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Patente cantieri edili: ecco le FAQ dell’INL

Pubblicati i primi chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul sistema di qualificazione entrato in vigore lo scorso 1° ottobre 2024

 

Dopo la Circolare del 23 settembre 2024, n. 4, recante le prime indicazioni operative sull’attuazione del DM 18 settembre 2024, n. 132, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato le prime FAQ sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”).

Patente cantieri edili: pubblicate le FAQ dell’INL
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, devono essere munite di una patente il cui punteggio inIziale è di 30 crediti, rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.

La patente viene rilasciata a fronte del possesso dei seguenti requisiti , che fino al 31 ottobre, possono essere autocertificati:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in forza dell’autocertificazione e senza avere presentato richiesta di rilascio della patente.

Sono esclusi dall’obbligo di patente:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

Il sistema prevede la possibilità di accumulare ulteriori crediti, fino a un massimo di 100, grazie alla storicità dell’azienda, alla realizzazione di programmi di formazione dei lavoratori e investimenti in materia di sicurezza sul lavoro e all’assenza di infortuni in cantiere o violazioni. Allo stesso modo i punti possono essere decurtati, nel caso di infortunio sul lavoro, con decurtazioni di varia entità, proporzionale alla gravità dell’evento; la patente con meno di 15 punti viene sospesa.

La sospensione è prevista anche nel caso di dichiarazioni mendaci in fase di rilascio, e in via preventiva in caso di infortunio mortale in cantiere.

Fatte queste premesse, l’Ispettorato ha rilasciato alcune FAQ di chiarimento relative a:

  • trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva;
  • categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti;
  • possesso dei requisiti per le aziende con più unita operative;
  • autocertificazione e obblighi formativi.

Riportiamo il testo integrale delle FAQ.

Invio autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

Soggetti esonerati: la categoria SOA di riferimento
La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Requisiti aziende con più unità operative
La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Autocertificazione e obblighi formativi
Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

 

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