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Soccorso istruttorio: la nostra guida

 

Focus in tre articoli per chiarire tutti i passaggi della procedura che permette di regolarizzare le offerte

 

L’attuale disposizione del codice appalti sul soccorso istruttorio (art. 101) risulta oggettivamente più chiara della disposizione pregressa contenuta nel (solo) comma 9 dell’articolo 83 del codice del 2016.

Nella relazione tecnica gli estensori ricordano che oltre alla «logica semplificatoria» che ispira la nuova disposizione, l’altro obiettivo era quello di evitare che il soccorso istruttorio determinasse logiche foriere di violare la par condicio tra i competitori. In pratica, il soccorso pone dei limiti ad un approccio eccessivamente formale del Rup durante lo svolgimento delle procedure di gara. Eccessivo formalismo, si legge nella relazione tecnica «che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara».

Costituisce fondamento dell’istituto del soccorso la «leale collaborazione» tra le parti (amministrazione appaltante e operatori economici), «ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i (…) principi di buona fede».

Alle condizioni declinate nell’articolo 101 il soccorso istruttorio (la sua attivazione) costituisce un obbligo per il Rup.

Questo è quanto emerge fin dal primo inciso del primo comma della disposizione citata in cui si legge che «salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni (…)» per operazioni di integrazione e correzione.

Gli estensori, infatti, hanno chiarito che il primo comma «riconosce l’obbligo della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio, sia per integrare la documentazione trasmessa, sia allo scopo di sanare eventuali omissioni, inesattezze ed irregolarità» come meglio si vedrà più avanti.

Perseguendo l’obiettivo della semplificazione e della chiarezza, gli estensori non hanno ripetuto nel nuovo testo «la distinzione – foriera di dubbi – tra irregolarità essenziali e non essenziali», ribadendo «in adesione alle indicazioni della Corte di Giustizia (…) che il soccorso istruttorio non può riguardare profili dell’offerta».

Unico limite al «soccorso istruttorio» è l’assoluta incertezza sull’identità dell’operatore economico che ha presentato l’offerta.

L’ammissione al soccorso, pertanto, scatta praticamente come un automatismo, senza valutazioni ulteriori, al ricorrere delle ipotesi precisate nei punti a) e b) del primo comma che declinano le prime due (autentiche) fattispecie di soccorso istruttorio come ha ben chiarito la giurisprudenza.

 

La fattispecie del soccorso integrativo
Il soccorso istruttorio, pertanto, in generale sostanza un principio di carattere generale e definisce un procedimento/azione amministrativa volta a colmare meri difetti formali della documentazione di partecipazione, in questo caso, alla procedura di gara. Più in generale, poi, l’istituto trova una sua precisa configurazione già nell’articolo 6 della legge 241/90 – comma 1, lett. b) -, tra i compiti principali e fondamentali del responsabile del procedimento.

Una prima lettura delle fattispecie presenti nell’articolo 101 è stata fornita dal Consiglio di Stato (sentenza 7870/2023), che nel corpo dell’articolo individua 4 differenti fattispecie.

Come detto, le prime due forme – lett. a) e b) del primo comma – rendono meglio l’intervento in ausilio del Rup verso l’operatore economico per evitare esclusioni per motivi meramente formali (che danneggiano la stessa stazione appaltante costretta a privarsi di proposte/tecnico economiche, magari, estremamente vantaggiose).

La prima fattispecie viene definita come soccorso integrativo/completivo «che consente di rimediare ad inesattezze o irregolarità formali della stessa documentazione amministrativa, con il solo limite dell’irrecuperabilità della documentazione di incerta imputazione soggettiva» (Cfr, in tempi recenti Consiglio di Stato, sez. V, n. 5194/2025).

Il fondamento

Secondo il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7870/2023 il soccorso istruttorio integrativo «mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico)».

La stessa disposizione – primo comma art. 101, lett. b) -, infatti spiega che il soccorso istruttorio è finalizzato ad «integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo».

In tempi recentissimi (Tar Campania, sentenza 5075/2025) si è chiarito – evidenziando pertanto una fondamentale differenza «quantitativa» rispetto alla pregressa disposizione del codice del 2016 contenuta nel comma 9 dell’articolo 83) -, che i documenti «generali», intendendosi con riferimento alla domanda di partecipazione e al Dgue, devono essere presenti ma con carenze formali.

La stessa lettera a) in commento puntualizza però che alcuni documenti non possono mai essere oggetto di soccorso istruttorio qualora risultassero carenti, in particolare la «documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica».

Altra novità è il chiarimento voluto dagli estensori sui casi dubbi – oggetto di tanti interventi giurisprudenziali – per cui si è preferito fornire direttamente una risposta chiara circa l’ammissibilità o meno del soccorso.

Queste fattispecie sono date:

– dal caso della mancata presentazione della garanzia provvisoria;

– dal caso della mancata produzione del contratto di avvalimento;

– dal caso della mancata produzione dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti.

Tutte queste carenze, come precisa la disposizione, possono essere sanate «mediante» la richiesta (e produzione postuma entro i termini assegnati dal Rup) dei documenti purché questi abbiamo «data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte».

 

 

 

FONTI      Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

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