L’utilizzo di professionalità esterne è addirittura consigliabile quando l’istruttoria richiede competenze che esulano da quelle del Rup
Il Rup può gestire il sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia dell’offerta in modo autonomo, o qualora lo ritenesse avvalendosi di professionalità esterne alla stazione appaltante comunque sempre mantenendo la responsabilità della decisione finale.
È questa in sintesi l’importante approdo a cui è giunto il Tar Puglia con la sentenza n. 1603/2020.
La sentenza del Tar Puglia n. 1603/2020
La vicenda
Il ricorrente ha dedotto la violazione «del regolare funzionamento del sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta e l’errata applicazione delle linee guida Anac n. 3/2016 e la conseguente illegittimità della procedura di verifica dell’anomalia» in relazione a una procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di vigilanza armata.
Secondo il dogliante il Rup, nel sub-procedimento di verifica, in base alle indicazioni contenute nelle linee guida Anac n. 3/2016 (dedicate ai compiti e funzioni del Rup), il responsabile del procedimento avrebbe solamente la «possibilità di avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Quindi si desume che l’incarico dato dal Rup a un consulente esterno, circa la valutazione dell’anomalia, contrasterebbe con le previsioni del bando».
La decisione
Il ragionamento del ricorrente, secondo il giudice, non ha pregio considerato che la circostanza di essersi avvalso «di un consulente, professionista esterno, esperto nella materia, rientra nelle prerogative dello stesso e non implica alcuna illegittimità» (Consiglio di stato, 3602/2020).
Il comportamento del Rup, che «con scrupolo» ha deciso di approfondire l’istruttoria interna «avvalendosi del consulente aziendale, messo a disposizione dall’amministrazione (…) proprio con il compito di esaminare l’offerta economica e le giustificazioni prodotte dalla ricorrente, con particolare riguardo alla determinazione del costo orario del personale», è corretto. In quanto finalizzato a giungere a una valutazione globale di «congruità», del costo orario offerto e della sostenibilità dell’offerta.
Detto modo di procedere è addirittura consigliabile, ha sottolineato il giudice, in tutte quelle circostanze in cui si renda necessario approfondire, a tutela delle ragioni della stazione appaltante, specifici «profili tecnici» che non rientrano nelle «conoscenze del Rup, fermo restando che la decisione finale compete alla ponderazione finale che detta figura giuridica è chiamata a operare per legge nella propria responsabilità decisionale».
Pertanto, il Rup può coordinare il compimento di specifiche attività fermo restando che si deve assumere (deve far proprie) le risultanze finali dei vari sub-procedimenti.
A nulla rileva, infine in relazione a un’altra censura, la circostanza che il consulente esterno non abbia dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, di cui all’articolo 7 del Dpr 62/2013 e all’articolo 97 della Costituzione. Dette norme, ha rammentato il Tar, si applicano ai dipendenti comunali e il consulente esterno non era tale. In realtà, l’obbligo si esplicita in una eventuale segnalazione, da parte di chi ritiene di trovarsi nelle situazioni indicate dalla norma, al dirigente/responsabile del servizio «affinché possa esserne soppesata l’effettiva esistenza nella concreta fattispecie». Non essendo stata rilevata una situazione d’incompatibilità il consulente non aveva l’obbligo di effettuare una segnalazione preventiva.
FONTI: Stefano Usai Edilizia e Territorio
