pubblicato («reso conoscibile») non solo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante ma anche «sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC». Sempre l’articolo 3 dell’allegato, dopo aver specificato il contenuto, a titolo esemplificativo, dell’avviso chiarisce che la scelta degli operatori da far competere «deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza».

Nella scelta non è applicabile, salvo situazioni eccezionali, la dinamica dell’estrazione a sorte o altre dinamiche casuali. I «criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata» devono essere indicati nella decisione a contrarre. In pratica, evidentemente, nella procedura negoziata gli operatori da far competere in nessun caso possono essere scelti discrezionalmente dal RUP ma attraverso dinamiche formalizzate (a pena di illegittimità).

 

 

FONTI    Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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