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Incarichi di progettazione, nuovo alt dell’ Anac alla prassi del frazionamento anti-gare

Un comunicato spiega come calcolare gli importi di gara e ribadisce che i servizi di ingegneria e architettura legati a una stessa opera devono essere affidati in modo congiunto

 

Gli incarichi di progettazione legati a una stessa opera devono essere affidati in modo congiunto. È una delle indicazioni base contenuta in un comunicato appena pubblicato dall’Autorità Anticorruzione. Il documento, firmato dal presidente Giuseppe Busia, fornisce chiarimenti dettagliati sul corretto calcolo dell’importo degli appalti di architettura e ingegneria, ribadendo il divieto di frazionamento artificioso degli incarichi, allo scopo di eludere le procedure di gara. L’iniziativa, chiarisce la stessa Autorità, arriva a seguito delle criticità emerse da diversi procedimenti di vigilanza e mira a garantire una maggiore omogeneità e trasparenza nell’affidamento dei servizi tecnici da parte delle stazioni appaltanti.

Divieto di frazionamento degli importi
Uno dei punti centrali del comunicato riguarda il divieto di suddividere artificiosamente gli incarichi per evitare l’applicazione delle soglie europee. Come specificato il calcolo dell’importo deve essere fatto in modo unitario, tenendo conto dell’importo totale di tutti i servizi tecnici necessari per l’esecuzione di un’opera. «Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino», si legge nel comunicato, con l’obbligo per le stazioni appaltanti di fornire un’adeguata motivazione per eventuali affidamenti disgiunti. Il frazionamento degli incarichi, che comporterebbe la suddivisione tra diversi professionisti o imprese, dovrebbe essere giustificato solo in casi eccezionali. Tuttavia, tali esigenze devono essere adeguatamente documentate e motivate.

L’ Anac sottolinea che il valore stimato dell’appalto deve essere calcolato cumulativamente. Nel caso di incarichi tecnici come la progettazione o la direzione lavori, il valore di ciascun servizio deve essere sommato per stabilire l’importo complessivo. Quasi inutile ricordare che il calcolo deve basarsi sui parametri tariffari stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

«L’artificiosità del frazionamento può essere dimostrata in via indiziaria» avverte l’Autorità, che sul punto richiama anche recenti pronunce del Consiglio di Stato

Con l’obiettivo di offrire precise indicazioni operative per le stazioni appaltanti, nel comunicato si spiega che l’importo da porre a base di gara oltre a essere basato sui parametri del 2016 e soprattutto che «il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara”, si legge nel comunicato».

Anac, infine, precisa che le indicazioni fornite nel comunicato non trattano dell’equo compenso e della problematica riferibile al coordinamento normativo tra il Codice Appalti e la legge n. 49/2023. Le decisioni in materia, come si sa, «saranno assunte nel contesto della Cabina di Regia e in sede di correttivo».

 

 

 

FONTI      Mauro Salerno   “Enti Locali & Edilizia”

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