Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Gare, giusta l’esclusione delle offerte in «combine» con indizi plausibili

 

Le indicazioni del Tar per le stazioni appaltanti che sospettano la presenza di proposte provenienti da un «unico centro decisionale»

 

In presenza di un unico centro decisionale, la stazione appaltante prima di escludere un operatore economico, a tutela del principio di buon andamento e di tutela della concorrenza, deve:

1) disporre di «indicazioni sufficientemente plausibili» che attestino che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici per falsare la concorrenza;

2) valutare il «concreto» impatto delle offerte sulla procedura di gara. Tale valutazione presuppone un’attività istruttoria per la quale i relativi indizi devono essere vagliati in una visione «complessiva» per riscontrare in un approccio sintetico i requisiti di «gravità, precisione e concordanza» che siano idonei a legittimare la sanzione espulsiva.

Questo è quanto disposto dal Tar per la Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1068/2025, pronuncia che conferma quanto enunciato dalla sentenza del Tar per il Piemonte, sez. I, n. 435/2025, il cui articolo è stato pubblicato in questo giornale lo scorso febbraio. In particolare, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori all’esito della quale la stazione appaltante escludeva un operatore economico (ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023) in quanto riteneva sussistenti dei presupposti per integrare il rischio di collegamento sostanziale tra le offerte con una gara parallela, dove insieme alla Rti classificata, erano in graduatoria le imprese erano presenti ai primi due posti ma in posizione invertita. In ragione di ciò l’operatore escluso presenta ricorso al Tar.

Il Collegio boccia il ricorso. Secondo i giudici, nel caso in esame, la stazione appaltante ha agito correttamente, infatti, ha individuato i presupposti dell’unicità del centro decisionale evidenziando <<la circostanza che nella seconda gara sono risultati quali primi due classificati i medesimi operatori della Gara … benché in posizione invertita; il ribasso pressoché identico e/o simile offerto dai due operatori; i diversi ribassi percentuali offerti dalle altre concorrenti, la cui media risulta molto più bassa in entrambe le gare; la circostanza per cui il legale rappresentante del Consorzio abbia dichiarato quale unico familiare convivente una socia …; la circostanza che la società ricorrente facesse parte (alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte) delle consorziate del Consorzio stabile».

Il Collegio, quindi, ritiene che la stazione appaltante ha seguito un iter istruttorio rispettoso delle «garanzie procedimentali» che ha portato con un «ragionamento di carattere indiziario» immune da «errori di carattere logico o da travisamenti di circostanze di fatto» all’emersione di elementi di fatto obiettivi ed univoci <> (T.A.R. Liguria, Sez. I,, 15 aprile 2024, n. 271, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, 19 dicembre 2024, n. 10201).

 

 

 

FONTI    Silvana Siddi     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News