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Gare, nell’appalto delegato decide il Rup dell’ente qualificato

Il Consiglio di Stato chiarisce il riparto delle competenze nel caso di richiesta di servizi di committenza

 

Il Tar Liguria sez. I, con la recente sentenza n. 944/2025 interviene sulla questione del riparto di competenze (tra Rup e responsabili di procedimento) nel caso di gara espletata da una stazione appaltante qualificata per una stazione appaltante non qualificata.

 

La vicenda
A margini di una articolata vicenda (un appalto integrato per progettazione ed esecuzione lavori) il ricorrente contesta la propria esclusione, intervenuta a seguito della mancata dimostrazione di possedere specifica esperienza in servizi analoghi, (anche) per incompetenza del Rup sul provvedimento adottato. La particolarità è che la Sua (qualificata) nominava un responsabile di fase per l’affidamento mentre la stazione appaltante richiedente nominava un proprio responsabile unico del progetto. Questo modus operandi è oggetto di contestazione da parte del ricorrente per violazione di legge.

Nella censura si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 62 comma 13, in realtà, è la sola stazione appaltante qualificata che ha la prerogativa di nominare un responsabile unico di progetto mentre, la stazione appaltante che richiede i servizi di committenza, può nominare – secondo il dettato normativo – solamente un responsabile del procedimento e, in quanto tale, privo appunto di poteri a valenza esterna (e non competente, pertanto, ad adottare il provvedimento di esclusione ai sensi dell’allegato I. 2 del codice).

 

La sentenza
Il giudice, in realtà, come si vedrà più avanti tende a far prevalere un principio di «sostanza» rispetto alla pura forma (ravvisando una impropria nomenclatura sui ruoli assegnati). Nel ragionamento del collegio, infatti, si rileva che pur vero che il comma 13 dell’articolo 62 si esprime nel senso indicato è altresì vero che sul tema – in generale -, «il codice non offre indicazioni precise e, come riconosciuto anche dall’Anac. nel parere citato dal ricorrente (delibera del 24 maggio 2024, n. 255)», apre inevitabilmente spazi alla prassi applicativa.

Al di là «delle imprecisioni nella nomenclatura utilizzata nei documenti di gara per designare le figure» – spiega la sentenza -, l’operato regge «il confronto con la cornice normativa del codice»

Prescindendo dalle formulazioni e dagli acronimi assegnati, la Sua, qualificata, ha nominato un proprio dirigente che, sebbene configurato in termini di responsabile di fase dell’affidamento in realtà risultava obbligato a curare «tutti gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del presente appalto con l’eccezione di quelli per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, ivi compresa l’eventuale verifica della congruità dell’offerta, che saranno di competenza del Rup, in possesso delle specifiche conoscenze necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica».

Nonostante la formulazione usata, chiarisce il giudice, colui che è stato individuato come responsabile di fase dell’affidamento ha in realtà svolto le funzioni di un responsabile unico di progetto.

Mentre l’attività svolta dal soggetto della stazione appaltante non qualificata, «impropriamente qualificato come Rup.», ha svolto i compiti classici di un responsabile di procedimento ovvero, «l’istruttoria relativa alla domanda e ai requisiti del ricorrente(…) è riconducibile alle «attività di […] pertinenza» che l’art. 62, co. 13 riserva alla stazione appaltante beneficiaria».

In pratica, nonostante il nomen assegnato, il responsabile della stazione appaltante non qualificata ha agito come mero responsabile di procedimento (e non come responsabile unico di progetto).

La «frammentazione» delle prerogative del Rup

Questa «frammentazione» di competenze, riconosce il giudice ligure, in realtà è frutto di una scelta espressa con il codice (ed in particolare con il comma 4 dell’articolo 15) nel momento in cui ha introdotto, quindi, i responsabili di fase.

In tal senso, prosegue la sentenza, «sembra propendere anche l’Anac.» che con la deliberazione n. 255/2024, «adombra la possibilità che i compiti dei responsabili di fase vengano ricavati da quelli previsti per ciascuna fase dagli artt. 7 e 8 dell’allegato I.2.» In sostanza, la predetta frammentazione consentirebbe di assegnare micro competenze – relative al Rup -, ai responsabili di fase mantenendo ferma «l’unicità del ruolo del Rup.».

E ciò vale anche nel caso del provvedimento di esclusione che, a prescindere dalle formulazioni utilizzate – nel caso di specie si configura, niente di più, che come una sorta di proposta del responsabile del procedimento della stazione appaltante non qualificata poi accettato – con la sottoscrizione dell’atto – dal responsabile della stazione appaltante qualificata.

In questo modo si è ripristinata la volontà legislativa che ora, soprattutto dopo il decreto legislativo 209/2024, chiarisce espressamente con il terzo periodo del comma 1 dell’art. 2 dell’allegato I.2 che il Rup ha poteri decisori che non può delegare.

Tra questi rientra sicuramente il potere (e la responsabilità) di adottare il provvedimento di esclusione la cui proposta può essere redatta anche da un responsabile di fase (o di procedimento).

 

 

 

FONTI     Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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