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Polizze catastrofali, la proroga non porta l’annullamento delle assicurazioni già stipulate

 

Non è convincente sostenere che la firma è collegata alla mancata certezza del rinvio

 

La proroga dei termini di adempimento dell’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali, disposta dal Dl 39/2025, ha dato più agio alle imprese per conformarsi alla legge: le piccole imprese e le microimprese potranno farlo entro il 1° gennaio 2026 e quelle medie entro il 1° ottobre (mentre per le grandi imprese il termine del 1° aprile rimane fermo, sia pure con un periodo di tolleranza durante il quale non saranno applicabili conseguenze sanzionatorie).

 

L’annullamento
Tale proroga è parsa occasione per rinverdire il dibattito su molti dei problemi applicativi da tempo evidenziati, con l’auspicio che medio tempore alcuni nodi critici (tra cui le complessità correlate alla copertura di beni aziendali condotti in locazione) possano trovare, anche a seguito di nuove consultazioni con gli stakeholder, soluzioni operative e risposte ulteriori rispetto alle prime faq pubblicate dal Mimit. Senonché altre questioni sono emerse, proprio per effetto della proroga e con particolare riferimento alle polizze acquistate prima del Dl. Vi è chi infatti lamenta di esser stato indotto alla stipula nella convinzione – poi rivelatasi errata – di dover rispettare un termine (31 marzo) successivamente differito. Ebbene quelle polizze potrebbero essere “impugnate” dal contraente, chiedendone l’annullamento o la risoluzione (o magari una irrituale sospensione) sul presupposto che se avesse conosciuto il differimento dell’obbligo non si sarebbe determinato all’acquisto? Riteniamo di no. L’adeguamento alla normativa Cat-Nat ha rappresentato senz’altro un motivo, o talvolta «il» motivo, che ha portato alla stipula della polizza; ma il contratto si è validamente perfezionato, sulla base di un consenso che non poteva essere viziato all’epoca della stipula e in relazione a rischi che non sono venuti meno per effetto della proroga. Il differimento del termine, del resto, non ha fatto venir meno l’obbligo di legge, che è rimasto tale a prescindere del maggiore lasso di tempo concesso alle imprese per conformarvisi. Pur essendo vero che un’impresa che si è già assicurata ha avuto meno tempo per orientare la propria scelta d’acquisto, riteniamo difficile che possa qui invocarsi la pur suggestiva figura della presupposizione (o condizione implicita), dal momento che la polizza conserva intatta tutta la sua utilità individuale e, diremmo, sociale.

 

L’estensione della garanzia
Come già rilevato, del resto (si veda il Sole 24 Ore del 3 aprile), la proroga sposta i termini lasciando invariato il resto della disciplina, tra cui l’obbligo a contrarre in capo alle compagnie assicurative che devono soddisfare le richieste della clientela con prodotti aderenti allo schema contrattuale «di base» previsto dalla legge 213/2013 e più nel dettaglio dal regolamento attuativo (il Dm 18/2025). La declinazione oggettiva della copertura di legge sembra sempre obbligatoriamente prevedere la copertura simultanea di tre rischi diversi (frane, terremoti e alluvioni), nei limiti e con le esclusioni espressamente previsti dal Dm 18. Ciò induce a chiedersi se, da un lato, la compagnia possa in qualche modo deviare da quello schema e diversamente modulare la propria offerta in funzione delle particolari esigenze e richieste di copertura della clientela. E se, d’altra parte, l’impresa possa chiedere di limitare il perimetro di garanzia previsto dal Dm, senza perciò incorrere nel rischio di esser considerata inadempiente agli obblighi di legge. Il dubbio si pone anche leggendo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 105 bis, della legge 213/2023 che nell’estendere la piattaforma informativa gestita dall’Ivass per la comparazione dei contratti rc auto, anche al settore Cat-Nat sembra introdurre l’idea di un contratto modulabile, laddove dispone che le compagnie immettano sul portale il contratto «conforme alle prescrizioni di cui all’art. 101 a 107, indicando le condizioni generali, l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni». Quale dunque l’estensione delle coperture e quali le eventuali esclusioni e limitazioni se il contratto deve essere conforme alle prescrizioni, apparentemente rigide, del Dm 18? Il tema delle estensioni di garanzia, purché opzionali, non dà luogo a problemi: l’abbinamento facoltativo, ad esempio, alla copertura della perdita di produzione (business interruption a seguito dell’evento naturale) pare il più delle volte utile e commendevole, se coerente alle esigenze e richieste del cliente (ai sensi degli articoli 119 bis e 119 ter del Codice delle assicurazioni e all’articolo 58 del regolamento 40 Ivass). Così come l’allargamento dell’oggetto a eventi non contemplati dalla legge (si pensi alle grandinate).

 

La riduzione della garanzia
Ben diverso è il tema della riduzione dell’ambito di garanzia. Si pensi a un’impresa che opera in un territorio pianeggiante (rispetto al rischio frana) e in un’area semidesertica, per nulla esposta al rischio alluvionale: perché dovrebbe obbligatoriamente assicurarsi per quei due rischi, e non invece limitarsi a una garanzia circoscritta ai sismi? Il problema è delicato e riguarda la necessità di trovare un giusto equilibrio nel gioco di tensione che la nuova normativa pone (articolo 1, commi 104 e 105) tra principio di mutualità e principio di proporzionalità del premio rispetto al livello di rischio effettivo di cui l’impresa è portatrice. Il principio di mutualità tende a far partecipare all’obbligo una platea il più possibile ampia, che sia tenuta ad assicurarsi anche in relazione a rischi che in assenza di obbligo non vorrebbe coprire, non sentendone il bisogno. Ciò che si vuole evitare è la cosiddetta antiselezione del rischio, che portando ad assicurarsi soltanto chi percepisca di essere esposto a rischi effettivi, renderebbe l’operazione assicurativa nel suo complesso insostenibile per le compagnie. E perciò, normalmente, ciascuna impresa dovrà assicurarsi per tutti e tre i rischi, senza poterne schivare alcuno, a condizioni di prezzo comunque proporzionate alla loro consistenza. Ma pur sempre di rischi – apprezzabili dimensionalmente sotto il profilo assicurativo – dovrebbe trattarsi. Il che, nell’ipotesi sopra riportata pare davvero arduo da sostenere. Opinare diversamente finirebbe per trasformare lo strumento assicurativo in una specie di fondo di solidarietà, il che non pare coerente con il principio di proporzionalità del premio al rischio effettivo di cui l’impresa è portatrice. Temi complessi, dunque: il contratto base previsto dal Dm rimane ovviamente lo schema da seguire. In che termini la pratica negoziale potrà discostarsene sarà oggetto di approfondimento e verifica in concreto nella prossima operatività. Sempre che le regole del gioco non cambino.

 

 

 

FONTI    Maurizio Hazan e Rossella Portaro    “Enti Locali & Edilizia”

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