La presa di posizione del Consiglio di Stato che promuove il «no» della stazione appaltante ricordando le indicazioni della Corte Ue sugli appalti
Con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7201/2025, i giudici dispongono che la richiesta di accesso civico generalizzato degli atti di una procedura di gara richiede un bilanciamento, caso per caso, tra il diritto di accesso e la tutela dei segreti commerciali e industriali, soprattutto se la richiesta di accesso perviene da “un soggetto terzo” del tutto estraneo alla procedura. Opinando diversamente, quest’ultimo otterrebbe una ostensione maggiore di quella dei partecipanti frustrando la ratio sottesa alla tutela del know–how aziendale.
Il fatto
È stato stipulato un contratto di appalto di servizi di gestione e funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) . Un operatore economico non concorrente ha presentato alla stazione appaltante una richiesta di accesso civico generalizzato volta ad ottenere copia del contratto stesso, nonché tutti i suoi allegati, compresa l’offerta tecnica, la cui esibizione è stata negata ritenendo che ricadesse nei casi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Il controinteressato all’accesso si era opposto all’ostensione dell’offerta tecnica. L’istante insoddisfatto dell’accoglimento parziale della richiesta, soccombente nel giudizio dinanzi al Tar, decide di ricorrere in appello. Il giudice di prime cure aveva, fatti, respinto il ricorso giustificando l’operato della stazione appaltante che per il ricorrente invece si sarebbe limitata ad affermare «apoditticamente l’esistenza di un segreto commerciale attraverso il richiamo all’art. 5 bis, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 33/2013 e all’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023»
La decisione
Per il Consiglio di Stato l’appello non è fondato. Secondo il Collegio, nel caso in esame, si ricade in un’ipotesi di accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 che costituisce la «terza generazione» del diritto di accesso, dopo quello documentale ex L. n. 241/1990 e quello civico semplice ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. L’accesso civico generalizzato consente l’accesso ai dati e documenti delle amministrazioni, facendo comunque salvi i limiti «relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti» in base ai quali «l’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: (…) c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali».
L’interesse alla conoscenza trova quindi un limite nella discrezionalità dell’Amministrazione. Così pure l’art. 35 del d.lgs 36/2023, che ha codificato l’applicazione dell’accesso civico generalizzato al settore dei contratti pubblici, come affermato nella relazione illustrativa al Codice, consente a tutti i cittadini la «possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33». Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ord. 10 giugno 2025, C- 686-24), però, l’art. 39 della dir. 2014/25/UE deve essere interpretato nel senso che «osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali». Di conseguenza, secondo il Collegio, se la Corte di Giustizia dell’Unione Europea esclude l’accesso automatico agli atti di gara ai fini della difesa tra soggetti che hanno preso la procedura e richiede un bilanciamento «caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali» a maggior ragione tale bilanciamento dev’essere operato “rispetto ad un soggetto terzo” del tutto estraneo alla procedura «pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know – how aziendale». L’appello pertanto è respinto.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
