Le aziende inadempienti rischiano di perdere le agevolazioni
L’obbligo di copertura assicurativa per eventi catastrofali naturali sugli immobili delle imprese non prevede sanzioni solo per queste ultime, se non si assicurano. Infatti, in parallelo, le compagnie hanno (sia pure a certe condizioni) l’obbligo di assicurare le imprese che lo chiedano. Ecco il quadro delle sanzioni.
Le sanzioni per le imprese
Se non si conformano agli obblighi entro il 31 marzo, le imprese saranno soggette alle conseguenze indirettamente sanzionatorie previste dell’articolo 1, comma 102 della legge 213/2023. Esso prevede che dell’inadempimento dell’obbligo dovrà tenersi conto nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Cosa significhi «tener conto» non è chiaro: la sanzione potrebbe andare dalla perdita integrale del contributo o dell’agevolazione a un suo riconoscimento soltanto parziale. È comunque certo che si tratta di conseguenze che appaiono, pur nella loro vaghezza, potenzialmente non trascurabili.
Le sanzioni per le compagnie
Le compagnie, abilitate ad operare nel ramo 8 danni, che abbiano in corso un’attività sottoscrittiva per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno, per i prodotti di nuova emissione, 30 giorni dalla data di pubblicazione del Dm attuativo (27 febbraio) per adeguarsi alle previsioni di legge. Per i prodotti in corso di operatività, invece, l’adeguamento è previsto al rinnovo o alla primo quietanzamento utile (sul punto si rimanda all’articolo Nuove polizze da adeguare entro il 31 marzo agli obblighi di legge. Quanto al rischio da assumere, l’articolo 5 del Dm lo delimita alla capacità assuntiva di ciascuna compagnia. Un ruolo importante dovrebbe essere quello di Sace Spa, che funge da riassicuratore con il limite del 50% degli indennizzi. La convenzione di riassicurazione si trova nell’allegato A del Dm pubblicato il 27 febbraio ed è consultabile sul sito web Sace. Per la tariffa e del premio, l’articolo 4 del Dm declina una serie di parametri, in modo similare anche se non egualmente analitico rispetto a quanto previsto dall’articolo 35 del Codice delle assicurazioni (Cap) in tema di Rc auto. Viene confermata l’importanza del comportamento proattivo dell’assicurato per ridurre il rischio da coprire. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro.
FONTI Francesca Colombo e Maurizio Hazan “Enti Locali & Edilizia”
