Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Gare, ok agli esperti in aiuto della commissione su temi complessi

 

Lo ricorda il Tar Piemonte che promuove l’operato della stazione appaltante

 

La sentenza del Tar Piemonte, Torino, sez. n. 537/2025 – nell’ambito di una complessa vicenda sulla valutazione delle offerte -, affronta almeno tre aspetti di indubbio interesse pratico. Una prima questione attiene alla possibilità (o meno) che la commissione di gara si avvalga di esperti ed in che termini questi debbano operare rispetto al compito del collegio; una seconda questione riguarda il caso frequente della competenza dei membri del collegio e dubbi di conflitto di interesse (in particolare per l’omessa produzione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità dei commissari).

Commissione di gara e apporto di esperti esterni
Con il ricorso viene contestato l’apporto esterno (alla commissione) di esperti stante anche il palesato dubbio che la valutazione delle offerte sia stata rimessa a questi ultimi.

Il giudice rileva come, ai «fini dell’attribuzione del punteggio tecnico la commissione giudicatrice» abbia «deciso di avvalersi di un supporto tecnico esterno; in specifico ciò è avvenuto per la valutazione di tre sub-criteri: A.1 (organizzazione del cantiere), B.1 (iniezioni per il consolidamento sponde ed impermeabilizzazione delle stesse) e B. 2 (sicurezza), di cui si è anche ritenuto di valutare le interferenze con il criterio F, relativo alla riduzione delle tempistiche». In sentenza si evidenzia che la possibilità che la commissione di gara acquisisca un supporto esterno, in realtà, risulta pacificamente ammesso in giurisprudenza.

In particolare, nel caso in cui siano realmente necessari alcuni approfondimenti tecnici relativi alle offerte. A tal proposito, si rammenta, il Consiglio di Stato, sez. V n. 10889/2023, ha spiegato che «in caso di offerte di particolare complessità (che sia complesso l’intervento ed innovative le soluzioni proposte lo sostiene la stessa ricorrente), l’ausilio dato da tecnici esperti» al collegio deputato all’aggiudicazione «non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maturato in materia circa l’ammissibilità del ricorso a consulenze esterne da parte della Commissione di gara (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112)».

Lo stesso disciplinare di gara, del resto, prevedeva questa possibilità ovvero di richiedere un supporto «nell’attività di verifica ed analisi della documentazione tecnica». In relazione al ruolo svolto dagli esperti si puntualizza come l’intervento esterno abbia riguardato specifici aspetti e non è stata oggetto di esternalizzazione la valutazione delle offerte. Più nel dettaglio, la sentenza puntualizza come non sia stata «in alcun modo demandata agli ausiliari l’attribuzione di punteggi» visto che «agli esperti sono stati formulati puntuali quesiti e le risposte contengono oggettive descrizioni di elementi tecnici e dei rispettivi «pro e contro», rimettendo ogni valutazione (sia in termini, ovviamente, di punteggio, che di complessiva valorizzazione) alla commissione». Dai verbali, infatti, sono risultati chiari gli approfondimenti tecnici richiesti in modo chirurgico agli esperti.

Competenza e conflitto di interessi
Non sono state ritenute persuasive neppure le doglianze circa l’asserita assenza di competenza nei commissari e la paventata situazione di conflitto di interessi. In relazione alla prima questione, il giudice ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma come la prova sulla competenza non si può fondare sulla considerazione capillare del singolo componente.

In realtà, «la competenza dei commissari va valutata in modo integrato (sia tra i vari componenti sia per il doppio aspetto del titolo di studio e dell’esperienza) e che non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione».

Sul conflitto di interessi, si spiega che l’articolo 16 del codice (disposizione appositamente deputata a chiarire questo aspetto) contiene un riferimento a «due elementi qualificanti del conflitto di interessi» ovvero «che il soggetto di cui si contesta l’imparzialità possa in qualche modo incidere su una decisione amministrativa e che detto soggetto abbia «direttamente o indirettamente» un interesse finanziario, economico o personale connessa alla medesima decisione».

Ciò premesso, conclude su questo aspetto il giudice, il comma 2 dell’art. 16 prevede altresì che la «percepita minaccia all’imparzialità» deve essere provata da chi invoca il conflitto circostanza non verificatasi nel caso di specie.

Da notare che con un ulteriore motivo, il ricorrente contesta anche il fatto che la gara sia stata gestita «tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale non certificata ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 36/2023». Dalla difesa della stazione appaltante, invece, che l’avvio della procedura è avvenuta in un periodo transitorio che «teneva in complessivo conto le tempistiche indispensabili per istituire un sistema di certificazione delle piattaforme digitali» (con obbligo di certificazione che decorreva da un momento successivo ovvero da 1/01/2024)

 

 

FONTI     Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News