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Cronoprogramma lavori soggetto ad accesso civico senza bisogno di motivazione

Lo precisa il Tar Puglia bocciando il ricorso di un’impresa

 

Le informazioni relative alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici e, in particolare, i loro tempi di completamento e l’importo delle somme liquidate, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2023, formano oggetto di pubblicazione ex lege. Pertanto, in tal caso, l’istanza di accesso agli atti è ascrivibile alla disciplina dell’accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013, per il quale non è necessaria alcuna motivazione specifica.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar per la Puglia, Bari, sez. I, n. 649/2o24. Nel caso in esame, una società subappaltatrice, in seguito a degli inadempimenti nei suoi confronti da parte dell’aggiudicatario, presentava istanza di accesso agli atti inerenti al contratto di appalto tra questo e la stazione appaltante, la quale provvedeva al suo accoglimento. La parte controinteressata ricorreva dinnanzi al Tar contestando che la la stazione appaltante avrebbe omesso di valutare gli interessi del richiedente l’accesso e del controinteressato stesso e la richiesta di accesso sarebbe stata generica e con funzione esplorativa priva di «una legittimazione capace di azionare quell’interesse qualificato tutelato dall’ordinamento».

Il ricorso è stato bocciato. Il Collegio distingue la disciplina dell’accesso agli atti documentale da quella dell’accesso civico: la prima, contenuta nella legge n. 241/1990 richiede un’istanza «motivata» del richiedente che dev’essere portatore di un «interesse diretto, concreto ed attuale», mentre la seconda riportata nel Dlgs. n. 33/2013 non necessita di motivazione, né di allegazione di un interesse specifico in capo al richiedente, in quanto finalizzato al riconoscimento del principio di trasparenza amministrativa e a una forma di controllo diffuso sull’attività amministrativa.

Nel caso di specie, tra la ricorrente e l’istante vi era un contratto connesso all’esecuzione del contratto di appalto e, in ragione di ciò, si ritiene sussistente un interesse diretto concreto ed attuale a conseguire l’accesso relativo alla documentazione inerente al completamento degli interventi e allo stato dei pagamenti in favore dell’appaltatrice e ciò si presenta direttamente strumentale alle esigenze di difesa. Come correttamente affermato dall’Amministrazione resistente, inoltre, «ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2023, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici – ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 139 – e, in particolare, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate, formano oggetto di pubblicazione ex lege». Pertanto, l’istanza di accesso agli atti di cui trattasi rientra nell’ambito del Dlgs. n. 33/2013 e non è necessaria alcuna motivazione specifica. Il ricorrente, sia nell’opposizione procedimentale che negli atti di causa, anzichè allegare i propri interessi contrari all’accoglimento dell’accesso quali «volti a tutelare la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza e/o la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali» si limitava ad una censura incentrata sulla mera assenza dei presupposti di legge affinché potesse accogliersi un’istanza di accesso agli atti. Pertanto il Collegio rigetta il ricorso.

 

 

 

FONTI       Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News