Anche la quota spettante alla stazione appaltante qualificata deve essere comprensiva del 5% da destinare agli acquisti e formazione specifica del personale
In caso di delega dell’affidamento dell’appalto ad una stazione appaltante qualificata, la percentuale di incentivi da assegnare – non superiore al 25% del 2% calcolato sulla base dell’affidamento -, deve essere considerato al «lordo» della percentuale prevista per le finalità di acquisti e formazione per il personale coinvolto nell’attività contrattuale (previste nei commi 5 e 6 dell’art. 45 del codice). In questo senso la deliberazione della Corte dei Conti, sez. reg. Lombardia n. 196/2024.
Il quesito
Alla sezione viene posto il quesito sulla «interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 45 del D. Lgs 36/2023 (…), relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20% nell’ipotesi in cui ricade la fattispecie della Convenzione tra due Comuni, avente ad oggetto la centralizzazione della Committenza».
Più nel dettaglio, la stazione appaltante chiede se «il 25% della quota incentivi da riconoscersi in favore del personale della Stazione Appaltante Qualificata» per le attività incentivabili svolte (previste nell’allegato I.10) – ed in particolare la fase dell’affidamento – «vada calcolata sul totale della quota incentivi di cui al co. 2 dell’art. 45 oppure sull’80% destinato al personale, previo, dunque, scorporo, a monte, della componente incentivo del 20% (fondo innovazione) da destinarsi, invece, al comune titolare dell’appalto».
Nel quesito, evidentemente, si rammenta come il 2%, calcolato sulla base di affidamento, ha in sé due componenti, quella dell’incentivo «puro» – nella misura dell’80% -, ed il restante quinto destinato ad acquisizione/scopi specifici (come previsto dagli attuali commi 6 e 7 dell’articolo 45).
Il riscontro
La sezione ricorda, in primo luogo, che il riparto sopra riportato – tra incentivi e spesa per acquisti e formazione -, è possibile tranne che nelle ipotesi in cui il contratto risulti finanziato con fondi vincolati. In questo caso, l’importo del 20% – dell’incentivo -, non potrà essere utilizzata se non per gli scopi del finanziamento (e non per acquisiti e formazione del personale coinvolto nelle attività contrattuali).
Entrando nel merito del quesito – anche attingendo da posizioni espresse nel pregresso codice (in relazione all’articolo 113) che non paiono essere mutate nella sostanza rispetto all’attuale testo -, il collegio rammenta che la finalità delle spese di acquisto e di formazione, espressamente riportate nei commi 6 e 7 dell’articolo 45 devono essere rispettate anche dalla stazione appaltante qualificata trattandosi di obblighi previsti direttamente dal legislatore.
Per questo, anche nel passaggio degli incentivi – nella misura massima del 25% – alla stazione appaltante qualificata, occorrerà rispettare i limiti della norma generale e quindi: 80% incentivi e restante 20%, acquisti e formazione «per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale» dell’importo del 2% della base di affidamento.
Ogni diversa interpretazione, si legge nella deliberazione, per come «costruito» il comma 8 dell’articolo 45, appare «priva di alcuna ragione giustificativa».
In particolare, deve ritenersi irragionevole «un’opzione ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25%».
In pratica, attingendo dagli incentivi «lordi», sia la percentuale degli incentivi «puri» sia la percentuale per il fondo acquisti e formazione predetto, vengono ad essere rispettare le finalità poste dal comma 5 dell’articolo anche ad opera della Centrale di committenza.
In altri termini, conclude il parere «il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7».
Pertanto, la quota spettante alla centrale di committenza sarà comprensiva del 5% da destinare agli acquisti e formazione specifica del personale della stessa stazione appaltante qualificata.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
