La qualificazione delle Pa viene allargata anche alla gestione dei contratti
Il decreto correttivo, stando al testo entrato in Cdm, integra la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti estendendola, dalle fasi di progettazione ed affidamento della gara, anche alla fase dell’esecuzione (quella, cioè, che riguarda la gestione dei contratti). Si tratta di un’autentica novità nel sistema dei contratti pubblici, perché gli enti che non riusciranno a qualificarsi dovranno chiedere ai soggetti qualificati di gestire una fase che si svolge tipicamente sul proprio territorio. Le stazioni appaltanti non qualificate potranno continuare a gestire la fase di esecuzione per gli appalti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie europee (221mila euro per le amministrazioni non centrali) e per gli appalti di lavori di importo inferiore a 500mila euro.
La qualificazione delle stazioni appaltanti è stata disciplinata in maniera organica dal Codice dei contratti pubblici del 2023, che ha istituito presso l’Anac un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, compresi i soggetti aggregatori (Consip, centrali di committenza regionali e alcune Città metropolitane). Sono attualmente previsti tre livelli di qualificazione per progettazione e affidamento e la possibilità che la qualificazione sia conseguita anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture.
Nel testo approvato ieri sono stati introdotti una serie di incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito la qualificazione e sono stati introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, per conciliare da un lato l’esigenza di garantire al personale impiegato nei contratti pubblici un’adeguata formazione, comprensiva dell’utilizzo di metodi e sistemi di gestione digitale delle costruzioni, e, dall’altro lato, l’interesse a prevenire un blocco nel sistema di esecuzione.
A queste problematiche si aggiungono quelle relative all’entrata in vigore, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle nuove regole sull’obbligatorietà del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (il Bim) per tutti i lavori il cui costo presunto è di importo superiore a 2 milioni di euro, fatti salvi quelli per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali.
In particolare, le modifiche introdotte prevedono che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza già qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica; possono, poi, eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica subordinatamente al soddisfacimento di specifici requisiti che riguardano la puntualità dei pagamenti, l’assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Banca dati di Anac, la partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento. È stato inoltre istituito presso l’Anac un tavolo di coordinamento delle centrali di committenza qualificate per monitorare l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti pubbliche.
FONTI Pierdanilo Melandro “Enti Locali & Edilizia”
