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Soccorso istruttorio: la nostra guida/2

Focus in tre articoli per chiarire tutti i passaggi della procedura che permette di regolarizzare le offerte: le differenze tra regolarizzazione «sanante» e di «chiarimento»

 

L’inquadramento del soccorso sanante
La seconda fattispecie di soccorso istruttorio – dopo il soccorso istruttorio integrativo di cui si è già detto -, viene definita nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 101.

Disposizione in cui si chiarisce che il Rup è tenuto ad attivare il soccorso istruttorio per «sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica» .

Se il soccorso istruttorio integrativo/completivo consente di sanare una mancanza/carenza sempre su documenti già presenti, questa seconda ipotesi consente di correggere, ad esempio, dichiarazioni omesse, e/o inesattezze/imprecisioni/irregolarità, in generale, della documentazione amministrativa richiesta dalla stazione appaltante sempre con il limite della intangibilità – con queste forme di soccorso particolarmente intense – della documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica. Altresì non possono ritenersi sanabili quelle «omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente». Ipotesi, oramai, residuale visto il complesso di disposizioni sulla digitalizzazione che, necessariamente, sembra escludere anonimati.

La fattispecie in argomento si caratterizza per la possibilità di consentire interventi di tipo qualitativo (a differenza del soccorso integrativo che consente interventi di tipo quantitativo).

Il soccorso sanante si pone in continuità con la fattispecie disciplinata nel comma 9 dell’articolo 83 del codice del 2016.

Disposizione da cui sembra anche riprendere le espressioni. Il comma citato, infatti, chiariva che «le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio (…). In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo». Sempre con esclusione delle offerte.

La giurisprudenza

Lo stesso Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 7870/2023 ha precisato che il soccorso sanante in modo «non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), (…) consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili)».

Dalla previsione in parola risulterebbe una «accresciuta possibilità di fare ricorso al soccorso istruttorio «sanante», nel quale oggi non si fa alcuna distinzione in termini di essenzialità e/o gravità delle mancanze del concorrente (salva la perdurante immodificabilità della proposta tecnica e di quella economica), fa da contraltare la radicale inidoneità dell’offerta (e forse anche del concorrente imperito, o poco autoresponsabile), nella quale non si sia sopperito a tali mancanze nei termini perentori concessi dalla Stazione appaltante (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, n. 1985/2025).

Circa una recente applicazione pratica della fattispecie in parola, ad esempio, il Tar Campania, Napoli, I, n. 1429/2024, in tema di garanzia provvisoria. Nel caso di specie si è affermato che «l’invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta della mancanza assoluta della stessa».

Se nel caso di mancata produzione, infatti, opera il «soccorso istruttorio integrativo-completivo» (purché la cauzione abbia data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte), nel caso di «inesattezza della stessa» opera il soccorso istruttorio sanante, «che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Ne consegue, dunque, che anche dal d.lgs. n. 36 del 2023 si desume che la cauzione provvisoria di importo inesatto può essere regolarizzata attraverso il potere di soccorso istruttorio, anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte» (cfr in questo senso anche il Tar Puglia 1013/2025).

Il soccorso istruttorio «di chiarimento»

L’articolo 101 prevede altre due ipotesi in cui è possibile una azione amministrativa che consenta all’operatore economico, la prima, di chiarire alcuni dubbi interpretativi della documentazione presentata (comprese anche le offerte tecnico/economiche), la seconda (di cui si dirà nella terza parte dei contributi) prevede un intervento correttivo da parte dell’operatore economico.

Il soccorso specificativo/di chiarimento – comma 3, art. 101 -, (che la giurisprudenza configura come soccorso istruttorio processuale) amplia la possibilità di «salvare» le offerte degli operatori.

Pertanto, se il soccorso sanante e quello correttivo sono estensi in senso «verticale» (visto che rimane esclusa la possibilità di emendare i documenti delle offerte), questa fattispecie si estende, pur con minore intensità delle prime, in senso orizzontale (visto che può riguardare anche la richiesta di chiarimenti sulle offerte).

In questo senso, il Consiglio di Stato, sez. V. n. 7870/2023 ha spiegato che questa forma di soccorso recupera «gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale» abilitando il Rup «a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità».

Si è in presenza di una forma di soccorso molto vicina a quella già disciplinata nell’articolo 6 della legge 241/90 (comma 1 lett. b)) che impone al responsabile del procedimento – se del caso -, di richiedere «la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete».

Sempre che attraverso queste operazioni non si introducano modifiche/elementi nuovi rispetto alla documentazione originariamente prodotta.

In pratica, come affermato da recentissima giurisprudenza, deve trattarsi di sviste/errori emendabili con una semplice attività correttiva autonomamente attivabile da parte del Rup.

In questo, senso, ad es., il  Tar Lazio, sez. III, sentenza n. 9111/2025  ha chiarito, come da giurisprudenza consolidata che «l’errore è tale se, riconosciuto dalla stazione appaltante, possa essa stessa emendarlo, con una mera attività correttiva delle dichiarazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198)», mentre «in ogni altro caso, ove, invece, si è in presenza di una difformità rispetto alle disposizioni di gara che richiede, per essere eliminata, l’intervento dell’operatore economico che abbia formulato l’offerta, non si è più nell’ambito dell’errore emendabile, ma in quello del soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio, tuttavia, non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V. 20 agosto 2019, n. 5751; V, 17 giugno 2019, n. 4046; VI, 9 aprile 2019, n. 2344)» (Cons. St., V, 12.2.2020, n. 1074)».

 

 

 

FONTI    Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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