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Affidamenti diretti tra timori dei Rup e il rischio di irrigidire le semplificazioni del codice

 

Si sta affermando la tendenza a «procedimentalizzare» anche le assegnazioni di piccolo importo

 

Nel recente intervento di Gianluca Rovelli in tema di affidamenti diretti e sul dibattito circa l’efficacia (o il pericolo) della semplificazione prevista nel nuovo codice si pone tra le altre la questione di una adeguata valutazione sui dati (ed i correlati pericoli) degli affidamenti «senza gara».

 

Affidamento diretto e procedimentalizzazione
Tra le varie considerazioni, pare utile, soffermarsi sul fatto che, secondo quanto rileva l’autore (consigliere di Stato) in realtà, tanti affidamenti diretti in realtà non sono tali (se non nel nome) «dato che le amministrazioni stanno procedimentalizzando tutto, anche oltre ogni ragionevolezza. Molti affidamenti diretti si risolvono in procedure completamente aperte al mercato (emblematico il caso deciso dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, 17 gennaio 2025, n. 366) con veri e propri criteri di aggiudicazione. Insomma, vengono chiamati affidamenti diretti ma sono gare».

Ed effettivamente, nel caso di specie trattato dalla quinta sezione, si è trattato di affidamento “procedimentalizzato” (con tanto di avviso a manifestare interesse) che pare essere una ipotesi assolutamente diversa dall’affidamento diretto come immaginato, si potrebbe dire, e consacrato nel codice dei contratti.

Probabilmente, nella pratica accanto alle fattispecie dell’affidamento diretto “puro” e dell’affidamento diretto con interpello sta emergendo una inedita “procedura” (procedimentalizzata) che si colloca in un ambito piuttosto lontano dall’affidamento diretto e contiguo alla procedura negoziata sottosoglia senza condividerne, però, i corretti passaggi e il micro rigore.

Si tratta di ipotesi (che la giurisprudenza ha definito anche come «piccola evidenza pubblica») in cui il Rup rinuncia alla propria discrezionalità tecnica – che costituisce essenza dell’affidamento diretto anche nel caso in cui si proceda con l’interpello – giungendo ad individuare l’affidatario (che ovviamente non può ritenersi “diretto”) attraverso un micro corredo di disposizioni che è classico della gara vera e propria.

A questo punto, la constatazione (d’obbligo) è che gli affidamenti diretti (duqneu gli appalti senza gara) in realtà non sono “troppi” proprio perché “mascherati” da autentiche procedure di gara.

Una delle questioni è cercare di comprendere se tale eccesso di procedimentalizzazione, da parte dei Rup, sia dovuto a una non chiarezza del codice o ad altri aspetti (ad esempio, l’esigenza di precostituire una adeguata motivazione, il tentativo di evitare l’applicazione della rotazione etc). O se insistano preoccupazioni del Rup piuttosto che altri obiettivi.

L’eccesso di procedimentalizzazione, forse, è dovuto alla, supposta pericolosità dell’affidamento diretto “puro” che non consentirebbe di rispondere a una domanda (che il codice non pone) sul perché venga scelto un dato operatore (piuttosto che uno diverso). Da qui la decisione, da parte del Rup, di optare per l’affidamento diretto con interpello ma con una configurazione che non appare appropriata perché del tutto simile ad una gara vera e propria.

Mentre, in realtà, nell’interpello gli inviti devono essere asimmetrici, con richiesta di “preventivi” confrontati – non tra di loro (come accade nella gara) – ma con le esigenze della stazione appaltante.

 

Il codice
Il codice, oggettivamente, al netto del fatto che l’attività contrattuale è sicuramente attività complessa, sull’affidamento diretto appare chiaro nel momento in cui precisa (nelle definizioni dell’allegato I.1) che non è una gara.

La decisione, inedita, di affrancare l’affidamento diretto dalla gara – è una fattispecie distinta, si veda in questo senso il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2776/2025 in cui si spiega che l’allegato I.1 prevede che i contratti possono essere affidati con la procedura ad evidenza pubblica o (ricorrendone le condizioni) con l’affidamento diretto – richiede una sorta, sia consentito, di passaggio culturale del Rup (rispetto alla pregressa “demonizzazione” dell’affidamento diretto alla sua “sdoganizzazione”).

Appare condivisibile, quindi, piuttosto che associare l’assegnazione diretta ad una considerazione solo negativa (o intenderlo solo in accezione negativa) chiedersi – come suggerisce l’autore dell’articolo – «se l’opportunità concessa dal Codice di snellire le procedure sia correttamente applicata dai Rup« non rischi di essere vanificata da questa massiccia tendenza a procedimentalizzare i procedimenti ( a porre in essere, in realtà, «procedure sovrabbondanti» che aggravano il procedimento, rispetto all’obiettivo da realizzare).

 

 

 

FONTI     Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News

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