Con l’Atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025, l’Autorità Anticorruzione sollecita Governo e Parlamento a un intervento organico per ristabilire la coerenza della disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità, dopo anni di modifiche frammentarie e la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024.
Quali sono le cause della crescente confusione normativa che circonda le inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013? Lo strumento delineato nel 2013 è ancora in grado di garantire l’imparzialità amministrativa e prevenire i conflitti di interesse?
Inconferibilità incarichi, la segnalazione di ANAC
Ha risposto a queste domande l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025 In materia di applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”.
Il D.Lgs. n. 39/2013 è stato introdotto in attuazione della Legge n. 190/2012 (Legge Severino) per definire un sistema di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione. L’obiettivo era chiaro: impedire che la vicinanza politica o l’esperienza in enti controllati potesse trasformarsi in canale preferenziale per incarichi amministrativi, alterando imparzialità, trasparenza e separazione tra politica e gestione.
Tuttavia, a distanza di oltre dieci anni, l’ANAC ha rilevato che il disegno originario è stato indebolito da una serie di modifiche legislative non coordinate, culminate nella sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024, che ha dichiarato l’incostituzionalità di una parte del sistema. Da qui l’Atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025, con cui l’Autorità propone una revisione complessiva del decreto.
Le problematiche segnalate
Nel suo Atto di segnalazione, ANAC:
- evidenzia l’attuale inefficacia della disciplina delle inconferibilità, compromessa da modifiche legislative episodiche e contraddittorie;
- richiama le sentenze della Corte costituzionale che hanno evidenziato difetti nella coerenza tra legge delega e testo vigente;
- contesta l’abrogazione del comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, che ha lasciato scoperta una delle ipotesi più frequenti di transito tra incarichi politici e amministrativi a livello locale;
- segnala il rischio di vuoti di tutela, disparità di trattamento tra incarichi regionali e locali, e difficoltà interpretative per le amministrazioni;
- propone di estendere la disciplina anche agli incarichi di responsabilità presso gli uffici di diretta collaborazione, oggi esclusi dal perimetro normativo.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina delle inconferibilità e incompatibilità nasce con l’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 (la cosiddetta Legge Severino), che ha delegato il Governo ad adottare un testo normativo volto a prevenire la corruzione anche attraverso il rafforzamento dell’imparzialità della pubblica amministrazione. Da quella delega è scaturito il d.lgs. n. 39/2013, che ha rappresentato – almeno in origine – un presidio importante contro il rischio di commistione tra funzioni politiche e gestionali.
Nel tempo, però, il sistema ha subito numerose modifiche, spesso inserite in provvedimenti eterogenei e privi di un disegno unitario. Tra gli interventi più recenti e rilevanti si segnala la sentenza n. 98/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittime alcune disposizioni dell’art. 7 del decreto, evidenziando uno scostamento dai principi fissati nella legge delega.
A queste si sono aggiunti provvedimenti come:
- la legge n. 21/2024, che ha ridotto da due a un anno il periodo di raffreddamento previsto per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti provenienti da enti regolati o finanziati;
- il decreto Milleproroghe 2025, che ha abrogato integralmente il comma 2 dell’art. 7, creando un vuoto normativo per le inconferibilità a livello locale;
- il decreto-legge n. 25/2025, convertito con legge n. 69/2025, che ha ristretto ulteriormente il campo di applicazione della disciplina, introducendo deroghe e limiti che rendono il sistema sempre meno organico.
A livello internazionale, infine, vanno ricordate le raccomandazioni del GRECO (Consiglio d’Europa) nell’ambito del Quinto ciclo di valutazione, che invitano l’Italia a rafforzare i meccanismi di integrità per chi ricopre funzioni esecutive di alto livello, richiamando espressamente l’esigenza di controlli e verifiche anche per gli incarichi non formalmente dirigenziali, ma con rilevante impatto sulle decisioni amministrative.
Analisi tecnica
Entrando nel dettaglio dell’atto di segnalazione dell’Anticorruzione, viene denunciato che le modifiche al D.Lgs. n. 39/2013 sono avvenute tramite atti normativi eterogenei, senza un disegno sistemico (problematica che in realtà investe tutti i settori).
Emblematico il caso dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 7, che ha eliminato i divieti di conferimento in ambito locale per chi ha ricoperto cariche politiche, lasciando però intatto il comma 1 relativo all’ambito regionale: una disparità irragionevole, già denunciata anche dopo la sentenza n. 98/2024.
Modifiche recenti hanno, inoltre, ristretto il campo di applicazione solo ad alcune tipologie di incarichi dirigenziali (ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 e art. 110 TUEL), escludendo molte situazioni in cui il conflitto d’interesse è altrettanto concreto.
Una delle proposte più significative riguarda l’estensione della disciplina ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione (es. capi di gabinetto), che pur non ricoprendo formalmente incarichi dirigenziali, influenzano le scelte gestionali e operative. L’ANAC propone di integrare l’art. 1, comma 2, lett. i) del d.lgs. 39/2013 inserendo tali figure tra gli “incarichi amministrativi di vertice”.
L’evoluzione normativa recente ha riaperto la possibilità che un dirigente in servizio ricopra incarichi politici, in evidente contrasto con il principio di distinzione (art. 4, co. 4, d.lgs. 165/2001). Si assiste quindi a una sovrapposizione di ruoli che mina la neutralità della PA.
Conclusioni operative
Con l’Atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025, l’ANAC ha lanciato un chiaro segnale al legislatore: la disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità, così come costruita nel 2013, ha perso efficacia a causa di modifiche normative frammentarie e di un’applicazione disomogenea. Per questo si chiede un intervento organico che restituisca coerenza e funzionalità all’intero impianto, in linea con i principi costituzionali e con la finalità originaria di prevenzione della corruzione.
In particolare, l’Autorità propone:
- di rivedere in modo sistematico il d.lgs. n. 39/2013, evitando ulteriori interventi parziali e non coordinati;
- di ripristinare l’art. 7, comma 2, circoscrivendolo alle cariche politiche in modo da superare le criticità sollevate anche dalla Corte costituzionale;
- di includere nella disciplina anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, figure oggi escluse ma centrali nei processi decisionali;
- di armonizzare le previsioni esistenti con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, garantendo un sistema più chiaro e uniforme.
L’obiettivo è ripristinare un sistema normativo capace di prevenire in modo efficace i conflitti di interesse, rafforzando l’imparzialità dell’azione amministrativa nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione.
FONTI “LavoriPubblici.it”
