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Esecuzione, il Tar Lazio spiega quando è possibile scorrere la graduatoria di gara

L’articolo 124 del codice appalti prevede specifici casi in cui esiste un vincolo per il Rup sull’attivazione dello scorrimento

 

La recente sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter n. 7680/2025 – astraendo dal caso concretamente affrontato -, si sofferma sulla fattispecie, prevista nell’articolo 124 del codice, dello scorrimento della graduatoria di merito fornendo delle precise risposte ai Rup circa l’ambito applicativo. In sintesi, lo scorrimento della graduatoria si pone come attività vincolata nel caso in cui ricorrano i casi indicati nell’articolo 124 che, pertanto, si devono ritenere tassativi. Uno scostamento da questo vincolo, pertanto, si può ritenere ammesso solo nel caso in cui, previa attenta rivalutazione dell’interesse pubblico e con adeguata motivazione, la stazione appaltante decida di non proseguire con l’esecuzione della prestazione originariamente aggiudicata.

 

La sentenza
Come anticipato, nell’ambito di una vicenda maggiormente complessa, la ricorrente (originaria aggiudicataria a contratto risolto oggetto di censura) contesta la decisione della stazione appaltante (del Rup) di scorrere la graduatoria. La contestazione consente quindi al giudice di fornire una interpretazione della disposizione contenuta nell’articolo 124 del codice.

L’articolo citato non è perfettamente omologo della pregressa disciplina (contenuta nell’articolo 110) in particolare per la previsione che consente (secondo comma) di prevedere nella legge di gara che, in caso di scorrimento, «il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato» – e per un nuovo comma 3.

La ratio del nuovo inciso – che si aggiunge alla tradizionale previsione (primo comma) secondo cui «l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta» -, viene chiaramente spiegata dagli estensori.

In sede di commento, infatti, gli estensori spiegano che il testo precitato, tiene conto delle esigenze di «bilanciare le contrapposte esigenze della stazione appaltante, di contenere i costi dell’opera pubblica, ma anche di completarne la realizzazione (ovvero, per gli appalti di servizi e forniture di contenerne i costi, ma pervenire alla conclusione del servizio o della fornitura)». In questo senso si è innestata quindi la facoltà predetta.

Sempre gli estensori chiariscono che nel «caso in cui la stazione appaltante eserciti questa opzione, l’appaltatore inadempiente in caso di risoluzione sarà chiamato a rispondere automaticamente dei maggiori costi dell’appalto riaffidato a condizioni più onerose per la stazione appaltante rinegoziate con il subentrante, riconducibili agli oneri aggiuntivi considerati dal comma 6 dell’art. 122, senza che l’equità del corrispettivo sia presumibile per effetto dell’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica».

 

I casi in cui è consentito lo scorrimento
L’articolo 124 prevede quindi specifici casi in cui insiste un vincolo per il Rup circa l’attivazione dello scorrimento. Nel dettaglio, la previsione specifica che «in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile».

Secondo il giudice capitolino, al verificarsi delle condizioni predette, l’esercizio del potere del Rup (della stazione appaltante) che intenda «proseguire nel medesimo contratto» è del tutto vincolato. Al netto di quanto evidenziato, secondo la giurisprudenza, residua in capo alla stazione appaltante «la sola scelta discrezionale (e preventiva) di rivalutare le proprie esigenze e conseguentemente di modificare il precedente contratto, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute per il mutamento di situazioni di fatto, una volta che sia cessato il rapporto contrattuale instaurato a seguito della procedura concorsuale già conclusa) (Cons. St., sez. V, 3 agosto 2023, n. 7520)».

Pertanto, solo una motivata (adeguatamente) rivalutazione dell’interesse pubblico potrebbe portare a decisione diverse rispetto allo scorrimento della graduatoria pur in presenza delle fattispecie individuate dall’articolo 124. E in questo senso, il giudice conclude che «se invece, come nel caso di specie, la stazione appaltante opti per la prosecuzione del servizio, lo scorrimento integra l’unica via prescritta dal legislatore».

 

 

 

FONTI      Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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