Il Tar conferma che si tratta di una scelta legittima se l’offerta non soddisfa le esigenze dell’amministrazione
La prerogativa di non aggiudicare la gara deve ritenersi legittima nel momento in cui la stazione appaltante (il Rup) dimostra inadeguatezza dell’offerta rispetto alle proprie esigenze sottese all’avviato appalto. In questo senso, il Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I. sentenza n. 332/2025.
La decisione di non aggiudicare l’appalto
Il giudice friulano, nel caso di specie, viene chiamato a pronunciarsi sulla regolarità della pretesa «revoca» della pre-aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
In realtà, per un miglior inquadramento pratico operativo, la stazione appaltante non addiveniva a formalizzare l’aggiudicazione per motivi specifici (l’offerta non rispondeva ai desiderata della stazione appaltante). Inoltre, ciò che viene definita, in modo atecnico come «pre-aggiudicazione» in realtà è la proposta di aggiudicazione che viene predisposta dall’organo valutatore (nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dalla commissione di gara mentre nel caso di offerta al ribasso/minor prezzo, dal seggio di gara o dallo stesso Rup).
La proposta di aggiudicazione, per intendersi, è la graduatoria di merito (con i vari verbali di gara) su cui poi si concentra il Rup (o un suo delegato, ad esempio il responsabile di fase dell’affidamento) al fine delle verifiche imposte dall’articolo 17 del codice e, segnatamente, circa la coerenza con le disposizioni di leggi e l’idoneità rispetto alle esigenze prospettate con l’appalto (e quindi gli obiettivi della stazione appaltante).
La sentenza
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione di legge, sotto il profilo della motivazione e la contraddittorietà dell’azione amministrativa che ha proceduto ad assegnare ad altro soggetto il servizio (secondo la censura in modo non coerente con quanto previsto dal nuovo codice).
Il giudice configura, correttamente, l’accadimento evidenziando che la stazione appaltante, in realtà, ha inteso/deciso di non assegnare il contratto come, del resto, consentito nel comma 10 dell’articolo 108 dell’attuale codice.
Con la disposizione in parola si spiega che il Rup (anche se la norma si rivolge in modo astratto alla stazione appaltante) può «decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (…)». Prerogativa – e questa è una novità rispetto al pregresso codice -, che deve essere esercitata entro trenta giorni dalla presentazione della proposta «atecnica» di aggiudicazione al Rup.
Detta facoltà, si chiarisce in sentenza, come affermato dalla giurisprudenza formatasi «in vigenza di (pressoché) analoghe norme contenute nei precedenti Codici dei contratti» è riconducibile ai «poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante stessa e risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico, che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti (cfr. TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2009 n. 1986; Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838)».
In pratica, pur risultando formalmente corretta, l’offerta subisce – come nel caso di specie –, un apprezzamento/considerazione negativa che ne certifica la totale inidoneità a soddisfare le esigenze sottese all’appalto bandito.
L’aggiudicazione, in effetti, non deve essere considerata come evento fisiologico ma meramente eventuale dipendendo da un «apprezzamento meritale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità e/o irragionevolezza ovvero per travisamento fattuale».
Nel caso di specie, poi, l’offerta concreta non corrispondeva a quella valutata dalla commissione di gara, visto che l’offerente proponeva, «in sede di procedura negoziata, (…) tre diverse motonavi (nda per il servizio di noleggio), nel mentre durante le interlocuzioni intercorse con l’Azienda successivamente alla pre-aggiudicazione ha fatto riferimento alla motonave «(…)», non ricompresa inizialmente nella sua offerta tecnica».
In sostanza, «la motonave con cui la ricorrente» pretendeva di svolgere il servizio di noleggio «non è mai stata oggetto di alcuna valutazione da parte della competente Commissione in sede di gara» risultando il frutto di una modifica dell’offerta «di per sé idonea e sufficiente a sorreggere la volontà manifestata dall’Azienda intimata di non dare corso all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, disponendo la revoca della pre-aggiudicazione».
L’unicità e l’immodificabilità dell’offerta – spiega infine il giudice –, risultano «poste, infatti, notoriamente a presidio del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537)».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
