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Correttivo, 115 giorni per passare da offerte a contratto per le Pa

Obbligo di monitoraggio semestrale sui tempi di gara con comunicazione all’Anac. In caso di malfunzionamenti del Fascicolo virtuale ok ai contratti rinviando la verifica dei requisiti

 

Il Correttivo appalti stringe ancora l’obiettivo sulla riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Nel decreto approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri nella serata del 21 ottobre compare una nuova sfida – come sempre corredata dall’aggiunta di ulteriori adempimenti – per le stazioni appaltanti. La novità compare nel capitolo dedicato alla qualificazione delle Pa (modifiche all’Allegato II.4) sotto forma di criterio premiale utile a ottenere punteggi aggiuntivi sul fronte della qualificazione. Ma a ben guardare insieme a un premio per chi fa bene vengono previste soglie minime e sanzioni per chi non raggiunge i nuovi obiettivi. E questa forse è la novità di maggior interesse.

Lo start è previsto tra poche settimane. Dal 1° gennaio 2015, tra i criteri di valutazione della capacità delle stazioni appaltanti dovrà essere tenuta in considerazione anche «l’efficienza decisionale» delle amministrazioni. Cioè la capacità delle Pa di assegnare i contratti in tempi ragionevoli, in modo da abbreviare il più possibile la strada verso il cantiere. In particolare, nell’Allegato II.4 viene messo nero su bianco che «il tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto» non deve «essere superiore in media a centoquindici giorni». Vale a dire poco meno di quattro mesi.

Il vantaggio per chi raggiungerà l’obiettivo, come anticipato, è ottenere punti aggiuntivi ai fini della qualificazione. Ma c’è un rovescio della medaglia. E soprattutto un adempimento aggiuntivo per funzionari della Pa già piuttosto carichi di attività da evadere. Nelle modifiche all’Allegato II.4 previste dall’articolo 80 della bozza di Correttivo si impone alla Pa qualificate di avviare, dal prossimo 1° gennaio, un monitoraggio semestrale dei tempi medi intercorrenti tra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. Chi sforerà la media di 160 giorni sarà obbligato ad avviare un piano di riorganizzazione da comunicare all’Anac. Nel piano dovranno essere indicate le misure da intraprendere per superare le criticità che hanno determinato il ritardo degli affidamenti «con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali» e «gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure». In caso di inadempimento, per le amministrazioni potrà scattare la sanzione della sospensione della qualificazione. A patto che qualcuno controlli, elemento che nel Correttivo non sembra essere preso in considerazione. E il fatto che tutto venga rimesso alla buona volontà delle amministrazioni lascia qualche dubbio sul fatto che la norma possa funzionare in concreto.

Fvoe: in caso di ritardi aggiudicazione con verifica dei requisiti posticipata
La spinta verso la riduzione dei tempi di assegnazione delle gare però rimane. Tanto che in un altro punto della bozza di Correttivo (articolo 26) si tenta di porre un argine ai ritardi di aggiudicazione legati ai tempi di verifica dei requisiti delle imprese. Rimasti impervi anche con lo sviluppo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe 2.0), gestito dall’Anac, con l’obiettivo di riunire in un unico luogo digitale i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti delle imprese. Per ovviare ai malfunzionamenti che hanno caratterizzato l’avvio degli obblighi di gestione digitale dei contratti pubblici il Correttivo ora prevede che in caso di guasti dei sistemi telematici, «decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace» sulla base di un’autocertificazione dell’impresa. I requisiti andranno comunque verificati, ma si potrà farlo in seguito. Mentre in attesa delle verifiche restano preclusi i pagamenti. In caso di esito negativo, a seconda del momento, scatteranno revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, «fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute», con segnalazione dell’impresa per false dichiarazioni.

 

 

FONTI    Mauro Salerno   “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News