L’Autorità richiama le stazioni appaltanti al rispetto del Codice dei contratti: centralità del RUP, unitarietà della progettazione e proporzionalità dei requisiti di capacità tecnica
È possibile avviare una gara per servizi di ingegneria senza un vero Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) predisposto dal RUP? In che misura è legittimo ripartire le prestazioni tra più soggetti nello stesso livello di progettazione? E ancora: chi ha realmente il potere di approvare le soluzioni progettuali? Infine, i requisiti richiesti ai concorrenti devono rispettare criteri di proporzionalità: ma quando si può dire che siano davvero coerenti con il Codice dei contratti?
Servizi tecnici: richiamo di ANAC sulla procedura di gara
La risposta a questi interrogativi ha portato ANAC, con un atto a firma del Presidente del 18 giugno 2025, fasc. n. 5573, a bacchettare una SA su una procedura di gara riguardante l’affidamento di servizi tecnici per un’opera complessa, evidenziando diverse irregolarità.
Le criticità segnalate – assenza del DIP, frazionamento ingiustificato della progettazione, ruolo improprio di un soggetto privato e requisiti di partecipazione ritenuti sproporzionati – rappresentano un’occasione per tornare sui principi cardine che regolano la fase di progettazione e affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Quadro normativo
Il riferimento centrale è il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che all’art. 41 prevede il percorso logico e procedurale che deve guidare le stazioni appaltanti, esplicitato poi nell’allegato I.7: dal quadro esigenziale, al documento di fattibilità, fino al DIP, documento che individua obiettivi, tempi, risorse e vincoli progettuali.
Il Codice vieta, inoltre, il frazionamento artificioso degli affidamenti (art. 14, co. 6), ribadendo il principio di unitarietà delle prestazioni.
Per quanto riguarda il ruolo del RUP, gli artt. 42 e 114 lo pongono al centro del processo di verifica e validazione dei progetti, mentre l’art. 100 disciplina i requisiti di capacità tecnica e professionale, recentemente modificati dal correttivo che ha ampliato a dieci anni l’arco temporale di riferimento per i servizi analoghi.
Infine, in materia di sicurezza, il d.lgs. n. 81/2008 assegna al coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione compiti specifici, che devono essere rispettati anche nella predisposizione della documentazione di gara.
L’analisi di ANAC
In riferimento al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), spiega l’Autorità che non si tratta di un documento formale opzionale, ma di uno strumento che orienta e vincola tutta la progettazione.
L’utilizzo di elaborati preliminari redatti da soggetti privati non può sostituirne le funzioni, perché manca di quegli elementi essenziali – obiettivi strategici, cronoprogramma, copertura finanziaria, criteri ambientali – che solo il RUP è legittimato a definire.
Sul punto ANAC ha richiamato l’allegato I.7, il quale dispone che:
l’art. 1, che definisce gli obiettivi generali e i fabbisogni da soddisfare;
l’art. 2, comma 1, dello stesso allegato, che collega il DOCFAP al successivo DIP;
l’art. 3, comma 1, che stabilisce l’obbligo di redazione e approvazione del DIP prima dell’affidamento del PFTE.
In assenza di un DIP adeguato, le offerte vengono formulate senza un quadro chiaro, con conseguenze potenzialmente gravi sulla corretta esecuzione dei servizi.
Frazionamento della progettazione
Un altro rilievo riguarda la tendenza a suddividere lo stesso livello progettuale tra soggetti diversi. Questa impostazione, osserva ANAC, rischia di compromettere la coerenza tecnica del progetto e contrasta con l’art. 14 del Codice, che ammette deroghe solo per comprovate ragioni oggettive. L’unitarietà della progettazione è un presidio di qualità e responsabilità: non può essere sacrificata a logiche di spartizione degli incarichi.
La stazione appaltante è tenuta ad affidare la progettazione nel rispetto del Codice e, nel caso in esame, appare discutibile l’acquisizione di elaborati progettuali redatti da un soggetto incaricato in via privatistica nell’ambito di un’opera con profili pubblicistici.
Ruolo del RUP
È stata criticata anche la previsione di affidare a uno studio privato il compito di “approvare” soluzioni progettuali del PFTE. Il Codice è chiaro: la funzione di verifica e validazione compete esclusivamente alla stazione appaltante, attraverso il RUP e le strutture di supporto previste dalla legge. Esternalizzare questi compiti significa svuotare di contenuto le responsabilità pubbliche e alterare l’equilibrio del procedimento.
In particolare, l’art. 15 stabilisce che il RUP assicura il completamento dell’intervento nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, mentre l’art. 114 gli attribuisce la direzione dell’esecuzione del contratto. Ancora, l’art. 42, comma 2, prevede che il RUP segua lo sviluppo del progetto per garantirne la coerenza con il DIP, senza possibilità di interferenze da parte di soggetti esterni non codificati.
Requisiti di capacità tecnica
La richiesta di esperienze pregresse nel solo quinquennio, pari al doppio dell’importo dei lavori, è stata ritenuta eccessiva. ANAC ha richiamato il principio di proporzionalità, evidenziando come il correttivo del 2024 abbia modificato l’art. 100, comma 11, estendendo a dieci anni l’arco temporale utile per comprovare i requisiti. Non è lecito restringere oltre misura il mercato imponendo condizioni che solo pochi operatori possono soddisfare.
Le conclusioni dell’Autorità
Dall’analisi emergono alcune direttrici interpretative che l’Autorità ha inteso ribadire:
- incompletezza della documentazione di gara, per mancata redazione del DIP da parte del RUP ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato I.7, con il rischio di compromettere la corretta stima dei lavori e privare gli operatori delle informazioni necessarie per un’offerta consapevole;
- frazionamento immotivato della progettazione, attuato senza specifiche esigenze tecniche e in contrasto con l’art. 14, co. 6, che ha determinato un’impostazione frammentata e incoerente;
- attribuzione impropria di funzioni a soggetti privati, cui è stato affidato un ruolo di supervisione e approvazione del PFTE, in violazione degli artt. 15, 42 e 114, con pregiudizio dell’autonomia del progettista;
- requisiti di partecipazione sproporzionati, con la richiesta di servizi analoghi nel solo quinquennio, di importo doppio rispetto ai lavori e cumulando progettazione, direzione lavori e sicurezza, in violazione dei principi di massima partecipazione, proporzionalità e concorrenza (art. 10, co. 3).
Si tratta di osservazioni che confermano l’importanza di rispettare il quadro normativo non solo nella forma, ma soprattutto nella sostanza, per garantire qualità, trasparenza e reale concorrenza negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura.
Non a caso, come ha segnalato la stessa Autorità, la SA ha poi provveduto ad annullare la gara in autotutela.
FONTI “LavoriPubblici.it”
