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Gare, illegittimo il riesame dell’offerta tecnica dopo l’apertura delle buste economiche

Parere Mit sull’attività della commissione: uniche eccezioni la correzione di un errore materiale o l’annullamento della prima aggiudicazione

 

L’ufficio di supporto del ministero delle Infrastrutture, con il parere n. 2951/2024, affronta un tema di particolare rilevanza pratico/operativa relativo ai limiti dell’attività della commissione di gara una volta definita la graduatoria finale ed individuato il «potenziale» aggiudicatario. Nel dettaglio, nel quesito si pone il problema se sia o meno possibile che il collegio di valutazione delle offerte – obbligatorio nell’assegnazione della commessa da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – possa procedere con «una nuova valutazione delle offerte tecniche» quando sia già venuta a conoscenza delle offerte economiche anche quando «non siano manifesti e palesi irregolarità formali e/o di calcolo inerenti ai giudizi espressi dalla Commissione di gara in ordine alle offerte tecniche».

Altra questione, collegata alla prima, è se, invece, la commissione di gara possa – purché prima dell’apertura delle offerte economiche – «autonomamente riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi in ordine alle offerte tecniche».

La risposta
È bene premettere che nel riscontro, il Mit non evidenzia le implicazioni ora previste dal fatto che le gare devono essere svolte con modalità «telematiche», con i conseguenti «congelamenti» ma si limita a ricordare i riferimenti normativi oggi vigenti che presidiano l’attività della commissione. Nel parere si ricorda che sulla base della giurisprudenza formatasi sotto l’egida del pregresso codice, il collegio valutatore «è titolare di un potere di correzione di errori materiali o calcolo, da esercitarsi entro determinati limiti e fino a che non sia intervenuta l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante».

In relazione a questo primo aspetto – adattando il riscontro all’attuale, nuova, impostazione del codice dei contratti in vigore -, occorre evidenziare che la situazione descritta rimane immutata nel senso che la commissione – organo straordinario – può ritenere concluso il proprio lavoro solamente quando questo è approvato dagli organi competenti. Ovvero, prima di questo momento, in generale può ben essere riconvocato (salvo illegittima composizione) e chiamato, pertanto, a (ri)occuparsi di atti/decisioni già adottate.

Secondo il Mit una «nuova» valutazione delle offerte tecniche «dopo che sia stata effettuata l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica» non deve ritenersi consentita. Tale limite/contingentamento (ovvero «il divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica») trova fondamento sul fatto che detto divieto costituisce «l’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio». L’unica eccezione – si legge nel riscontro dell’ufficio di supporto – deve rinvenirsi nel solo «caso della correzione di errore materiale o di calcolo (…), o di annullamento della prima aggiudicazione ex art 93, co. 6, d.lgs. 36/2023».

Il comma richiamato specifica – innovando rispetto pregresso codice che imponeva la riconvocazione della stessa commissione salvo illegittima composizione (comma 11 art. 77) che «Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione».

Il divieto di riesame del giudizio già espresso – dopo l’apertura delle offerte economiche – tende a tutelare effettivamente la par condicio e la necessità di trasparenza –, già presidiata dai «congelamenti» telematici, risulta anche chiarita dal legislatore che ha posto uno snodo procedimentale preciso per evitare (ri)valutazioni postume.

A tal riguardo, il comma 12 dell’articolo 108 prevede – nel suo primo periodo – che «le stazioni appaltanti», concretamente si tratta di compito di competenza del Rup, «possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto». Non è necessario (ma neanche possibile), pertanto, che la commissione di gara ritorni sulle pregresse valutazioni già espresse visto che sulla decisione espressa, si consente una ulteriore valutazione da parte del Rup chiamato a predisporre gli atti di aggiudicazione per il proprio dirigente/responsabile del servizio.

Il problema, caso mai, è quello di chiarire una situazione di difficile gestione tra la prerogativa appena riportata ed il caso in cui il RUP faccia parte della commissione di gara (o addirittura nel sottosoglia la presieda). È chiaro che riflessioni sulla convenienza e/o inidoneità dovrebbero essere espresse contestualmente allo svolgimento dei lavori in commissione di gara. La previsione, su detta prerogativa, impone che la possibilità/facoltà di non aggiudicare – come nel pregresso – risulti «indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando» fermo restando che a tale decisione occorre addivenirvi entro «non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte». L’intervento a tempo, invece, rappresenta una novità assoluta. La previsione, quindi, «congela» la valutazione della commissione di gara.

In relazione al secondo quesito, ovvero se la (ri)valutazione delle offerte tecniche possa invece avvenire purché ciò accada prima dell’apertura delle offerte economiche, evidentemente, «la risposta è positiva, purché non si proceda alla apertura delle buste economiche fino a che non sia esaurita la fase di esame delle offerte tecniche, e purché la commissione fornisca adeguata motivazione circa le ragioni che l’abbiano indotta a tale riesame e/o rivalutazione, anche al fine di garantire la trasparenza».

 

 

FONTI    Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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