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Importo di aggiudicazione frainteso dalla Pa? L’impresa deve impugnare o firmare il contratto

Tar Calabria: la mancata contestazione comporta il «consolidamento» dell’assegnazione e non ci si può più sottrarre alla stipula

 

La mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione comporta il «consolidamento» dell’assegnazione e il rifiuto dell’aggiudicatario alla stipula del contratto diventa ingiustificato. Questo è quanto enunciato con sentenza dal Tar per la Calabria, sez. I, n. 705/2025. La pronuncia chiarisce inoltre che la richiesta di risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, potrà essere richiesta solo in presenza, non solo della buona fede soggettiva, ma anche che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà, anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo, nonché la prova del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso tra il danno e il comportamento scorretto dell’amministrazione.

Tutto nasce all’interno di una gara per l’affidamento di lavori all’esito della quale, in seguito ad un contrasto insorto con la stazione appaltante in ordine all’esatto importo offerto e sulla base del quale era stata conseguita l’aggiudicazione, l’aggiudicatario presentava ricorso al Tar domandando l’accertamento del silenzio dell’amministrazione rispetto all’obbligo di concludere il contratto di appalto e il risarcimento del danno precontrattuale. La stazione appaltante aveva calcolato la percentuale di ribasso dell’offerente sull’importo a base di gara comprensivi della manodopera senza computare gli oneri soggetti al ribasso. L’aggiudicatario solo con la ricezione della bozza del contratto aveva preteso alla stazione appaltante di correggere l’importo e di procedere alla stipulazione del contratto alle migliori condizioni da esse ritenute corrette.

La stazione appaltante, richiamando la delibera Anac n. 428/2023 per il quale la percentuale la percentuale di ribasso indicata dal concorrente dev’essere applicata all’intero importo ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera «nonostante la formulazione letterale della prima parte dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso».

L’aggiudicatario non ha agito correttamente: risultando evidente che l’ente non avesse commesso un errore materiale ma volontariamente applicato il bando di gara e, a monte, l’art. 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023, come interpretato dall’ Anac, avrebbe dovuto impugnare l’aggiudicazione e non presentare l’azione avverso il silenzio. Non avendo impugnato il provvedimento di aggiudicazione si è rilevato il «consolidamento dell’aggiudicazione» e il rifiuto dell’aggiudicatario alla stipula del contratto è del tutto ingiustificato. Deve pertanto ritenersi infondata anche la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale dell’amministrazione resistente responsabile, a suo parere, dei principi di correttezza e di buona fede.

Rileva il Collegio che la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è riconosciuta in tutti i casi in cui essa, nelle trattative con i terzi «compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della buona fede e della correttezza» cui è tenuta nella fase di scelta del contraente e quindi anche «prima e a prescindere della conclusione della gara». Si tratta di una responsabilità «da comportamento» e non «da provvedimento» che muove dal presupposto che «grava anche sui soggetti pubblici l’obbligo sancito dall’art. 1337 c.c. di comportarsi, anche durante le trattative negoziali da costoro condotte nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, secondo buona fede e correttezza, omettendo di determinare, nella controparte privata, affidamenti ingiustificati ovvero di tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente ingenerati». Alla luce di questo il Tar ritiene che la domanda dell’impresa sia priva di fondamento in quanto l’Amministrazione non ha tenuto una condotta contrari ai doveri di correttezza e di buona fede, anzi è stata la ricorrente ad opporre un ingiustificato rifiuto alla stipulazione del contratto alle condizioni di cui alla determina di aggiudicazione non impugnata.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

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