Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Gallerie ferroviarie, scattano le norme sulla sicurezza

In vigore dal 31 marzo i nuovi requisiti tecnici (con Dm Mit-Interni) sui tunnel della rete Ten-T, al posto del precedente decreto del 2005. Analisi del rischio entro un anno, piano interventi entro settembre 2026

 

Garantire il mantenimento e, dove necessario, migliorare le condizioni di sicurezza delle gallerie ferroviarie, in modo da adeguarsi ai requisiti tecnici più severi definiti dalla normativa dell’Ue. È questo l’obiettivo delle linee guida, emanate con decreto del ministero delle Infrastrutture e del Viminale (in vigore dal 31 marzo), che impongono ai gestori delle infrastrutture lavori di adeguamento per fasi se si varca la soglia di accettabilità del rischio. Con l’entrata in vigore è stato abrogato il decreto Mit sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie del 28 ottobre 2005. Il nuovo decreto con le sue linee guida si applica alle gallerie delle reti del sistema ferroviario interoperabile europeo, ossia la rete Ten-T (rete transeuropea dei trasporti) su cui si vuole garantire, a livello Ue, la circolazione ininterrotta, sicura e lo sviluppo dei sistemi di trasporto. Si applica anche alle cosiddette reti isolate dal punto di vista funzionale, ossia quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali le regioni hanno funzioni di programmazione e amministrazione, adibite al trasporto locale. Rientrano nel campo di applicazione anche le ferrovie turistiche, seppure con molti meno obblighi da rispettare.

 

Primo adempimento per le gallerie in esercizio: l’analisi dei rischi
Le linee guida rimandano al Regolamento Ue sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie (n.1303 del 2014), cui devono conformarsi le gallerie nelle fasi di progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione. Per le gallerie già in esercizio, entro il 31 marzo del prossimo anno i gestori delle infrastrutture sono tenuti a redigere un’analisi del rischio seguendo le indicazioni delle linee guida e utilizzando dati, valutazioni statistiche ed eventuali modelli di simulazione pertinenti, affidabili e aggiornati. La procedura deve basarsi su metodi probabilistici consolidati, utilizzando le tecniche di analisi delle cause e individuando i pericoli o gli eventi critici iniziatori, cui segue l’analisi degli eventi evolutivi e la valutazione delle conseguenze associate. Gli scenari da considerare sono almeno quelli del Regolamento 1303 del 2014, quelli “caldi”: incendio, esplosione, emissione di fumo o di gas tossici; e quelli “freddi”, come le collisioni e i deragliamenti, cui va aggiunta la sosta prolungata in galleria che può esporre le persone a fenomeni di panico.

 

Il programma degli interventi di adeguamento
Entro settembre 2026 (16 mesi dall’entrata in vigore delle linee guida), i gestori devono formulare un programma di interventi per migliorare la sicurezza delle gallerie in esercizio, anche da realizzare in fasi, andando a implementare almeno i requisiti base definiti dalle linee guida, resi più severi per le gallerie di lunghezza maggiore e per quelle lunghe più di un Km che attraversano i centri abitati. Ad esempio, per le gallerie tra mille e cinquemila metri i requisiti base comprendono: la realizzazione della segnaletica e dell’illuminazione di emergenza, della continuità radio per la comunicazione con le strutture di comando e di dispositivi di messa a terra ai punti di accesso alla galleria. Nelle gallerie in cui il livello di rischio calcolato è nella cosiddetta “zona di accettabilità e attenzione”, dunque un pochino oltre la soglia di accettabilità, i lavori necessari vanno completati entro otto anni. Per i restanti interventi il tempo a disposizione è di 15 anni. Le priorità di intervento si stabiliscono in base all’analisi dei rischi. Se il livello di rischio ricade nella zona definita dalle linee guida “inaccettabile”, allora finché non viene completato il piano di adeguamento, il gestore deve adottare misure gestionali, operative e tecniche che riportino il rischio entro la soglia di “accettabilità e attenzione”. Questa soglia deve comunque tenere in allerta i responsabili, in quanto fa scattare l’obbligo di monitorare la sicurezza della galleria annualmente e in occasione di modifiche tecniche o operative che possono avere effetti sulla sicurezza. Se dal monitoraggio dovesse emergere un incremento del rischio, allora vanno subito presi i provvedimenti tecnologici, gestionali e manutentivi necessari.

 

I referenti della manutenzione e delle emergenze
Rispetto al Dm 28 ottobre del 2005, le linee guida introducono due figure: il referente della manutenzione e il referente delle emergenze, che il gestore dell’infrastruttura deve nominare, insieme ad un loro sostituto, per ogni galleria di lunghezza maggiore di mille metri.

 

Il raccordo con la normativa antincendio
Per le gallerie ferroviarie lunghe più di 2 Km, i gestori, che a seguito della valutazione del rischio sono tenuti a implementare le misure di sicurezza seguendo un programma in più step, devono presentare una Scia antincendio al termine di ogni fase dei lavori. Inoltre, per le gallerie Ten-T di nuova costruzione o sottoposte a rinnovo o ristrutturazione che non riescono a soddisfare i requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità per la sicurezza antincendio delle gallerie ferroviarie (indicati nel Regolamento Ue 1303 del 2014 e nell’allegato alla decisione 2008/163/Ce, ripresi nelle linee guida), è necessario attivare l’istituto della deroga antincendio. In questo caso, i comitati tecnici regionali chiamati a esprimere i pareri sulle istanze di deroga possono avvalersi del supporto dell’Ansfisa.

 

Piani di emergenza e soccorso
Le linee guida assegnano anche precisi compiti ai prefetti, cui spetta la predisposizione del piano di emergenza e soccorso (Pes), sentiti le regioni, gli enti locali e i servizi di soccorso interessati, sulla base di uno schema di Pes messo a disposizione dal gestore dell’infrastruttura ed elaborato considerando i diversi scenari incidentali. Il prefetto in base alle ipotesi di incidente definisce i compiti e le responsabilità dei vari enti coinvolti nei soccorsi e coordina gli aggiornamenti al piano insieme alle esercitazioni su scala reale. I costi delle esercitazioni sono a carico del gestore.

 

 

 

FONTI         Mariagrazia Barletta      “Enti Locali & Edilizia”     

Categorized: News