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Bim sopra i 2 milioni, il Mit chiarisce quando scatta l’obbligo in base allo stato del progetto

Esonerati dalla progettazione digitale gli interventi con Docfap approvato prima del 31 dicembre 2024. L’obbligo scatta per la gara di lavori anche per i progetti validati prima dell’entrata in vigore del Correttivo

 

Niente Bim per i progetti tra 2 e 5 milioni con Documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato prima del 31 dicembre 2024 e per quelli inseriti in programmazione prima dell’entrata in vigore del Correttivo appalti (Dlgs 209/2024) per i quali non era però necessario redigere il Docfap. Arrivano dal ministero delle Infrastrutture chiarimenti fondamentali sull’applicazione dell’obbligo del Building information modeling negli appalti pubblici, dopo le novità introdotte dal Correttivo (soglia di applicazione fissata a 2 milioni dal 1° gennaio 2025). La risposta, emessa dal Servizio di supporto giuridico del Mit (n. 3480 del 3 giugno 2025), interpreta l’articolo 225-bis del Decreto legislativo 36/2023, come modificato dal Dlgs 209/2024, delineando quando la progettazione digitale è obbligatoria e quando invece è possibile farne a meno.

A rivolgersi al Mit è stata una stazione appaltante per chiarire se l’obbligo di Bim per gli appalti oltre due milioni si applichi anche alle procedure avviate prima del 1° gennaio 2025, ma i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente.

In particolare, il quesito verteva su tre aspetti:

1) se l’esonero dall’obbligo Bim valga per procedure bandite dopo il 1° gennaio 2025, ma con Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) approvato entro il 31 dicembre 2024;

2) se lo stesso esonero si applichi a progetti inseriti in programmazione prima del 31 dicembre 2024, ma per i quali non era obbligatorio redigere il Docfap (per importi inferiori alle soglie Ue);

3) se progetti già approvati e validati prima del 31 dicembre 2024, ma messi in gara dopo tale data, siano esentati dall’obbligo Bim.

 

La risposte del Mit su esenzioni e obblighi
Il Mit ha risposto in modo dettagliato, confermando che l’obbligo Bim non si applica ai procedimenti di programmazione avviati prima del 31 dicembre 2024 e per i quali è stato redatto il Docfap entro quella data. «L’obbligo di progettare in Bim non si applica se il Docfap è stato redatto entro la data di entrata in vigore del DlLgs 209/2024», si legge nel parere.

Inoltre, l’esonero vale anche per i progetti inseriti in programmazione entro il 31 dicembre 2024, di importo inferiore alle soglie Ue, per i quali non era obbligatorio redigere il Docfap. Sul punto il Mit spiega che «ai fini dell’esclusione, l’art. 225-bis fa riferimento all’avvio del procedimento di programmazione, mentre la redazione del Docfap è richiesta solo se prevista dall’Allegato I.7»..

Per i progetti già approvati e validati prima del 31 dicembre 2024, ma messi in gara dopo tale data, il Mit chiarisce che questi ultimi possono mantenersi fermi per quanto riguarda i contenuti e i livelli di progettazione. Tuttavia, per la gara di lavori, troverà applicazione la disciplina sopravvenuta, dunque il Bim obbligatorio oltre l’importo dei due milioni, inclusi eventuali aggiornamenti degli elaborati necessari per l’espletamento della gara.

 

 

 

FONTI      Mauro Salerno        “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News