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Scorrimento della graduatoria, dal Mit una guida alle novità del nuovo codice

Chiarite le alternative disponibili per i Rup per andare avanti con i lavori dopo la risoluzione del contratto con il primo appaltatore

 

Con il parere n. 2831/2024, il Mit rammenta la corretta applicazione delle disposizioni in tema di scorrimento della graduatoria nel caso di risoluzione del contratto con l’originario aggiudicatario.

 

I quesiti
La stazione appaltante pone all’ufficio di supporto alcuni quesiti sulla corretta applicazione dell’istituto dello scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 110 del pregresso codice. Il riscontro fornito è utile anche per meglio comprendere alcune modifiche intervenute con l’articolo 124 del nuovo codice in cui si disciplina – con novità – la fattispecie.

Nel caso, evidenziato l’ampio numero di soggetti presenti in graduatoria e stante la necessità di completare la realizzazione dell’opera con nuovo appaltatore (considerata la risoluzione contrattuale intervenuta con l’originario aggiudicatario), si chiede all’ufficio di supporto della possibilità (o meno) di utilizzare un unico interpello contemporaneo a tutte le imprese presenti in graduatoria in modo da «abbreviare i tempi» e riaffidare l’appalto (al prezzo di aggiudicazione) all’impresa dichiaratasi disponibile. Oppure, prosegue l’istanza, si chiede se la stazione appaltante possa comunque ritenersi legittimata a scegliere – ed avviare – direttamente una nuova gara d’appalto in luogo dello scorrimento.

 

Il riscontro
In relazione alla possibilità di chiamare in causa contemporaneamente – attraverso un generale interpello -, le imprese presenti in graduatoria, l’ufficio di supporto si esprime negativamente. Secondo il parere, le disposizioni codicistiche del 2016 (commi 1 e 2 dell’articolo 110) – che sul punto vengono in sostanza riprodotte con il nuovo articolo 124 (con una differente – e più efficace – rubrica: «Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato») – impongono al Rup l’interpello progressivo in modo che si possa formulare la richiesta di disponibilità agli «operatori economici che seguono in graduatoria solo in caso di rifiuto del precedente interpellato».

In relazione alla possibilità di espletare una nuova gara, in luogo dello scorrimento della graduatoria, il Mit esclude che ciò possa accadere (da notare che questo vale solo in parte anche per la nuova disposizione contenuta nell’articolo 124). Per l’ufficio di supporto, la disposizione, infatti, deve intendersi perentoria/vincolante nel senso che, in presenza di graduatoria, il codice del 2016 imponeva l’utilizzo della stessa senza possibilità alternative.

Questo obbligo è venuto meno con il nuovo codice dei contratti visto che l’attuale primo comma dell’art. 124, conferma quanto già previsto nell’articolo 110 ovvero che lo scorrimento riguarda i casi «di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto» per poi innestare una importante novità. Si ribadisce, infatti, lo scorrimento della graduatoria ma sempre che sia «tecnicamente ed economicamente possibile».

Pertanto il Rup, nella sua istruttoria e decisione di scorrimento dovrà certificare, per il proprio dirigente/responsabile del servizio (e quindi per la stazione appaltante), l’adeguatezza tecnica rispetto all’intervento da realizzare. In difetto, ma con adeguata motivazione, potrà decidere di indire una nuova gara d’appalto.

 

Le ulteriori novità
Da notare che l’art. 124 – nel comma 2 – aggiunge, oltre alla possibilità di aggiudicare agli stessi prezzi proposti dall’originario aggiudicatario, se precisato nella legge di gara, la possibilità di stabilire che «il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato».

Altre novità sono previste nel comma 3 e 4 del nuovo articolo. Nel comma 3 si prevede l’opportunità dello scorrimento della graduatoria, in caso di appalto sopra la soglia comunitaria per i lavori e di importo pari o superiori al milione di euro per beni/servizi, ma solo previo parere del collegio consultivo.

Ulteriore novità è stata innestata nel nuovo comma 4 in cui si è previsto – a differenza del pregresso regime – «che la sopravvenienza della liquidazione giudiziale dopo il provvedimento di aggiudicazione non comporti automaticamente la decadenza dall’aggiudicazione, ma il contratto possa essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato».

Nella relazione tecnica, a tal riguardo si spiega che «si tratta di una situazione in cui la partecipazione e l’aggiudicazione sono avvenute quando l’imprenditore era ancora in bonis, del tutto legittimamente, e manca soltanto l’aspetto formale della stipulazione».

Il comma in argomento si chiude con la precisazione che l’autorizzazione alla stipula del contratto deve però intervenire entro i 60 giorni dall’aggiudicazione (30 per i contratti sottosoglia comunitaria) se non è stato stabilito un termine diverso dalla stazione appaltante o, eventualmente, sia stato concertato tra le parti. In difetto, prosegue la norma, «il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo».

 

 

FONTI    Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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