La conferma in una nuova sentenza: il concetto di analogia nei contratti non implica identità assoluta, ma affinità sostanziale con l’oggetto della gara
Quando la lex specialis richiede l’esperienza in “servizi analoghi”, cosa deve intendersi? È necessario che i contratti pregressi siano perfettamente identici a quello da affidare? Oppure basta una vicinanza di contenuti e di settore? E fino a che punto la discrezionalità della stazione appaltante può incidere sulla valutazione di tali requisiti?
Servizi analoghi: il TAR sull’identità sostanziale e non formale
Si tratta di questioni abbastanza frequenti nell’ambito degli affidamenti di servizi, a cui questa volta fornisce una risposta chiara il TAR Puglia con la sentenza 11 agosto 2025, n. 1033 relativa al ricorso presentato contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara.
Secondo l’OE ricorrente, la capogruppo del RTI aggiudicatario non avrebbe dimostrato il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto, corrispondente a un contratto per servizi analoghi di almeno 200mila euro. I contratti presentati riguardavano infatti attività svolte per alcuni Comuni, che – a detta della ricorrente – non potevano essere considerati “analoghi” in senso stretto, poiché includevano anche prestazioni edilizie o estranee all’oggetto della gara.
Nel valutare la questione, il TAR ha richiamato quanto stabilito in passato dal Consiglio di Stato, che ha più volte ribadito la distinzione tra servizi identici e servizi anaoghi, motivando così la propria decisione finale.
Analisi tecnica
Tenendo conto del consolidato orientamento della giuripsrudenza in materia, è possibilie infatti distinguere tra i concetti di:
- identicità: contratti perfettamente sovrapponibili a quello messo a gara;
- analogia: contratti che, pur non coincidenti, dimostrano competenza nel medesimo ambito tecnico-professionale.
A rilevare è il dettato dell’art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere proporzionati e commisurati all’oggetto dell’appalto, e che possono consistere anche nell’esecuzione di “servizi analoghi”.
Questo implica che la prova dei requisiti non richiede la “fotocopia” dell’appalto da affidare, ma un’esperienza concreta e coerente con il settore di riferimento, consentendo di valorizzare il patrimonio professionale degli operatori senza irrigidire eccessivamente la concorrenza.
La nozione di “servizi analoghi” non implica l’identicità assoluta con l’oggetto dell’appalto da affidare, bensì una relazione di affinità sostanziale, riferibile al medesimo settore imprenditoriale o professionale, tale da comprovare l’esperienza tecnica dell’operatore. I contratti presentati dal RTI, sebbene includano prestazioni eterogenee, rientravano nell’ambito di attività riconducibile al settore e alle categorie di lavori da appaltare.
La sentenza del TAR
Sulla base di questi presupposti, il TAR ha quindi respinto il ricorso, chiarendo che:
- i “servizi analoghi” non coincidono con i servizi identici, ma comprendono attività afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale, in relazione di affinità sostanziale;
- la nozione di analogia va intesa in senso ampio, come affinità sostanziale di settore;
- i contratti prodotti dal RTI ricadono nel settore dell’affidamento e nella categoria SOA richiesta, per cui erano rilevanti e spendibili;
- la verifica dei requisiti tecnici deve concentrarsi sul nucleo delle prestazioni, senza escludere contratti che includano anche attività accessorie;
- la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nel riconoscere l’idoneità dei requisiti è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, che qui non ricorre.
Tutte indicazioni a favore dell’aggiudicazione, che è stata quindi giudicata pienamente legittima.
FONTI “LavoriPubblici.it”
