Rimane anche la disciplina transitoria, in particolare per la complessa gestione delle assicurazioni in corso e dei loro rinnovi
La proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di polizze sulle catastrofi naturali per gli immobili utilizzati dalle imprese, appena introdotta dal Dl 39/2025, non è generale. Non solo perché il differimento non tocca le grandi imprese, ma anche perché non riguarda l’obbligo a contrarre delle compagnie, che sono tenute già da ora a stipulare polizze conformi (alla legge 213/2023, e al Dm attuativo 18/2025, su cui proprio ieri il Mimit ha pubblicato le prime Faq). E restano valide le polizze conformi eventualmente stipulate prima del Dl. Per quanto si limiti a differire i termini per mettersi in regola, il Dl potrà impattare su mutualità e regime transitorio di adeguamento delle polizze in essere, se non conformi.
Si è dato tempo alle imprese (soprattutto minori) per affrontare i nuovi obblighi, valutando contratti che solo di recente – data anche la lunga gestazione del Dm – hanno potuto adeguarsi alla legge. Ma anche per dar modo al mercato di capire come risolvere complessità che le imprese hanno evidenziato (come la copertura dei beni in locazione e di terzi) e sempreché il rinvio non serva, come da più parti si invoca, pure per rimettere mano alle norme, sistemandone alcune opacità. Ma il resto della legge è pienamente operativo.
Così il Dl non impedisce di assicurarsi sin da oggi con una polizza conforme a legge. Anzi in qualche modo richiede che le imprese sfruttino il rinvio per coprirsi senza arrivare in ritardo alle prossime scadenze (1° ottobre per quelle di medie dimensioni e 1° gennaio 2026 per le piccole e micro realtà). Perciò resta operante l’obbligo a contrarre – pur più flessibile rispetto alla Rc auto – imposto dalla legge alle compagnie attive nel settore, che dovranno accogliere le richieste di copertura con polizze conformi alla legge e al Dm.
Rimane anche la disciplina transitoria, in particolare per la complessa gestione delle polizze in corso e dei loro rinnovi. Se non conformi a legge e Dm sarà necessario adeguarle «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse» (l’articolo 11 del Dm). Se però il primo quietanzamento cadesse prima della scadenza della proroga, non crediamo che una polizza acquistata prima vada necessariamente adeguata: l’impresa può rimandare, nel rispetto del termine di proroga, la definitiva scelta della soluzione di legge a lei più confacente (presso la stessa o diversa compagnia). Il “primo” quietanzamento “utile” dovrebbe perciò essere l’ultimo prima della scadenza della proroga cui l’impresa ha diritto (ad esempio, una polizza non a norma con quattro scadenze trimestrali stipulata da una media impresa il 1° gennaio 2025 andrebbe adeguata non alla scadenza del 1° aprile né a quella di luglio, ma a quella di ottobre).Vari dubbi sembrano porsi sui rinnovi.
Alla prima scadenza annuale il cliente (si pensi a una media impresa con polizza stipulata il 1° giugno 2024) potrebbe non volere ancora un prodotto conforme a legge, ma una richiesta di rinnovare il contratto precedente (e non adeguato) potrebbe non essere accolta dalla compagnia: sarebbe una polizza non idonea che scavallerebbe il termine ultimo per mettersi in regola. E il quadro si complicherebbe se legge e Dm fossero nel frattempo modificati: occorrerebbe adeguare anche polizze ora conformi.
Il Dl fissa termini diversi secondo le dimensioni delle imprese, distinguendo tra piccole e microimprese e medie imprese, rinviando a una disciplina Ue che le classifica in base a totale dello stato patrimoniale, ricavi netti di vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti.
Per le grandi imprese, invece, resta il termine del 1° aprile 2025, ma con una tolleranza di 90 giorni (sino al 1° luglio) senza sanzioni. Qui il concetto di grande impresa non coincide con quello dell’articolo 1, lettera o) del Dm 18/2025, che le definisce come le imprese che alla chiusura bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500.Così, quando sono grandi imprese ai sensi del Dm, le imprese sono tali anche a sensi del Dl, ma non necessariamente viceversa.
In ogni caso, le più grandi realtà che dovranno assicurarsi subito sono in buona parte quelle cui il Dm (articoli 6 e 7) dà ampi spazi di negoziazione e autoritenzione rischio. E sono numericamente insignificanti rispetto alle più piccole, che hanno la proroga. Ciò all’inizio può impattare sulla consistenza della platea assicurata e base mutualistica indispensabile a sostenere tecnicamente i rischi catastrofali.
FONTI Maurizio Hazan “Enti Locali & Edilizia”
