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Linee guida Anac non più vincolanti dopo il nuovo codice

 

Dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 36/2023 le linee guida Anac non sono più vincolanti e la stazione appaltante ha un’ampia discrezionalità non solo nella formulazione dei criteri di calcolo del punteggio di gara, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.

Questo è quanto disposto con sentenza del Tar della Campania, Salerno, sez. II, n. 529/2025. In particolare, è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento di lavori da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa all’esito della quale la terza in graduatoria presenta ricorso al Tar eccependo, tra l’altro, che la stazione appaltante avrebbe utilizzato un metodo di attribuzione del punteggio illegittimo perché in contrasto con quanto previsto dalle Linee guida Anac n. 2.

Il Collegio non condivide la tesi della ricorrente poiché il Dlgs. n. 36/2023 ha rielaborato l’ambito dei poteri regolatori dell’Anac eliminando la possibilità di emanare linee guida attuative del Codice e altri strumenti di regolazione «flessibile». A tal proposito, la relazione al codice afferma «non è più previsto il potere dell’Anac di adottare le linee guida, essendo tale potere assorbito dall’adozione della disciplina regolamentare di attuazione del nuovo codice (nel quale sono destinate a confluire le linee guida già emesse, quanto alla disciplina di dettaglio in esse contenuta). Viene poi eliminato il riferimento agli “altri strumenti di regolazione flessibile”, sostituiti dalla categoria degli atti amministrativi generali, di più sicuri inquadramento dogmatico e disciplina».

Pertanto, anche in vigenza delle Linee guida Anac n. 2, la giurisprudenza non solo ha ritenuto le stesse “non vincolanti” ma ha costantemente valorizzato l’”ampia discrezionalità” della stazione appaltante nella formulazione dei criteri di calcolo. A tal fine, è stato affermato che «la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità».

Nel caso di cui trattasi, l’Amministrazione si è mossa nell’ambito di un criterio di calcolo e di valutazione diffusamente utilizzato perché introdotto dalla stessa Autorità di regolazione, privo come tale di elementi di irragionevolezza o illogicità. Inoltre, la ricorrente non ha lamentato specifici profili di errore o comunque di illegittimità rispetto alle operazioni che hanno condotto alla determinazione del punteggio. Il motivo viene pertanto ritenuto infondato.

 

 

FONTI    Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

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