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Incentivi 2%, primi chiarimenti dell’Anac sulle novità del Correttivo

Ma restano ancora aperte diverse questioni operative su sarebbe necessario intervenire

 

Con il comunicato del 7 maggio 2025, l’Anac fornisce indicazioni operative sulle novità introdotte con il correttivo (decreto legislativo 209/2025, in particolare con l’articolo 16) in tema di incentivi per funzioni tecniche. Il comunicato riepiloga le principali questioni (problematiche) di tipo pratico che, probabilmente, richiederebbero ulteriori interventi chiarificatori.

 

I punti salienti
Nel comunicato – oltre alla finalità dell’incentivazione in generale che è quella, «di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni» -, si ricorda della prerogativa innestata dagli estensori del codice al comma 2 (ultimo periodo) in cui si dispone che la stazione appaltante/ente condente possa «prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale».

Su questo aspetto, invero, non è stata ancora fornita alcuna indicazione operativa per comprendere in che modo si possano muovere le amministrazioni.

Questa modalità – inedita rispetto al pregresso codice -, potrebbe essere utile, ad esempio, per compensare gli incentivi in caso di concessione visto che questi non possono gravare sul concessionario e, probabilmente, potrebbe consentire agli enti di valorizzare (e veicolare in funzione degli incentivi) i canoni di concessione (e quindi le specifiche entrate).

 

Le attività incentivabili
Nel comunicato si rammenta la rilevanza dell’allegato I.10 che elenca, in modo tassativo, le sole attività che sono incentivabili.

Si tratta di attività (come riconosciuto in tempi recenti con la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Liguria, n. 56/2025) strettamente connesse con la realizzazione dell’intervento e che quindi si collocano all’interno del processo di realizzazione dell’intervento.

Proprio la delibera della Corte dei Conti citata si è espressa negativamente circa la possibilità di riconoscere – per le ragioni appena riportate -, l’incentivo per i compiti d’ufficio del servizio finanziario e del servizio del personale (ad esempio, in relazione ai calcoli relativi al fondo sviluppo risorse umane, alla fase di liquidazione degli incentivi e la gestione delle norme contabili, ad esempio sul fondo pluriennale vincolato). La sezione evidenzia come per le attività citata, collocandosi all’esterno del processo di realizzazione dell’intervento, e non trovando conferma nell’elenco tassativo dell’allegato I.10), non sia consentito accedere agli incentivi. In verità la gestione contabile/finanziaria (in particolare la gestione del fondo pluriennale vincolato) si colloca all’interno del processo di realizzazione dell’intervento e risulta connotato da delicate implicazioni/difficoltà (soprattutto per i lavori).

 

I destinatari dell’incentivo
Circa i beneficiari dell’incentivo, il comunicato rammenta la modifica apportata dal correttivo all’articolo 45 e quindi alla sostituzione del riferimento ai “dipendenti” con il riferimento al personale. Secondo il comunicato la modifica non produrrebbe alcun effetto pratico visto che gli incentivi – si legge nel documento -, non possono che essere riconosciuti al personale proprio della stazione appaltante. In realtà il senso della modifica sembra essere diverso considerata la possibilità, che si deve proprio al correttivo, di nominare come Rup anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Circostanza che, evidentemente, non può che portare a compensare il lavoro del Rup esterno attraverso l’incentivo.

Allo stesso modo, non si può tralasciare il fatto che in caso di richiesta di servizi di committenza, il personale della stazione appaltante/ente delegato beneficerà di un importo pari al 25% dell’incentivo previsto nel quadro economico (sempre che i risultati vengano raggiunti).

Di sicuro rilievo il fatto che, si rimarca nel comunicato, l’incentivo non potrà essere «riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto (…) di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo».

Quanto, si deve ritenere, vale anche nel caso in cui – nei comuni con meno di 5 mila abitanti -, il responsabile di servizio coincida con il Sindaco (o altro componente della giunta) e debba svolgere funzioni di Rup. Non potrà accedere al beneficio in argomento. Altra novità della norma è l’apertura circa il riconoscimento degli incentivi anche ai dirigenti (altra modifica voluta con il correttivo prima consentita solo per gli interventi del Pnrr). Di grande attualità, oggi, è proprio la questione della disciplina di questa prerogativa (sul tema, sul quotidiano del 13 maggio 2025 si veda l’articolo «Incentivi 2%, nel Dl Infrastrutture la modifica al Codice per i dirigenti»).

 

La ripartizione degli incentivi
Nella parte finale delle indicazioni si rammenta la necessità di disciplinare il riparto degli incentivi evidenziando che le stazioni appaltanti/enti concedenti non sono più tenute ad adottare il regolamento (e neppure a costituire il c.d. fondo incentivi). Sul tema della disciplina, è bene evidenziare che il riferimento al regolamento è stato espunto dal legislatore (e non dagli estensori) per introdurre un riferimento ad un «atto generale». Anche sul punto sarebbe bene chiarire come debba essere configurato quest’atto generale ed il perché possa risultare non configurabile in termini di regolamento.

L’atto generale, infatti, subisce gli stessi condizionamenti del regolamento visto che i criteri dovranno essere oggetto di analisi in delegazione trattante per poi essere approvati dall’organo esecutivo dell’ente (ad esempio la giunta). Salvo voler ipotizzare altre soluzioni destinate a restare sempre sub-iudice.

 

L’incentivo e il principio di risultato
L’aspetto finale trattato, poi, è probabilmente quello che richiederebbe realmente un maggior approfondimento. Si tratta dei rapporti tra incentivo e principio del risultato. Nel passo finale del comunicato si legge che «l’art. 1, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023 precisa, inoltre, che il principio del risultato costituisce criterio prioritario (tra l’altro) per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva». Se si ragiona, correttamente, in termini di risultato da raggiungere sembra evidente che la prassi di liquidare l’incentivo per step (per fasi raggiunte) non possa ritenersi corretta visto che, ad esempio per i lavori, il risultato si raggiunge con la consegna dell’opera fruibile.

Una liquidazione per step, effettivamente, è immaginabile solo in presenza di situazioni autonome e distinte. Si pensi a un servizio pluriennale che genera per ogni anno una situazione completamente distinta consentendo l’erogazione dell’incentivo pro quota.

 

 

 

FONTI    Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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