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Rup, pochi vincoli nella nomina per le amministrazioni

Un parere Anac fa da bussola nella scelta di Responsabili di progetto e di fase

 

Con il recente parere n. 57/2024, l’Anac risponde ad una richiesta di chiarimenti in tema di nomina del Rup e dei responsabili di fase e, in particolare se esistano o meno preclusioni all’adozione «di atti amministrativi generali di organizzazione interna volti all’individuazione delle figure (…), in capo a funzionari o dirigenti tecnici piuttosto che amministrativi».

Ulteriore aspetto su cui si chiede un chiarimento e se, nella nomina/individuazione delle figure predette sia o meno necessario – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità richiesti dal codice -, il collegamento con «specifiche tipologie di professionalità»

Il riscontro
L’Anac in premessa richiama l’impianto normativo in materia sottolineando che con il codice si assiste aduna riconfigurazione giuridica del Rup in termini non più di responsabile di procedimento (ai sensi della legge 241/90) ma piuttosto in senso di responsabile unico del progetto/della realizzazione dell’intervento. In questo modo, evidentemente, si legittimano/fondano anche gli attuali poteri decisori del Rup – si pensi alla prerogativa sull’esclusione dalla procedura -, come figura, pertanto, che si colloca in posizione intermedia tra il dirigente/responsabile del servizio e il «tradizionale» responsabile del procedimento (che dispone di soli poteri istruttori salvo che coincida con il responsabile del servizio).

Nella sintesi si evidenzia che i «vincoli» all’azione amministrativa di eventuale organizzazione delle modalità di nomina/individuazione del Rup si rivengono quindi nell’art. 15 il cui secondo comma prevede che il responsabile unico debba essere «preferibilmente» scelto da i dipendenti – anche a tempo determinato (come previsto nell’all. I.2 -, «in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni».

Lo stesso allegato I.2 – artt. 4 e 5 -, quindi definisce i requisiti, privilegiando il dato esperienziale e pretendendo un «tecnico» (per gli appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) «abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche».

A ciò si aggiunge l’inedita (per il codice) norma di chiusura per cui se il Rup non viene nominato, le funzioni/obblighi sono assunte dal dirigente/responsabile del servizio. Non è irrilevante evidenziare che gli estensori hanno preferito non effettuare un mero rinvio alla legge 241/90, art. 5 co. 2 – che contiene la stessa previsione ma con riferimento al responsabile del procedimento -, proprio per evitare l’equivoco che ha condizionato la configurazione giuridica del Rup in termini di mero responsabile del procedimento piuttosto che di progetto/intervento.

Il Rup ed il principio di risultato
Una annotazione, non irrilevante, riguarda il collegamento tra il Rup ed il principio del risultato per cui il responsabile unico deve assicurare «il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi».

Si chiarisce, pertanto, come il Rup sia «debitore» di una obbligazione di risultato (e non di «soli» mezzi). Nell’ambito di questo quadro generale, oltre ad aver previsto che il Rup, evidentemente, può avvalersi della collaborazione dei dipendenti della stazione appaltante (all. I.2), gli estensori hanno previsto la possibilità di individuare specifici collaboratori nei responsabili di fase (per l’affidamento o per la fase della programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto).

Alla luce di quanto, quindi, il codice si rimette alla discrezionalità delle amministrazioni per l’individuazione del modello organizzativo «ritenuto più idoneo ai fini dell’individuazione del Rup ed eventualmente dei Responsabili di fase, sulla base dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalle norme stesse (parere Funz Cons 33/2024)».

Gli unici passaggi che necessitano ossequio, conclude l’Anac, è che occorrerebbe:

a) tenere conto della preferenza riconosciuta dalla norma (art. 15, comma 4) per l’individuazione di tale figura nell’ambito dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa, cui si dovrebbe prioritariamente attingere per la nomina del responsabile unico del progetto. A margine, non è irrilevante annotare che l’indicazione appare realmente opportuna stante la necessità che il Rup segua anche gli aspetti/adempimenti contabili dell’intervento;

b) garantire, altresì, l’individuazione di un Rup in possesso di adeguati requisiti e competenze professionali (come indicato nell’art. 15 e negli articoli 4 e 5 dell’allegato I.2) , «nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni».

Questo inciso, si rimarca nel parere, «sembra richiamare l’attenzione dell’Amministrazione, ad una attenta attribuzione del ruolo di Rup, che tenga conto (tra l’altro) delle mansioni svolte dal personale interessato».

 

 

 

FONTI      Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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