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Patente a crediti nei lavori pubblici e nei cantieri edili: regole, requisiti, sanzioni

Guida completa alla nuova patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili: ambiti di applicazione, adempimenti, controlli e sanzioni

 

Come ormai noto, l’Istituto della patente a crediti è teso a qualificare le imprese ed i lavoratori autonomi, al fine di rendere più sicuro l’intero settore edile, focale settore trainante, partendo dall’uomo, dalla sua sicurezza e dignità, da perseguire sempre ed in ogni ambito lavorativo.

Nei fatti, la patente a crediti è un requisito formale abilitante anche al fine di monitorare la compliance aziendale, sull’organizzazione ed il controllo di gestione, con specifico riferimento al cantiere. Corre obbligo ricordare che «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41]» (art. 2087 c.c.).

L’articolo 2086, comma 2, del codice civile ribadisce quanto segue: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

 

L’ambito oggettivo di applicazione
La patente a crediti è obbligatoria nei cantieri temporanei o mobili, ossia ai sensi dell’articolo 89, comma 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008 “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ allegato X.” Inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, le disposizioni sulla patente a crediti potranno essere estese anche ad altri ambiti di attività, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’ambito soggettivo di applicazione
Dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, ed i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Le mere forniture
La Circolare n. 4 del Ministero del lavoro 28 febbraio 2007 inquadra le attività di «mera fornitura» come attività che “non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori”. Tra le altre, anche la Circolare n. 3328 del Ministero del lavoro 10 febbraio 2011 e la Nota INL n. 1753 dell’11 agosto 2020. Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti (FAQ INL 15 OTTOBRE 2024 N. 15). Al riguardo: «Dalla esclusione dell’attività di mera fornitura dovrebbe dedursi che, […] l’infortunio occorso in occasione di una mera fornitura non rileva ai fini dell’applicazione della decurtazione del punteggio anche laddove, in altro cantiere, la stessa impresa svolgesse attività soggetta alla patente a crediti. Come anche il fatto che la perdita del punteggio minimo non impedisca lo svolgimento di attività di mera fornitura.» (Documento di commento sulla nuova disciplina della patente a crediti. Confindustria e Ance, maggio 2024, in www.olympus.uniurb.it).

Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III
Il Legislatore esclude dall’ambito applicativo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, co. 4, del d.lgs.36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici è disciplinato dall’allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, articolo 4, comma 1. Ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

Le società consortili
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti, ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, in possesso delle imprese consorziate (FAQ INL 15 OTTOBRE 2024 N. 17).

Le operazioni di fusione e di trasformazione
Il D.M. 132/2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del cc o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Gli appalti PNRR
L’Istituto della patente a crediti è applicabile a tutti gli appalti e non solo agli appalti PNRR; infatti, seppur introdotto dal decreto recante «ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», integra il d.lgs. 81/2008, ossia la disciplina generale, senza alcuna limitazione applicativa.

 

I requisiti

  • Iscrizione CCIAA;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. n. 81/2008
  • DURC
  • DVR nei casi previsti dalla normativa vigente
  • DURF nei casi previsti dalla normativa vigente
  • Avvenuta DESIGNAZIONE RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente

Attenzione, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre, i Certificati rilasciati dalle Autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla Stazione appaltante. Tali requisiti debbono essere posseduti dal concorrente dal momento della presentazione dell’offerta, sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale (ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. 24 aprile 2024, n. 7, Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n. 856; Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113).

L’informativa all’RLS/RLST
Le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti ad informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

 

La revoca della patente
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato, sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. La veridicità della documentazione dei requisiti deve essere valutata con riferimento al momento dell’iscrizione (una eventuale perdita del DURC o un mancato aggiornamento dell’obbligo formativo del lavoratore, deve essere valutato sempre con riferimento al momento in cui è stata richiesta la patente).

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, come ad esempio l’assenza del DURC, non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento. Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell’Ispettorato o di altri Organi di vigilanza.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti ai fini della revoca della patente.

Con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. n. 758/1994. Il provvedimento di revoca è molto delicato: l’impossibilità di richiedere la patente per i successivi 12 mesi decreta una inattività che può portare alla chiusura dell’azienda. Per questo motivo è previsto un meccanismo di garanzia e di tutela. Essendo un provvedimento molto grave, parimenti grave deve essere la condotta omissiva, la falsità, la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’azienda.

La decurtazione dei crediti
La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 % del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008.

Le sanzioni alle imprese ed ai lavoratori autonomi
La sanzione amministrativa alle imprese ed ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili in mancanza della patente, o del documento equivalente, o con punteggio inferiore a 15 crediti, è pari al 10 % del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis d.lgs. 81/2008. Inoltre, è prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi. La nuova causa di esclusione si applica alle procedure di gara pubblicate o spedite dopo il 1° ottobre 2024 e riguarda solo le imprese in possesso di certificazione SOA in classifica inferiore alla III, ex art. 100 del d.lgs. n.36/2023. Nella Sezione D della Parte III del DGUE, il motivo di esclusione di cui al co. 11 dell’art. 27 dovrà essere inserito come ulteriore fattispecie. Essendo una causa di esclusione automatica, non può ritenersi compreso nella Sezione C che riguarda, invece, le cause ad esclusione non automatica di cui all’art. 95 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023.

Il Committente ed il Responsabile dei lavori
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1 lett. b) – c) il Committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Il Responsabile dei lavori è il Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del d.lgs. 36/2023 il Responsabile dei lavori è il Responsabile Unico di Progetto.

L’art. 90 d.lgs. n. 81/2008 da tempo responsabilizza il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, chiedendogli di effettuare una serie di verifiche e acquisire alcune dichiarazioni. Al Committente viene chiesto anche di verificare anche il possesso della Patente o del Documento equivalente, nei confronti delle Imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA.

 

La verifica del possesso della patente o del documento equivalente
Come stabilito dall’articolo 90, comma 9, lett. b-bis) del d.lgs. n. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo è tenuto a verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).

Il riferimento alle imprese “esecutrici” lascia qualche dubbio in ordine alla necessità che possiedano o meno la patente anche le imprese affidatarie, ma non direttamente esecutrici di alcuna attività di cantiere. Occorre rilevare però che la verifica prevista dal nuovo art. 90 non sostituisce ma integra la verifica di idoneità tecnico professionale effettuata secondo le previsioni dell’Allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 81/2008, il Committente o il Responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della Patente o del Documento equivalente nei confronti delle Imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le Imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91. La FAQ INL 15 ottobre 2024 n. 12 ha ribadito che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.

La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla Stazione Appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della suddetta violazione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

La mancata verifica della congruità, nonché, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di Enti pubblici e privati.

 

La sentenza del TAR Campania 8 maggio 2025, n. 3670
La sentenza del TAR Campania n. 3670/2025 ha evidenziato l’importanza della patente a crediti per garantire la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sottolineando il ruolo fondamentale di tale sistema nel settore edile. Nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili il possesso della patente a crediti è requisito di partecipazione a pena di esclusione senza soccorso istruttorio, eccetto il caso di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III): anche se è a parere della scrivente consigliabile che il disciplinare di gara sia chiaro, opera la eterointegrazione in quanto obbligo di legge. Con tale sentenza il TAR afferma che la patente a crediti è obbligatoria se l’appalto prevede interventi configurabili come lavori edili o di ingegneria civile, svolti in cantieri temporanei o mobili: “La scelta di richiedere la patente a crediti è legittima, ragionevole, proporzionata.” Inoltre, il Tar conferma che non è necessaria se l’impresa è in possesso di SOA in classifica pari o superiore alla III, in base all’art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81/2008.

 

Conclusioni
Il Presidente di AssoRup, avv. Daniele Ricciardi, durante l’intervista a Radio Radicale sui referendum dell’8 e 9 giugno, in ambito di sicurezza ha sottolineato l’importanza di non concentrarsi sulla ricerca di colpevoli, ma piuttosto sulla costruzione di una vera cultura, che vada oltre il semplice adempimento normativo, attraverso investimenti nella formazione di tutti i Soggetti coinvolti. Inoltre, risulta opportuno istituire dinamiche premianti, anziché prevalentemente sanzionatorie.

La disciplina della patente a crediti altrimenti «rischia di risultare impropriamente afflittiva per le imprese più strutturate ed in regola, stabilmente presenti nel mercato, e potenzialmente irrilevante per aziende che operano per brevi periodi e senza il rispetto della normativa, in particolare nell’ambito dei lavori privati.» (Documento di commento sulla nuova disciplina della patente a crediti elaborato da Confindustria e Ance, maggio 2024, cit.).

Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.

 

 

 

FONTI     Dott.ssa Giada Mazzanti       “LavoriPubblici.it”

Esperta in materia di regolarità contributiva e di Contratti Collettivi.

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