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Servizi legali, la bussola dell’Anac su incarichi e appalti

 

Nella risposta a una Faq la guida per responsabili di procedimento e Rup su obblighi di pubblicazione e trasparenza

 

Con la Faq n. 15 espressa sul tema degli «Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art 37, d.lgs. 33/2013)», l’Anac fornisce importanti precisazioni sui corretti adempimenti a cui sono tenuti i Rup ed i responsabili di procedimento interessati.

La distinzione tra incarico e appalto di servizi
L’autorità, nelle premesse fornisce il chiaro distinguo tra l’incarico «specifico» e quindi nel caso di contratti esclusi (ex art. 56 comma 1, lett. h) del codice dei contratti) per la «la rappresentanza legale di un ente in un arbitrato o in una conciliazione, oppure in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali», nel caso di incarichi di «consulenza legale in preparazione» ai procedimenti predetti oppure nel caso in cui «vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei» procedimenti citati (e sempre che la consulenza, evidentemente sia stata richiesta ad un avvocato) e il caso diverso dell’ affidamento di un autentico appalti di servizi (come nel caso di affidamento della «complessiva gestione dei servizi legali di cui all’Allegato XIV della direttiva 2014/24/Ue, ivi inclusa la difesa giudiziale»).

Nel primo caso, il Rup deve comunque acquisire il Cig (e da ciò deriva l’inserimento dei dati/informazioni essenziali nella banca dati dei contratti dell’Anac), la trasparenza deve essere assicurata «mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di gara e contratti» dell’amministrazione/ente del link che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto» (in questo senso la stessa nelle Delibere nn. 261 e 264 del 2023 e nel Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024).

Nel secondo caso, invece, si è in presenza di un classico appalto di servizi «rientrante nei settori ordinari» e, per i quali vigono le normali regole in tema di appalti (la disposizione di riferimento è prevista nell’articolo 127 del codice).

Gli affidamenti «residuali»
Per quanto concerne, invece, gli affidamenti residuali che non trovano compiuta disciplina nell’articolo 127 del codice e neppure nell’articolo 56 (e quindi non si è in presenza neppure di contratti esclusi), come nel caso di «incarichi di consulenza legale attribuiti ad esperti di comprovata esperienza (ad es. i pareri «pro veritate») ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001» assegnati «mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio», gli adempimenti della trasparenza vengono disciplinati dall’articolo 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo 33/2013.

Nel caso di specie, il responsabile del procedimento (non trattandosi tecnicamente di appalti e quindi non è presente un autentico Rup), assolve agli oneri di trasparenza «con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Consulenti e collaboratori» dei dati previsti» dall’articolo citato.

Più nel dettaglio, l’obbligo di trasparenza riguarda la necessità di pubblicare «a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato».

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 15 predetto è necessario procedere alla correlata comunicazione «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (si tratta di condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi).

Il responsabile del procedimento (e nei primi casi il Rup) devono assicurare un costante aggiornamento delle informazioni in parola. L’Anac ricorda che in alternativa alla modalità appena sintetizzata, la trasparenza può essere assicurata «ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al Dipartimento Funzione Pubblica (Dfp), titolare della Banca Dati PerlaPa». In questo caso è sufficiente/necessario «l’inserimento del collegamento ipertestuale alla banca dati nella predetta sottosezione «Consulenti e collaboratori».

 

 

 

FONTI        Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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