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Qualificazione stazioni appaltanti: il nuovo Regolamento ANAC 2025

Approvato con Delibera n. 334/2025, il Regolamento definisce criteri, punteggi e procedure per ottenere, mantenere o integrare la qualificazione prevista dal Codice dei contratti pubblici.

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025 depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 11 agosto 2025, ha aggiornato in modo organico il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, disciplinando qualificazione ordinaria, assegnazione d’ufficio e qualificazione con riserva.

Il Regolamento si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e rende la qualificazione necessaria per lavori oltre 500.000 euro e per servizi/forniture oltre la soglia dell’affidamento diretto, salvo le eccezioni del Codice.

 

La struttura del nuovo Regolamento ANAC
Il nuovo regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti si compone di 46 articoli e 2 allegati:

  • Articolo 1 – Definizioni
  • Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

 

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

  • Articolo 3 – Ambito di applicazione della qualificazione
  • Articolo 4 – Ambito soggettivo di applicazione del sistema di qualificazione
  • Articolo 5 – Ambito soggettivo di esclusione dal sistema di qualificazione
  • Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande
  • Articolo 7 – Modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi
  • Articolo 8 – Esoneri dagli obblighi dichiarativi
  • Articolo 9 – Soggetti qualificati di diritto
  • Articolo 10 – Cancellazione delle istanze di qualificazione
  • Articolo 11 – Rettifica delle istanze di qualificazione in caso di errore nella compilazione.
  • Articolo 12 – Perdita dei requisiti di qualificazione

SEZIONE SECONDA – QUALIFICAZIONE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO

  • Articolo 13 – Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per le fasi di progettazione e affidamento
  • Articolo 14 – Validità della domanda di qualificazione
  • Articolo 15 – Perdita dei requisiti successivamente alla qualificazione

SEZIONE TERZA – QUALIFICAZIONE PER LA FASE DI ESECUZIONE

  • Articolo 16 – Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
  • Articolo 17 – Ambito di applicazione
  • Articolo 18 – Modifica del livello di qualificazione

SEZIONE QUARTA – ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DI UNA STAZIONE APPALTANTE O CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA, AI SENSI DELL’ART. 62, COMMA 10, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

  • Articolo 19 – Ambito di applicazione
  • Articolo 20 – Presentazione della domanda
  • Articolo 21– Casi di inammissibilità della domanda
  • Articolo 22 – Durata del procedimento
  • Articolo 23 – Avvio fase istruttoria
  • Articolo 24 – Individuazione delle stazioni appaltanti/centrali di committenza
  • Articolo 25 – Fase di interpello delle stazioni appaltanti
  • Articolo 26 – Verifiche
  • Articolo 27 – Sospensione dei termini del procedimento
  • Articolo 28 – Conclusione del procedimento
  • Articolo 29 – Rinuncia
  • Articolo 30 – Relazione al Consiglio

SEZIONE QUINTA – QUALIFICAZIONE CON RISERVA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 13, DEL D.LGS. 36/2023

  • Articolo 31 – Ambito di applicazione
  • Articolo 32 – Casi ammissibili
  • Articolo 33 – Modalità di presentazione dell’istanza
  • Articolo 34– Casi di inammissibilità
  • Articolo 35 – Istruttoria e criteri di valutazione
  • Articolo 36 – Iter istruttorio
  • Articolo 37 – Conclusione del procedimento
  • Articolo 38 – Durata della qualificazione con riserva
  • Articolo 39 – Richiesta di rinnovo della qualificazione con riserva
  • Articolo 40 – Relazione al Consiglio

SEZIONE SESTA – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO E COMUNICAZIONI – VERIFICHE E SANZIONI

  • Articolo 41 – Responsabile del procedimento
  • Articolo 42 – Diritto di accesso
  • Articolo 43 – Comunicazioni
  • Articolo 44 – Verifiche e sanzioni

DISPOSIZIONI FINALI

  • Articolo 45 – Abrogazione e norme transitorie
  • Articolo 46 – Entrata in vigore

ALLEGATI

  • Allegato 1 – Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025;
  • Allegato 2 – Atto a carattere generale adottato dall’Autorità in data 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023, relativo ai requisiti di formazione per la qualificazione, come modificato dal decreto legislativo n. 209/2024.

 

Le principali novità
Il Regolamento struttura il sistema su tre procedimenti:

  • qualificazione ordinaria per progettazione/affidamento ed esecuzione, con criteri e punteggi ancorati all’Allegato II.4 e ai relativi atti attuativi ANAC (Delibera 236/2025 e Atto 2 luglio 2025 sulla formazione);
  • assegnazione d’ufficio di una SA/CC qualificata, a valle di interpello con esito negativo, con tempi e modulistica standardizzati;
  • qualificazione con riserva, strumento eccezionale e temporaneo per garantire continuità operativa in fasi di costituzione/riorganizzazione o in presenza di circostanze oggettive ed eccezionali.

Sono previste durate, termini procedimentali e meccanismi di vigilanza e sanzione; è abrogato il previgente regolamento sull’assegnazione d’ufficio (Delibera 266/2023). L’entrata in vigore scatta il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in G.U.; la Sezione V (qualificazione con riserva) è immediatamente esecutiva in via transitoria.

 

Analisi tecnica
1) Qualificazione ordinaria: criteri, punteggi, durata

  • Ambito e soggetti: il sistema riguarda tutte le SA/CC che sono amministrazioni aggiudicatrici; sono esclusi i soggetti non rientranti in tale nozione e i privati obbligati al Codice.
  • Progettazione e affidamento: i punteggi derivano da criteri “strutturali” e “di performance”, tra cui: competenze interne sui contratti e sistemi digitali; sistema di formazione; numero di gare >150.000 euro nel quinquennio; adempimenti verso BDNCP; disponibilità a operare per terzi (art. 62, c.10); aggregazione; specializzazione settoriale; efficienza decisionale; ricorso ad SA/CC anche per acquisti sotto soglia. I dati sono tratti da BDNCP e integrati da dichiarazioni; il Documento tecnico (Delibera 236/2025) e l’Atto sulla formazione sono parti integranti e aggiornabili senza revisione formale del Regolamento.
  • Esecuzione: il livello è determinato da tempi di pagamento, obblighi di comunicazione e formazione. Il mancato rispetto degli impegni comporta cancellazione dell’istanza e possibile azione sanzionatoria ex art. 44. Le SA/CC qualificate per progettazione/affidamento sono qualificate ex lege per l’esecuzione ai corrispondenti livelli; per operare su importi superiori serve domanda ad hoc in base alle Tabelle C-bis/C-ter.
  • Durata e gestione del ciclo di vita: la qualificazione dura 2 anni dalla presentazione; è sempre possibile presentare nuove istanze nel biennio, che sostituiscono irreversibilmente la precedente e fanno decorrere un nuovo biennio. Entro 15 giorni la SA/CC deve comunicare il venir meno dei requisiti; la perdita/riduzione del livello non incide sui contratti in corso. È ammessa la modifica del livello nel biennio, previa attestazione di aver rispettato gli impegni del livello precedente.
  • Rettifiche e errori: prima dell’invio si può cancellare/rettificare; dopo l’invio, per progettazione/affidamento si può presentare nuova istanza che sostituisce la precedente; per l’esecuzione si chiede rettifica all’Autorità, che valuta caso per caso.

2) Assegnazione d’ufficio (art. 62, c.10): presupposti, termini, iter

  • Quando si applica: per SA/CC non qualificate o qualificate a livello insufficiente rispetto all’importo/oggetto del contratto. La domanda è ammissibile solo dopo interpello con esito negativo verso almeno una SA/CC idonea iscritta nell’Elenco ANAC (art. 62, c.10). In programmazione triennale va individuata la SA/CC qualificata o va avviato l’interpello; richieste di delega successive all’approvazione del programma sono tardive salvo motivate ragioni sopravvenute.
  • Limiti: lo strumento opera solo per affidamenti sopra le soglie di qualificazione e non per categorie merceologiche sottoposte a obblighi di acquisto su strumenti centralizzati, salvo istanza motivata di esclusione.
  • Domanda e inammissibilità: si presenta via PEC con modulo ANAC (fino all’attivazione del modulo informatico). Casi tipici di inammissibilità: mancato uso del modulo/PEC; omesso interpello; presentazione prima dei 10 giorni di riscontro all’interpello; assenza della programmazione triennale (salvo sopravvenienze motivate).
  • Tempistiche e fasi: la durata del procedimento è 15 giorni dalla domanda; l’istruttoria può portare a inammissibilità, ammissibilità con avvio della selezione, o integrazioni. Ricevute disponibilità e preventivi, ANAC li trasmette all’istante che entro 15 giorni individua la SA/CC da designare; segue la determina dirigenziale e la comunicazione via PEC ai soggetti interessati. La rinuncia va comunicata subito; l’inerzia alle richieste di integrazione per 15 giorni equivale a rinuncia tacita. Report trimestrale al Consiglio.
  • Vigilanza e sanzioni: il mancato seguito da parte della SA/CC designata (senza giustificato motivo) rileva per il procedimento sanzionatorio (art. 222, c.3) e può comportare sospensione o revisione della qualificazione (art. 63, c.11), oltre alla possibile perdita del requisito per l’iscrizione nell’Elenco (con rideterminazione del punteggio).

3) Qualificazione con riserva (art. 63, c.13): natura, casi, durata

  • Natura e ambito: misura eccezionale per consentire alle amministrazioni di acquisire rapidamente capacità tecniche/organizzative; la qualifica con riserva vale anche per l’esecuzione ai livelli indicati nel provvedimento. Casi tipici: nuovi enti, fusioni/aggregazioni, riorganizzazioni significative, circostanze oggettive ed eccezionali.
  • Istanze e procedimenti: istanza tramite servizio on‑line selezionando l’opzione dedicata e invio PEC del modulo e della documentazione finché non sarà attivo il modulo informatico. Due modalità istruttorie: ordinaria (determinazione dirigenziale entro 30 giorni) e straordinaria (delibera del Consiglio entro 60 giorni) per istanze complesse/innovative, casi eccezionali, seconde richieste di rinnovo o proposte di rigetto.
  • Durata e rinnovi: la qualifica con riserva dura 12 mesi; alla scadenza, salvo quanto previsto per il rinnovo, occorre presentare istanza ordinaria “a pena di impossibilità di ottenere il CIG”. Il rinnovo è concedibile una volta; ulteriori rinnovi sono possibili solo per circostanze oggettive di particolare complessità, documentate, e decise dal Consiglio con delibera. Relazione trimestrale al Consiglio sulle iscrizioni con riserva.

4) Disposizioni finali e transitorie

È abrogato il Regolamento per l’assegnazione d’ufficio adottato con Delibera 266/2023; la Sezione V (qualificazione con riserva) è immediatamente esecutiva; il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in G.U.

 

Conclusioni operative
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento ANAC impone alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza un cambio di passo nell’organizzazione interna e nella gestione delle procedure. Il primo elemento su cui intervenire è la programmazione triennale, che deve essere aggiornata indicando chiaramente eventuali deleghe o il coinvolgimento di soggetti qualificati. Questo aspetto è cruciale: senza una pianificazione puntuale, il ricorso all’assegnazione d’ufficio rischia di diventare inammissibile per mancanza dei presupposti formali, specie in assenza dell’interpello preventivo.

Un altro fronte strategico riguarda la governance dei dati. La qualità e la completezza delle informazioni presenti nella BDNCP incidono direttamente sul punteggio di qualificazione, sia nella fase di progettazione e affidamento, sia in quella di esecuzione. Occorre quindi dotarsi di procedure interne di controllo, così da garantire la tempestività degli adempimenti e la tracciabilità delle informazioni.

Fondamentale anche l’investimento in formazione del personale, non solo per incrementare il punteggio ai fini della qualificazione, ma per assicurare competenze effettive nella gestione delle gare e dei contratti. Un piano formativo coerente con i criteri ANAC diventa quindi parte integrante del sistema di gestione delle competenze.

Per la gestione del ciclo di vita della qualificazione, è importante non considerare il biennio come un orizzonte fisso: è sempre possibile presentare una nuova istanza prima della scadenza, ad esempio per migliorare il punteggio o modificare il livello di qualificazione. L’aggiornamento costante consente di mantenere la conformità ai requisiti e di adeguarsi rapidamente a eventuali variazioni organizzative o normative.

L’assegnazione d’ufficio va utilizzata come strumento di ultima istanza, solo dopo aver verificato l’impossibilità di individuare un soggetto idoneo tramite interpello. Anche qui, il rispetto dei tempi procedimentali è decisivo: dieci giorni per il riscontro all’interpello, quindici giorni per la procedura ANAC e ulteriori quindici per scegliere il soggetto da designare dopo la ricezione dei preventivi.

La qualificazione con riserva rappresenta una soluzione temporanea utile in caso di avvio di nuove strutture, fusioni o riorganizzazioni, ma non può essere considerata un meccanismo ordinario. La sua durata massima è di dodici mesi, con rinnovo solo in circostanze eccezionali; trascorso questo periodo, per continuare a operare è indispensabile ottenere la qualificazione ordinaria.

Infine, occorre prestare particolare attenzione alla compliance operativa: il rispetto dei tempi di pagamento e degli obblighi di comunicazione incide sulla fase di esecuzione, mentre l’inerzia dopo una designazione d’ufficio può comportare sanzioni e perfino la revisione o sospensione della qualificazione. In questo nuovo quadro, la capacità di pianificare, monitorare e documentare ogni passaggio non è più un valore aggiunto, ma una condizione indispensabile per garantire continuità e legittimità all’azione amministrativa.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

 

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