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Gare, da escludere il concorrente che non rispetta il termine del soccorso istruttorio

Il Tar Lazio spiega che la scadenza per l’integrazione documentale ha natura perentoria

 

In seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, il termine richiesto per l’integrazione documentale ha natura perentoria. Pertanto, il suo mancato rispetto legittima l’esclusione del candidato dalla procedura. Un’eccezione è costituita dal verificarsi di una causa non imputabile al candidato, ovvero per una causa estranea alla sua sfera giuridico-organizzativa e, dunque, da lui «in alcun modo governabile ed evitabile».

È il chiarimento contenuto nella sentenza del Tar per il Lazio, Roma, sez. IV bis, n. 13244/2025.

La vicenda nasce da un bando per selezionare progetti destinati ad un finanziamento pubblico. All’esito della procedura un concorrente escluso presenta ricorso al Tar contestando, tra l’altro, di non aver potuto tempestivamente riscontrare la richiesta avanzata tramite soccorso istruttorio a causa di un generalizzato malfunzionamento del sistema pec e, quindi, l’amministrazione anziché escluderlo avrebbe dovuto concedergli un altro termine per fornire i dati mancanti.

Secondo il Collegio il motivo è infondato. Per il Tar la mancata integrazione documentale richiesta comporta l’esclusione del concorrente in quanto, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, il termine per l’integrazione documentale ha natura perentoria. Secondo la giurisprudenza la disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva «“quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale». Il che risulta del resto coerente, oltre che con la ratio, anche con la lettera dell’attuale art. 83, comma 9 del Dlgs 26/2023, il quale espressamente prevede che «in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara»; né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, prescindendosi – in tale fase – dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione. Per tali ragioni, appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, va escluso che il dedotto possesso sostanziale dei requisiti, così come l’anteriorità rispetto al suddetto termine dei relativi documenti dimostrativi possano valere a impedire l’esclusione del concorrente inadempiente. Allo stesso modo, nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo”» .

La perentorietà del termine di integrazione documentale, riferito al settore dei contratti pubblici è estensibile ad ogni procedura comparativa di massa. Trattasi di un orientamento formatosi sotto la vigenza del vecchio codice ma applicabile anche al Dlgs. n. 36/2023 laddove al comma 2 dell’art. 101 dispone che «l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara». La stessa relazione al codice seppure specifica che la chiave interpretativa della norma è «la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio».

Un’eccezione è ipotizzabile qualora l’interessato non abbia potuto rispettare i termini assegnati «per causa a sé non imputabili» ovvero per una causa estranea alla sua sfera giuridico-organizzativa e, pertanto, da lui «in alcun modo governabile ed evitabile». Nel caso di specie, il mancato rispetto del termine del soccorso istruttorio è dovuto al malfunzionamento della propria posta elettronica certificata che non è all’evidenza una causa non imputabile al ricorrente. L’amministrazione, pertanto, non era tenuta a concedere un nuovo termine ed ha agito legittimamente escludendo il candidato.

 

 

 

FONTI     Silvana Siddi         “Enti Locali & Edilizia”

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