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Gare, alt dell’Anac a requisiti sproporzionati rispetto al bando

 

Censurato il disciplinare che chiedeva di dimostrare un patrimonio di 20 milioni per gestire un servizio annuale da 33mila euro

 

È illegittimo il bando che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso di un patrimonio netto del tutto sproporzionato rispetto all’importo del contratto. È quanto ha evidenziato è l’Autorità Anticorruzione con la delibera n.395 del 30 luglio 2024: un parere di precontenzioso riguardante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di un comune campano in provincia di Napoli.

«La clausola del disciplinare nella gara – scrive l’Autorità nella delibera – è da ritenersi illegittima in quanto contraria alle previsioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 12» del nuovo codice appalti. Per questo «la stazione appaltante è tenuta, pertanto, alla riedizione della procedura emendandola del requisito censurato».

L’istruttoria di Anac è partita dopo la richiesta di una società in cui veniva chiesto di verificare la legittimità del bando di gara del comune vesuviano nella parte in cui prevede quale requisito di capacità economico finanziaria a pena di esclusione il possesso di un patrimonio netto pari a venti milioni di euro. Il Comune campano aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale da svolgersi da luglio 2024 a dicembre 2027 di importo pari a 116.200 euro, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo tramite piattaforma digitale. Il disciplinare di gara richiedeva tra i requisiti speciali di capacità economico finanziaria, il possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a venti milioni.

La società ha contestato la previsione del bando in considerazione dell’entità del corrispettivo globale del contratto in affidamento che su base mensile risulta pari a 2.766 euro, nonché in relazione al valore annuale pari a 33.199 euro, sostenendone l’illegittimità per contrarietà al principio di tassatività dei requisiti di partecipazione nonché la sproporzione rispetto all’oggetto dell’appalto. Di qui la richiesta di rivedere la clausola del bando che impediva la sua partecipazione.

Ma il problema non è solo la sproporzione tra l’importo del requisito e il valore del contratto, vincolo peraltro previsto dalle norme relative ai requisiti di ordine speciale previste dal codice appalti (articolo 100, comma 2). Il punto è che, sempre in base all’articolo articolo 100 del Dlgs 36/2023, per la qualificazione relativa agli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere, come requisito di capacità tecnica professionale, di aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura, contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati; mentre, come requisito della capacità economica finanziaria, può essere richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. La impossibilità di richiedere un requisito relativo al patrimonio netto non è neppure contemplata dalle norme. E l’Anac nella delibera lo ricorda.

«Considerato che il patrimonio netto è principalmente composto dal capitale sociale cui vanno sommate riserve e utili non distribuiti – si legge nel documento – richiederlo nella misura di venti milioni di euro è requisito, non solo normativamente non contemplato, ma notevolmente sproporzionato, soprattutto se si considera il Codice consente di esigere il fatturato maturato nel triennio precedente l’indizione della procedura nella misura massima del doppio a base d’asta; la previsione deve ritenersi quindi illegittima per violazione dell’art. 100, commi 11 e 12 del d.lgs. n. 36/2023»

Per l’Autorità «la tipologia del contratto in oggetto non giustifica eccezioni ai principi generali previsti dalla normativa vigente e la necessità di procurarsi maggiori garanzie non sembra legittimare l’imposizione di un onere di tale peso, in quanto la discrezionalità esercitata dall’amministrazione nel caso di specie è proporzionale al fine specifico di perseguire il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara». La stazione appaltante è tenuta, pertanto, alla riedizione della procedura emendandola del requisito censurato.

 

 

FONTI    Mauro Salerno       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News