L’Autorità ribadisce la legittimità di criteri tecnici premiali anche quando contengono elementi soggettivi, purché non siano irragionevoli
Qual è il limite alla discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica? E fino a che punto è ammissibile inserire requisiti tecnici che – pur contestati da alcuni operatori – risultano giustificabili rispetto all’oggetto della fornitura?
Valutazione offerta tecnica: ANAC sui criteri premiali
A chiarirlo è l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere di precontenzioso del 2 luglio 2025, n. 267, che interviene su una complessa procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici, fornendo indicazioni puntuali sull’ampiezza della discrezionalità tecnica nella determinazione dei criteri di aggiudicazione, sulla possibilità di valorizzare aspetti non strettamente oggettivi, e sul delicato equilibrio tra favor partecipationis e interesse pubblico alla qualità del servizio.
Nel caso in esame, l’operatore economico aveva ha sollevato varie censure, tra cui:
- indeterminatezza dell’oggetto del bando;
- scarsa coerenza tra oggetto, CPV e documentazione di gara;
- illogicità dei criteri premiali legati a specifiche tecniche dei prodotti e alle certificazioni di compatibilità con altri dispositivi e farmaci.
Tesi che l’ANAC non ha condiviso, riscontrando la piena legittimità della procedura rispetto a quanto previsto dal d.Lgs. n. 36/2023.
Criteri di aggiudicazione: l’art. 108 del Codice Appalti
Il parere si colloca nell’ambito applicativo dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell’appalto. La norma ribadisce che l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e risultato, lasciando alla stazione appaltante un ampio margine nella determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi su cui basare la valutazione delle offerte.
In particolare, il comma 4 consente alle amministrazioni di ricorrere a criteri tabellari e a criteri discrezionali purché questi siano oggettivamente verificabili, coerenti con le esigenze dell’amministrazione e proporzionati rispetto alla prestazione richiesta. Il medesimo articolo consente anche l’introduzione di criteri premiali, che possono valorizzare specifici elementi migliorativi dell’offerta, con riferimento non solo alle caratteristiche tecniche del prodotto, ma anche alla qualità del servizio, alla sostenibilità e al benessere dell’utenza finale.
Il parere ANAC: discrezionalità ampia, ma non arbitraria
Nel caso analizzato, ANAC ha valorizzato proprio l’aderenza dei criteri adottati ai contenuti dell’art. 108, riconoscendo che la stazione appaltante aveva agito all’interno dei confini tracciati dalla norma, senza violare il principio del favor partecipationis né quello della par condicio.
Il fatto che criteri analoghi fossero stati oggetto di contenziosi già risolti in senso favorevole alla stazione appaltante, sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, ha rafforzato la legittimità dell’impianto valutativo, anche alla luce delle verificazioni tecniche svolte nei giudizi pregressi.
In particolare, l’Autorità ha ribadito alcuni principi consolidati, già affermati anche dalla giurisprudenza amministrativa:
- l’oggetto del bando era chiaramente determinato, per cui l’operatore aveva piena consapevolezza dell’oggetto già prima della scadenza dei termini ed eventuali rettifiche erano state pubblicate con congruo anticipo, accompagnate da proroghe nei termini;
- i criteri premiali assegnati sulla base di elementi soggettivi (ad esempio comfort dell’utenza) sono legittimi, purché “idonei a illuminare la qualità e affidabilità dell’offerta”. In questo senso, il punteggio attribuito al possesso di certificazioni di compatibilità è stato ritenuto:
– coerente con le Linee guida del settore medico;
– proporzionato rispetto al punteggio complessivo (20/80);
– immune da censure di arbitrarietà o irragionevolezza.
In conclusione, ANAC ha riaffermato che la definizione dei criteri di valutazione rientra nella sfera della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, può orientare la procedura verso l’individuazione dell’offerta più idonea a soddisfare l’interesse pubblico.
Tale discrezionalità, pur ampia, resta sindacabile solo in presenza di criteri manifestamente illogici, arbitrari o incongruenti rispetto all’oggetto della fornitura.
FONTI “LavoriPubblici.it”
