Una sentenza del Consiglio di Stato permette di fare chiarezza sulle norme che regolano la partecipazione dei responsabili di progetto ai collegi giudicanti
L’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4016/2024 conferma che nel sopra soglia il Rup può presiedere anche la commissione di gara. Fermo restando che negli enti locali ciò è possibile solo se il responsabile unico è dirigente (ai sensi dell’articolo 107, comma 6 lett. a), del decreto legislativo 267/2000)
Il caso
Palazzo Spada non ha ritenuto persuasiva l’impugnazione dell’ordinanza del Tar Piemonte. L’oggetto del contendere era riguarda la censura proposta dal ricorrente circa la composizione della commissione di gara dell’appalto sopra soglia avente ad oggetto la «gestione dei servizi necroscopici, di vigilanza, custodia, manutenzione del verde e ordinaria manutenzione del cimitero».
Nel caso trattato, la commissione veniva costituita, evidentemente, ai sensi dell’articolo 93 «previa autoproposta presentata dal Responsabile Unico del Progetto» come presidente del collegio.
Secondo quanto si legge nell’ordinanza, la prospettazione di parte appellante, secondo cui nelle gare sopra soglia il Rup può solo far parte della commissione ma non anche presiederla, non merita adesione.
L’ordinanza
Una simile lettura – si legge nell’ordinanza – non troverebbe appiglio nella disposizione citata considerato che la circostanza per cui il Rup può «far parte» della commissione giudicatrice, «non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente.
Il tutto senza trascurare che, negli appalti c.d. sotto-soglia (art. 48 d. lgs. n. 36/2023), il Rup può far parte della commissione giudicatrice «anche in qualità di presidente», sicché non si comprende la ragione per la quale – in difetto di una chiara previsione normativa – tale possibilità debba ritenersi ammessa unicamente negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e non anche in quelli di importo ad esse superiore.
In realtà, fermo restando che l’ordinanza nel caso di specie risulta anche corretta (il Rup – presidente della commissione di gara ricopre ruolo dirigenziale), è bene annotare che, per gli enti locali, la questione trova una chiara esplicitazione/precisazione nel decreto legislativo 267/2000 e, segnatamente, nell’articolo 107.
La disposizione in parola, prontamente adeguata dal codice dei contratti (con l’art. 229, comma 2) in relazione al solo articolo 51 (e quindi per le sole commissioni di gara nel sottosoglia per cui è legittima la presidenza assegnata ad un Rup non dirigente), precisamente con il comma 3, lett. a), nel premettere che «Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente», puntualizza – nella lettera a) – che «la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento».
La previsione, quindi – per gli enti locali – introduce una importante deroga rispetto alle competenze, tradizionalmente, dirigenziali, prevedendo, esclusivamente per il sottosoglia, che un responsabile unico del progetto pur non dirigente possa presiedere la commissione giudicatrice.
Ciò sta a significare, evidentemente, che negli altri casi (come nel caso specificatamente trattato nell’ordinanza di appalto sopra la soglia comunitaria e quindi dell’articolo 93 del codice) la presidenza è limitata al solo caso in cui il Rup sia un dirigente (come nel caso trattato).
Per gli enti locali, ovviamente, in caso di appalto soprasoglia da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, se il Rup è dirigente può anche presiedere la commissione, nel caso in cui non sia tale (ma solo un funzionario), potrà solamente farne parte.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
