Un focus distribuito in tre articoli per approfondire compiti e prerogative dei nuovi Responsabili di progetto: le competenze negli acquisti aggregati e negli accordi tra stazione appaltanti
Terzo e ultimo articolo
L’articolo 9 dell’allegato I.2 (dedicato ai requisiti ed ai compiti del Rup elaborato sulle pregresse linee guida Anac n.3) adegua, semplificando, le disposizioni sul Rup rispetto ai vari modelli/tipologia di acquisizioni.
Segnatamente, come da rubrica, l’articolo disciplina il Rup «negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni».
A prescindere dai richiami citati, in realtà, l’articolo prevede quattro ipotesi distinte, nel dettaglio:
a) il Rup negli acquisti aggregati;
b) il Rup negli acquisti non aggregati;
c) il Rup negli acquisti centralizzati;
d) il Rup nel caso di accordo tra enti (ovvero in un caso diverso dalla delega per assenza di qualificazione)
Il Rup negli acquisti aggregati
La disposizione spiega che in caso di aggregazione di acquisti le stazioni appaltanti nominano uno specifico Rup per ogni acquisizione.
I commi dal 2 al 4 si occupano pertanto dei rapporti tra il Rup (della stazione appaltante che beneficia dell’appalto «aggregato») ed il proprio direttore dell’esecuzione (qualora dovesse essere nominato) precisando che il primo – nel suo generale compito di coordinamento del processo di acquisizione -, si occuperà necessariamente di:
a) programmazione dei fabbisogni;
b) progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
c) esecuzione contrattuale;
d) verifica della conformità delle prestazioni.
I requisiti (fissati nell’allegato I.2), secondo il comma 3 possono esser ricalibrati considerato che, nel caso di specie vengono a mancare le fasi dell’affidamento e della macro programmazione (l’aggregazione e coordinamento dei fabbisogni compresa la calendarizzazione delle gare).
Queste competenze riguardano il Rup del modulo aggregativo.
Il Rup negli acquisti non aggregati
Il comma 5 si occupa degli acquisti non aggregati che si possono verificare anche se la stazione appaltante, fa parte di unione di comuni, associazioni o consorzi.
L’acquisto non aggregato (e quindi specifico) evidentemente richiederà la nomina da parte della stazione appaltante interessata di un Rup ad hoc che, di regola, viene «designato come responsabile della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti».
Come già nelle linee guida Anac n.3, si tratta di indicazione che dovrebbe facilitare e responsabilizzare le procedure di acquisto soprattutto nel caso di carenza di organico (nel modulo associativo).
Il comma 3 – a cui il decreto correttivo ha aggiunto un periodo (con l’articolo 72) -, chiarisce che se l’acquisizione è gestita integralmente dal modulo associativo «il Rup e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».
Il Rup e gli acquisti centralizzati
Nel caso degli acquisti centralizzati, sarà la centrale di committenza a nominare il proprio Rup ed i compiti/funzioni – come spiega il comma 7 – «riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti».
Le stazioni appaltanti che aderiscono nomineranno, per le fasi di competenza, un proprio Rup.
La disposizione, a ben valutare, sembra sostanziare (e questo vale anche per le disposizioni contenute nei commi 2/4) il dettaglio di quanto prevede – in generale – il comma 9 dell’articolo 15 laddove si precisa che «Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un Rup per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente».
Il Rup nel caso di accordi da due o più stazioni appaltanti
Il comma 8, dell’art. 9 dell’allegato I.2 in commento ribadisce che in caso di accordo (ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90) tra due/o più stazioni appaltanti il Rup è unico e deve essere nominato «in capo alla stazione appaltante delegata» (che risulterà necessariamente qualificata). Per ogni ulteriore dettaglio la disposizione rinvia a quanto chiarisce il comma 14 dell’articolo 62.
Questo comma precisa, in primo luogo, che oggetto dell’accordo può essere anche una sola fase della procedura di acquisizione imponendo – evidentemente -, che almeno una delle stazioni appaltanti abbia la qualificazione per lo svolgimento delle fasi «in rapporto al valore del contratto».
Questa sottolineatura ha una rilevanza fondamentale visto che, l’appalto aggiudicato in questo modo, poi, pone il problema dell’esecuzione (e si tratta di gestire l’aspetto in parola, infatti, già in fase d’accordo pubblico e quindi preventivamente).
È bene rammentare, infatti, che il comma 13 dell’articolo 62, – non modificato dal correttivo -, puntualizza che le stazioni appaltanti che possono occuparsi di attività di committenza nominano un Rup, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale» (invece) «a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza».
Questione, quindi che pone il problema della «convivenza» di due Rup nella stessa procedura delegata (ammessa dal MIT con il parere 2752/2024 ma negata più volte dall’Anac).
In caso di attività contrattuale gestita con accordo – prosegue il comma 14 dell’articolo 62-, le stazioni appaltanti coinvolte sono responsabili in solido.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
