Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Per le gallerie stradali norme antincendio in vigore dal 7 agosto

La regola tecnica pubblicata in Gazzetta si applica alle gallerie urbane ed extraurbane di strade comunali, provinciali, regionali e statali. Per i tunnel esistenti adeguamento in cinque anni

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’8 luglio il  decreto del Viminale, emanato con il concerto del ministero delle Infrastrutture, contenente la  regola di prevenzione incendi per la sicurezza delle gallerie stradali che non appartengono alla rete Tern (Trans european road network), il reticolo di strade di interesse comune per i collegamenti tra le nazioni dell’Ue. Mentre le gallerie Tern hanno, infatti, norme di sicurezza derivanti dagli indirizzi europei (direttiva 2004/54/Ce recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 264 del 2006), non esistevano, fino ad oggi, norme antincendio dedicate alle gallerie non rientranti nella rete transeuropea. Le regole da rispettare sono indirizzate alle gallerie urbane ed extraurbane di strade comunali, provinciali, regionali e statali. Anche le gallerie esistenti e in esercizio dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, secondo scadenze prestabilite che porteranno al completamento della messa a norma entro cinque anni. Bisogna tenersi già pronti giacché per le gallerie esistenti di oltre 500 metri le prime misure, di tipo gestionale, devono essere completate già all’entrata in vigore del Dm, ossia entro il prossimo 7 agosto, e nei successivi sei mesi (7 febbraio 2026) deve essere pronto anche il piano di emergenza da attuare in caso di incidente.

 

Adempimenti in quattro fasi per le gallerie esistenti
Subito, ossia all’entrata in vigore del Dm, i gestori devono adottare misure per mitigare il rischio dovuto alla non osservanza di tutte le misure contenute nella nuova regola tecnica. L’obiettivo deve essere quello di diminuire la probabilità che possa accadere un incidente. Lo si fa applicando misure gestionali, come la riduzione del limite di velocità (di almeno 20 Km/h rispetto a quello imposto per il tipo di strada) o l’introduzione dell’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza tra i veicoli in modo da minimizzare il rischio di collisioni. Le misure provvisorie, da mantenere fino alla “messa a norma”, devono derivare da un’analisi dei rischi basata sull’incidentalità storica con riferimento almeno agli ultimi cinque anni, estesa non solo alla galleria ma anche ai tratti di strada che precedono e seguono i suoi portali per almeno un Km. Entro il 7 febbraio 2026 (sei mesi dall’entrata in vigore), i responsabili dell’attività devono predisporre apposite pianificazioni e misure per favorire l’intervento dei soccorritori e redigere i piani di emergenza, prendendo in considerazione almeno le ipotesi di incidente stradale senza incendio, di innesco dei veicoli e di incendio delle installazioni tecniche della galleria.

Entro il 7 agosto 2026 (un anno dall’entrata in vigore) è necessario applicare alcune misure per favorire l’autosoccorso. Nello specifico, vanno installate un’idonea segnaletica e l’illuminazione di sicurezza sia delle uscite di emergenza, se presenti, sia dei portali in modo da facilitare l’esodo. Entro il 7 agosto 2030 va completata la messa a norma osservando tutte le altre disposizioni della regola tecnica che sono calibrate in base alla lunghezza dei tunnel, alle caratteristiche loro funzionali e geometriche e al volume di traffico. Occorre prevedere estintori e dispositivi di rilevamento degli incidenti e di allarme con copertura della rete di telefonia mobile o con colonnine Sos. Per le gallerie classificate a maggior rischio dal Dm l’allarme deve essere automatico. Per le gallerie più lunghe e trafficate va installato un impianto di rivelazione degli incendi e, in alcuni casi, è obbligatorio anche l’impianto di rilevamento automatico dell’incidente con videosorveglianza. Per le gallerie monodirezionali di massima categoria di rischio (generalmente lunghe più di 3 Km e con traffico giornaliero medio superiore a 2mila veicoli al giorno per corsia) è richiesto un sistema di ventilazione longitudinale controllato che spinga l’eventuale fumo in direzione dei portali di ingresso e di uscita. Per tutte le gallerie di rischio massimo va valutata – servendosi dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio – l’opportunità di aggiungere ulteriori uscite di sicurezza intermedie. Inoltre, le strade extraurbane lunghe più di un chilometro, con traffico a partire dai 2mila veicoli al giorno per corsia, sono obbligate a dotarsi di un idoneo impianto idrico antincendio. Più severa la normativa per le gallerie urbane, queste devono installare gli idranti se raggiungono la soglia di 2mila veicoli al giorno per corsia e se superano i 500 metri di lunghezza. Al termine di ciascuna delle quattro scadenze è obbligatorio presentare la Scia antincendio al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La norma è soggetta anche al procedimento di deroga.

 

Le prescrizioni per i nuovi tunnel
Le disposizioni per le gallerie di nuova costruzione sono più severe e le prescrizioni da osservare vanno a regolare ogni aspetto della sicurezza antincendio come: la reazione e la resistenza al fuoco, i requisiti impiantistici, i sistemi di drenaggio di eventuali liquidi infiammabili accidentalmente fuoriusciti da un veicolo in transito, le vie di esodo. Inoltre, per le gallerie urbane ed extraurbane con volume di traffico superiore a 2mila veicoli/giorno per corsia si prevede la realizzazione di uscite d’emergenza almeno ogni 500 metri (ogni 300 metri per le gallerie urbane lunghe più di 500 metri che consentono anche il traffico di pedoni). In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri e con un volume di traffico superiore a 2mila veicoli/giorno per corsia deve essere installato un impianto di ventilazione meccanica di emergenza per garantire l’evacuazione dei fumi e del calore ed anche l’esodo in sicurezza degli utenti e l’accesso dei soccorritori. Per le gallerie di lunghezza superiore a 3mila metri e con un volume di traffico superiore a 2mila veicoli/giorno per corsia vanno installati impianti di videosorveglianza e di rilevamento automatico degli incendi e deve essere realizzato un centro di controllo costantemente presidiato, nel quale devono confluire tutti i sistemi: di allarme, di comunicazione con i servizi di soccorso, di controllo dell’impianto di ventilazione da remoto e anche tutti gli apparati per il controllo, gestione e registrazione del sistema di videosorveglianza. Infine, tutte le gallerie urbane e quelle extraurbane di lunghezza superiore a 500 metri devono essere dotate di un impianto idrico antincendio.

 

 

 

FONTI      Mariagrazia Barletta   “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News