A partire dal 10 luglio 2025, la Patente a Crediti può essere richiesta e visualizzata esclusivamente tramite una procedura telematica – tramite il “Portale dei Servizi” dell’Ispettorato nazionale del Lavoro – nell’ambito della quale «non viene più stampata la ricevuta di emissione». Lo ricorda l’Ispettorato nel “Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC)” pubblicato lunedì 28 luglio sul sito istituzionale. Il manuale fornisce e illustra le istruzioni per l’accesso, l’attestazione/identificazione/delega dell’interessato e la visualizzazione dei dati della patente. In coda al manuale sono anche pubblicate ulteriori informazioni, in forma di faq. Proprio da una di queste faq si apprende che la procedura on line – alla quale si accede attraverso diversi protocolli di identificazione (Cie, Spid, Cns, eIDAS) – in alcuni casi potrebbe non funzionare e in altri non è efficace per alcune funzionalità. Più nello specifico, il caso riguarda l’attestazione, cioè la «procedura completamente telematizzata per il riconoscimento del Legale Rappresentante o del Titolare di un’impresa». Va detto che la procedura dell’«attestazione automatica» richiede una verifica che avviene attraverso «un controllo notturno sui dati camerali, incrociati con l’identità digitale del soggetto». Non è pertanto immediata ma si conclude il giorno successivo alla richiesta, «generalmente, entro 24 ore».
Nella domanda n.3 un operatore chiede «cosa fare se non si riesce a fare l’attestazione automatica online». L’Ispettorato risponde che «se le informazioni non risultano aggiornate presso la Camera di Commercio o se l’impresa non è iscritta alla CCIAA, è necessario contattare gli Uffici Territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per effettuare la procedura di attestazione con il loro aiuto». Quindi dal computer si deve passare al telefono e poi direttamente allo sportello fisico. Non solo. «L’utente – si legge sempre nella risposta n.3 – deve rivolgersi all’Ufficio Territoriale anche se: è un libero professionista (ad esempio, un archeologo o un restauratore); è Legale Rappresentante o Titolare di un’impresa iscritta alla Camera di Commercio ma i cui dati nell’archivio camerale non sono ancora aggiornati; è Legale Rappresentante o Titolare di un’impresa estera».
L’ultima domanda (n.18) risponde all’operatore che lamenta che il sistema telematico non prevede in alcun modo il rilascio di una ricevuta del possesso della patente da esibire in caso di partecipazione a un bando di gara, alla quale «tra i requisiti è prevista la presentazione di documentazione attestante il possesso della patente». «Il sistema della Patente a Crediti – conferma l’Ispettorato – non rilascia ricevute dirette per ragioni di sicurezza informatica e certezza giuridica del dato». «Tuttavia – ricorda sempre l’Ispettorato – i committenti, le stazioni appaltanti o altri enti interessati hanno la possibilità di verificare autonomamente il tuo stato e la validità della PaC accedendo al portale Inl». «Questo significa – conclude l’Ispettorato – che puoi presentare un’autocertificazione attestante il possesso della PaC, e l’ente preposto potrà poi effettuare le verifiche necessarie in modo indipendente, garantendo la trasparenza e la conformità ai requisiti del bando».
Diverse faq sono dedicate alla procedura di delega a terzi, da parte dell’operatore, di permessi e autorizzazioni all’accesso telematico e alla visualizzazione dei dati. Una domanda riguarda l’ultima rilevante novità sui requisiti che comportano l’ottenimento di un punteggio aggiuntivo alla patente dell’impresa. Anche in questo caso l’Ispettorato risponde che il sistema richiede un certo tempo per recepire le informazioni aggiuntive: «L’aggiornamento del punteggio relativo ai requisiti ulteriori – si legge nella risposta n.13 – sarà visibile solo al consolidamento degli stessi, che avviene entro il giorno successivo alla richiesta».
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”
