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Soccorso istruttorio, no alle integrazioni infinite

L’aiuto alle imprese va correlato all’esigenza di concludere in fretta l’iter

 

Il principio della fiducia cui si ispira il nuovo Codice degli appalti (articolo 2 del Dlgs 36/2023) ha portata bidirezionale, ed è strettamente correlato a quello di autoresponsabilità e del risultato (articolo 1), che impone di giungere quanto prima alla conclusione del contratto nell’interesse della Pa.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza n. 2789/2025), dichiarando illegittima l’ennesima richiesta di chiarimenti relativi all’offerta tecnica, da parte della stazione appaltante nei confronti della concorrente vincitrice.

Nel caso concreto, la seconda in graduatoria aveva impugnato l’aggiudicazione del servizio di gestione dei nidi d’infanzia della regione Friuli-Venezia Giulia, asserendo la violazione della disciplina del soccorso istruttorio, da parte della Centrale appaltante, perché per ben tre volte aveva chiesto chiarimenti alla ditta vincitrice, in ordine ai requisiti del coordinatore pedagogico, elemento rientrante nell’offerta tecnica.

Il Tar Friuli-Venezia Giulia (n. 271/2024) lo aveva ritenuto legittimo, per non esservi limiti “quantitativi”, visto che che l’articolo 101 del nuovo Codice degli appalti stabilisce che «la stazione appaltate può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica».

Opinione non condivisa dal Consiglio di Stato a seguito dell’indagine ermeneutica dell’istituto del soccorso istruttorio alla luce dei principi di fiducia e risultato.

La sentenza, innanzitutto, ripercorre la ratio del soccorso istruttorio, individuandone tipologia e limiti. Il dovere (e non «facoltà» come afferma Consiglio di Stato, n. 3148/2020), per l’amministrazione appaltante, di «soccorrere» il privato, richiedendo integrazioni alla documentazione necessaria alla partecipazione alla gara (soccorso integrativo, comma 1 lett. a)), o di rimediare ad omissioni o inesattezze (soccorso sanante, comma 1 lett. b)), anche a iniziativa del concorrente (soccorso correttivo, comma 4, ipotesi nuova rispetto al codice precedente), trova la sua ratio nel favore della massima partecipazione alla gara da parte delle imprese, e nel principio antiformalistico e di collaborazione tra Pa e privati.

Ipotesi che, però, non si applicano al contenuto dell’offerta tecnica ed economica, che verrebbe ad essere modificata a danno degli altri concorrenti, con lesione della par condicio. Per essa, il soccorso istruttorio previsto è quello cosiddetto procedimentale (articolo 101, comma 3), volto unicamente a chiarire i contenuti dell’offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, con il divieto, però, di apportarvi qualunque modifica.

Ad esempio, è ammessa la rettifica di errori di scritturazione o di calcolo, senza però ricorrere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. Ma i chiarimenti che la stazione appaltante può chiedere non possano essere, comunque, reiterati, afferma il Consiglio di Stato.

E questo, non solo perché si verrebbe a violare il termine perentorio indicato dalla norma, che assegna un unico termine per la risposta ai chiarimenti, ma anche perché la normativa del soccorso istruttorio deve essere letta in correlazione non solo con il principio del risultato, ma anche con quello della fiducia, che è bidirezionale e che conduce alla valorizzazione del principio di autoresponsabilità degli operatori economici, che si devono fare carico di non tenere comportamenti dilatori con ritardo nella conclusione del contratto, recando così un danno all’efficienza della Pa.

 

 

 

FONTI     Paola Maria Zerman       “Enti Locali & Edilizia”

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