In vigore le nuove linee guida che armonizzano la normativa nazionale con quella della UE e garantiscono standard di sicurezza uniformi per le gallerie ferroviarie e i veicoli che vi transitano
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, n. 75, il Decreto del MIT del 4 marzo 2025, contenente le nuove linee guida sulla sicurezza ferroviaria. Il provvedimento ha lo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella dell’Unione Europea e di garantire standard di sicurezza uniformi per le gallerie ferroviarie e i veicoli che vi transitano.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, viene abrogato il DM 28 ottobre 2005, che disciplinava in precedenza la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
Sicurezza ferroviaria: in Gazzetta Ufficiale le linee guida del MIT
Il cuore del decreto è rappresentato dall’Allegato A, che fornisce dettagliate indicazioni tecniche per la prevenzione e protezione dai rischi e stabilisce le tempistiche per l’adeguamento alle nuove prescrizioni.
1. Principi generali
2. Gestore dell’infrastruttura
3. Referente della manutenzione
4. Referente delle emergenze
5. Imprese ferroviarie
6. Veicoli
7. Gallerie di nuova realizzazione
8. Gallerie in esercizio
9. Disposizioni particolari per le reti ferroviarie isolate
10. Disposizioni particolari per le ferrovie turistiche
11. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni
12. Determinazione e valutazione dei rischi
12.1 Metodologia per la stima e valutazione dei rischi
12.2 Scenari di rischio
12.3 Individuazione degli eventi pericolosi
12.4 Stima delle frequenze di accadimento
12.5 Stima delle conseguenze
12.6 Limiti di accettabilità e di attenzione per la stima quantitativa accurata dei rischi
12.7 Accettabilità dei rischi
13. Requisiti per l’adeguamento delle gallerie in esercizio
13.1 Requisiti di base
13.2 Misure aggiuntive
14. Requisiti per i quali è necessario attivare le procedure di cui all’art. 5 comma 2 del decreto di approvazione delle linee guida
Le infrastrutture interessate e le esclusioni
Le nuove disposizioni si applicano a diverse tipologie di infrastrutture ferroviarie:
- reti ferroviarie interoperabili europee situate in Italia;
- reti ferroviarie isolate funzionalmente dal resto del sistema ferroviario;
- ferrovie turistiche;
- veicoli ferroviari circolanti su queste reti.
Restano invece escluse:
- metropolitane, tram e sistemi di trasporto leggero su rotaia;
- reti ferroviarie senza gallerie, in conformità con la STI SRT vigente;
- stazioni e fermate sotterranee, per le quali restano valide le norme nazionali antincendio;
- binari privati e raccordi industriali, nonché i veicoli destinati esclusivamente a tali infrastrutture;
- veicoli storici e turistici esistenti, che godono di alcune esenzioni limitate al paragrafo 6 delle linee guida.
Rapporto con il Codice di Prevenzione Incendi
Per le gallerie ferroviarie esistenti che rientrano nell’Allegato 1 del d.P.R. n. 151/2011, ogni fase di adeguamento dovrà concludersi con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Nel caso di gallerie di nuova costruzione o soggette a rinnovo o ristrutturazione, sarà necessario attivare le procedure previste dall’art. 7 del Codice di Prevenzione Incendi. In questi casi, i Comitati tecnici regionali potranno avvalersi del supporto tecnico dell’ANSFISA per le valutazioni di sicurezza.
Piani di emergenza e soccorso
Secondo quanto previsto dal Decreto, il Piano di emergenza e soccorso (PES) sarà predisposto dal Prefetto territorialmente competente, in collaborazione con regioni, enti locali e servizi di soccorso.
Il gestore dell’infrastruttura dovrà fornire uno schema di riferimento per l’elaborazione del piano. Inoltre saranno previste esercitazioni periodiche, per testare l’efficacia delle misure di sicurezza e la prontezza dei soccorsi.
FONTI “LavoriPubblici.it”
